Cenni storici. Volendo fare un breve "escursus" tra le varie formulazioni intervenute nell'ambito del contratto a tempo determinato, occorre rilevare che la prima stesura è quella contenuta nella L. 18 aprile 1962 n. 230. Da rilevare immediatamente che tale legge venne pubblicata in pieno "boom economico" dell'Italia in un momento in cui vi era un maggiore sfruttamento della manodopera. Si pensi a tutte le leggi di quel periodo (v. L. 1369/1960 in materia di intermediazione ed interposizione di manodopera) che erano volte a tutelare il contraente debole del rapporto dì lavoro con la tecnica di emanare norme inderogabili generatrici di diritti indisponibili. Già da quella prima formulazione il legislatore dell'epoca aveva previsto che "il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo le eccezioni appresso indicate": e seguivano le cinque fattispecie 2 (portate successivamente a sette), legittimanti il ricorso a tale previsione.
1 Il presente scritto rappresenta la rielaborazione di quanto relazionato al Convegno di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) tenutosi in data 19 e 20 settembre 2014 a Genova, con l’aggiunta delle note.
2 1. Quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; 2. Quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreche nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; 3. Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un‘opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; 4. Per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda; 5. Nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli ) che nel tempo venivano portate a sette (a. L. 25.3.86 n. 84 “Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto Sicuramente la scelta del legislatore fu apparentemente anomala poiché all'epoca, e sino almeno alla metà dell’anno 1966, si poteva pensare che il lavoratore che avesse avuto un contratto a tempo determinato fosse più tutelato —almeno se la durata fosse stata sufficientemente lunga- di un altro che viceversa aveva un contratto a tempo indete...
Cenni storici. Il 26 giugno del 1974 alle ore 15.30 le autorità dell’allora Repubblica Federale Tedesca disposero la chiusura, e quindi il fallimento, della Bankhaus Herstatt, un istituto di credito tedesco di medie dimensioni con sede a Colonia, associato ad altre banche sia europee che americane, coinvolto in operazioni finanziarie poco chiare che aveva una particolare focalizzazione in transazioni negli Stati Uniti denominate in marchi: questa decisione innescò una reazione a catena creando gravi problemi nei sistemi di pagamento di tutto il mondo. Infatti alcune controparti europee avevano già effettuato pagamenti ingenti in marchi in favore della banca tedesca senza però aver avuto ancora la contropartita in dollari essendo i mercati americani ancora chiusi a causa del fuso orario. La banca americana che fungeva da tesoriera per i pagamenti in dollari della Bankhaus Herstatt sospese tutti i pagamenti in valuta americana a valere sul suo conto lasciando le controparti che avevano già effettuato i pagamenti scoperti per somme ingenti. Altri istituti newyorchesi a loro volta rifiutarono di eseguire pagamenti in proprio o per conto della clientela fintanto che non avessero ricevuto conferma dell’avvenuto accredito dei relativi controvalori. Queste turbative si propagarono ulteriormente attraverso il sistema di regolamento netto multilaterale usato a New York tramite la Federal Reserve che fungeva da banca “clearer”.
Cenni storici. L’intervento del Regime Fascista sull’Ingegneria, sull’Architettura e sull’Urbanistica negli anni Venti dettò la linea in tutte le città italiane. Fu la rivoluzione copernicana del progettare le città. Dalla logica dell’intervento urbanistico inerente la singola via o al massimo alla visione del quartiere, si passò a quella dell’intervento sull’intera città. Si dovevano prevedere e progettare le funzioni, i servizi e anche l’impatto visivo prospettico e l’aspetto celebrativo, per comunicare ai cittadini una visione del Regime di “ordinatrice forza e potenza”. Questi risultati, conseguiti più o meno in molte città italiane, passarono molto spesso attraverso l’uso del “piccone demolitore”. Il risanamento era inteso secondo i canoni allora imperanti che “valorizzavano” i monumenti storico-artistici senza considerare il contesto, anzi eliminandolo. Allo scadere degli anni Venti anche la classe politica di Sassari, seguendo la logica nazionale fascista riguardante l’urbanistica, decise di commissionare un Piano Regolatore per la Città. Sassari fino ad allora era stata quasi vittima della propria forte crescita non regolarizzata. Le poche regole urbanistiche esistenti risalivano all’Ottocento ed erano contenute nell’inadeguato strumento dei Regolamenti comunali o nei Piani dei singoli quartieri eretti ai tempi di Depretis e di Giolitti. I principi di ordine urbano, decoro e funzionalità vennero puntualmente sempre disattesi. Il risultato fu una città slegata, senza confini certi. I quartieri terminavano con l’aperta campagna, senza che al loro interno fossero individuabili assi portanti, senza arterie di circonvallazione o corsi principali su cui indirizzare il traffico moderno. Erano interventi che palesavano anche una totale assenza di previsioni future sulle dinamiche economiche e sociali della città. Non venivano insomma fornite linee guida. La scelta del futuro della città fu un tema che occupò a lungo l’amministrazione podestarile sassarese e ben tre furono i Progetti di Piano Regolatore stilati da altrettanti professionisti italiani per la città di Sassari nell’arco di un decennio. I piani regolatori del 1928 (Righetti), del 1931 (Xxxxx), del 1938 (Xxxxxxxx) Il piano regolatore del 1928 del Righetti incentra l'attenzione soprattutto sulla città vecchia, dove si prevedono grossi sventramenti, con la creazione di un'arteria parallela al Corso e diverse strade trasversali. Più limitate invece le previsioni per le parti nuove della città, con ampliamenti dei ...
