I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE Clausole campione

I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE. 1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione. 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1, comma 610, della legge n.296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa. 3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le XX.XX., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono: • la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto; • l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola; • l’esperienza accumulata nel campo della formazione; • le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria; • l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico; • il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze; • la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione; • il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; • la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro; • la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione. 4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione. 5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture. 6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che...
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE. (Art.14 del CCNI 31.08.1999)
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE. 1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione. 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, l’IPRASE, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. 3. L’Amministrazione, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le XX.XX., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati al comma 2 per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono: - la missione dell’ente o dell’agenzia, tenendo conto delle finalità contenute nello statuto; - l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola; - l’esperienza accumulata nel campo della formazione; - le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria; - l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico; - il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze; - la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione; - il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; - la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; - la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro; - la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione. 4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’Amministrazione. 5. Possono proporsi quali soggetti formatori anche le Istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture. 6. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati di cui al comma 2 e dai soggetti accreditati sono automaticamente riconosciute dall’Amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre, dall’Amministrazione - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da...