Cenni storici. La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili del 1980 (CISG) è il risultato di un lungo e difficile processo di unificazione delle leggi sostanziali che regolano i contratti di vendita, iniziato sin dalla fine degli anni ’20 del secolo scorso. Quest’armonizzazione fu inizialmente perseguita dall’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT), a cui fece seguito, dopo l’interruzione dei lavori a causa della II Guerra Mondiale, la Conferenza dell’Aja per il diritto internazionale privato, per concludersi infine sotto la guida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commercio internazionale (UNCITRAL).Ripercorrendo ora la strada che ha portato alla redazione della Convenzione di Vienna, è d’uopo partire da Xxxxx Xxxxx. L’idea di unificare ed armonizzare il diritto dei contratti di vendita internazionali è infatti indissolubilmente legata ai suoi studi. Xxxxx è ricordato non solo per aver preparato le basi per uno studio comparato nel suo “Das Recht des Warenkaufs eine rechtsvergleichende Darstellung”[10], ma anche per il forte contributo dato nell’avviare il processo di armonizzazione mondiale del diritto delle vendite. I lavori per questo ambizioso progetto iniziarono nel 1929, quando il neocostituito Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, cd. UNIDROIT, decise, su proposta di Xxxxx Xxxxx, di assegnare uno dei suoi primi programmi di studio a questo proposito, istituendo una commissione incaricata dell’elaborazione di una legge sostanziale uniforme per le vendite internazionali. Commissione presieduta da Xxx Xxxxx Xxxxx, e composta da Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, H. C. Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx. Tra il 1930 e il 1934 tale commissione si riunì undici volte e nel 1934 presentò finalmente una prima bozza del progetto, cui face poi seguito anche una seconda bozza, presentata alla vigilia della guerra. Lo scoppio delle ostilità interruppe però il lavoro che coinvolgeva i cittadini delle parti in conflitto. A seguito della conclusione della guerra, fu ancora una volta Xxxxx Xxxxx, nel frattempo emigrato ad Xxx Xxxxx (Stati Uniti), che nel 1950 si adoperò per stimolare la ripresa dei lavori ormai fermi da anni[11]. Nel 1951 il governo dei Paesi Bassi convocò una conferenza internazionale all’Aja dove veniva presentato il testo di Xxxxx Xxxxx “Das Recht des Warenkaufs eine rechtsvergleichende Darstellung” e nominata una nuova commissione che si occupa...
Cenni storici. Le origini della Società risalgono al 6 febbraio 1974, quando viene costituita in Torino Fidia S.r.l. Tra i soci fondatori figura l'Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che attualmente detiene l'89,75% del capitale della Società e riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fidia S.r.l. nasce e si sviluppa grazie all'idea dei suoi fondatori e alla capacità da essi maturata di progettare e realizzare controlli numerici basati sull’utilizzo di minicalcolatori, aventi un livello di sofisticazione tale da consentire la lavorazione di forme complesse, che in precedenza potevano essere realizzate unicamente con macchine denominate "fresatrici a copiare". Per il primo decennio Fidia S.r.l. è attiva nel mercato dei controlli numerici in Italia, producendo i controlli CNC11 Copymill e CNC12 Compact che si basano sull'utilizzo, quali unità centrali di calcolo, dei minicalcolatori Digital Equipment Corporation (DEC) della famiglia PDP11 e che resteranno in produzione per oltre 15 anni. Successivamente Fidia S.r.l. decide di ampliare la propria presenza anche su mercati esteri ritenuti di importanza strategica. In tale ottica, nel 1984 la società, nel frattempo trasformatasi in società per azioni, costituisce negli Stati Uniti d'America Fidia Co. ("Fidia Co"), con sede a Chicago e, nella Repubblica Federale Tedesca, Fidia GmbH ("Fidia GmbH"), con sede a Francoforte. A queste società viene affidato il compito di curare la distribuzione commerciale e l'assistenza tecnica dei prodotti del Gruppo Fidia rispettivamente nei mercati statunitense e canadese e nel mercato tedesco. Nel 1988 Fidia S.p.A. costituisce in Spagna Fidia Iberica S.A. ("Fidia Iberica"), anch'essa con funzioni commerciali e di assistenza tecnica. Infine, nel 1989 Fidia S.p.A. costituisce in Francia Fidia S.a.r.l. ("Fidia Sarl"), avente le medesime funzioni delle altre controllate estere. Sul finire degli anni '80 Fidia S.p.A., in linea con l'innovazione tecnologica, sviluppa due nuove famiglie di controlli numerici denominate CNC 10/20/30 ed F1, entrambe basate sull'utilizzo di microprocessori Digital Equipment Corporation (DEC) della serie J11 con CPU. Tali nuovi controlli saranno tra i primi disponibili sul mercato con architettura elettronica cosiddetta "a multiprocessore". In tale nuova architettura le diverse funzioni di calcolo sono infatti suddivise tra diversi e più economici microprocessori tra loro comunicanti e coordinati, in alternativa all’uso di un singolo, più costoso, minicalcola...
Cenni storici. L’origine degli Smart Contract risale agli anni ‘90 con Xxxx Xxxxx, un informatico e crittografo. Egli fu il primo a coniare l’espressione “Smart Contract”, ovvero contratto intelligente e appartenendo al movimento cc.dd. Cypherpunks, aveva come obiettivo la tutela della privacy attraverso l’utilizzo della crittografia. Dunque, la sua definizione di smart contract era «un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto». Inoltre «Gli obiettivi generali della progettazione dei contratti intelligenti sono quelli di soddisfare le condizioni contrattuali comuni (come i termini di pagamento, i pegni, la riservatezza, e anche l’esecuzione), ridurre al minimo le eccezioni sia maliziose che accidentali, e ridurre al minimo la necessità di intermediari fidati. Gli obiettivi economici correlati includono la riduzione di frodi, dei costi di arbitrato e di esecuzione, e altri costi di transazione».1 Dunque la sua idea era
Cenni storici. Sul territorio del 1° Distretto [limitatamente al comprensorio inizialmente classificato ai sensi della legge per la montagna in data 25.7.1952 n° 991 (art. 16)] ha iniziato ad operare dal 1957 il Consorzio di Bonifica Montana dell’Appennino Parmense, costituito con D.P.R. del 21 giugno 1955. Con D.P.R. 27.10.1971 n° 2.754, il perimetro del Consorzio è stato ulteriormente ampliato in una zona classificata di bonifica integrale in base al D.P.R. 10.6.1968 n° 1.487. Nel suddetto territorio sono applicabili: • nella parte classificata montana, della superficie di ettari 188.040 secondo le delimitazioni stabilite dall’art. 16 della legge 25/7/1952 n. 991 e art. 2 della L.R. 17/8/1973 n. 30, le disposizioni della citata legge n. 991/1952, in quanto più favorevoli; • nella restante parte di ettari 25.138 trova applicazione la legge 13 febbraio 1933 n. 215.
Cenni storici. L’ edificio risale ai primi anni del 1900 e fa parte di un piccolo gruppo di tre costruzioni distanti fra loro alcune centinaia di metri. La scelta della loro localizzazione scaturisce dalla presenza della sorgente d’acqua che pare che sgorgasse proprio nella contrada dove nel secolo precedente le lavandaie si recavano a lavare i panni. Il progetto redatto nel 1910 dall’Ing. Xxxxxxx Xxxxxx è composto da un fabbricato rettangolare in pianta (mt. 20,00 x 7,20 mt.), con tetto a due falde e capriate in legno. Lo spazio interno a tutta altezza, si presenta suddiviso, dal muro della cisterna, che separa strutturalmente l’interno in due parti: la prima fruibile, con le vasche lapidee disposte in serie e addossate ai muri longitudinali, la seconda inaccessibile, funge soltanto da recipiente per la raccolta d’acqua. In origine l’edificio rispondeva ad un programma generale che consisteva nel miglioramento delle precarie condizioni igienico sanitarie della zona. Il progressivo abbandono della lavatura dei panni a mano nel dopoguerra, ne decretarono il disuso ed il conseguente lento abbandono. La lavanderia è un manufatto sottoposto oggi al vincolo monumentale ai sensi del D.L.490/99 ed è stata dichiarata di importante interesse etno-antropologico riconoscendo come unica e sola testimonianza in tutta la città di Palermo.
Cenni storici. 2.a La novazione nel diritto romano
Cenni storici. Negli ultimi anni il «sogno di stabilità» dei codi- ci ottocenteschi5, formati da un sistema chiaro e semplice, è sfumato e con esso è tramontato anche il modello monolitico e universalizzante del contratto che trova le sue radici nel codice napoleonico. Il diritto dei contratti è mutato per effetto di fat- tori endogeni e circostanze esterne. Al suo interno sono emerse le aree del diritto dei consumatori e dell’impresa. La tipologia contrattuale dei contratti di durata, il cui termine, precisa l’Autore, evoca un’accezione descrittiva e non una categoria ontologica dai con- torni definiti, è emersa con difficoltà nel mondo del common law , in cui il genere si confronta con quel- lo dei relational contracts. L’ordinamento italiano