Cenni storici Clausole campione

Cenni storici. Volendo fare un breve "escursus" tra le varie formulazioni intervenute nell'ambito del contratto a tempo determinato, occorre rilevare che la prima stesura è quella contenuta nella L. 18 aprile 1962 n. 230. Da rilevare immediatamente che tale legge venne pubblicata in pieno "boom economico" dell'Italia in un momento in cui vi era un maggiore sfruttamento della manodopera. Si pensi a tutte le leggi di quel periodo (v. L. 1369/1960 in materia di intermediazione ed interposizione di manodopera) che erano volte a tutelare il contraente debole del rapporto dì lavoro con la tecnica di emanare norme inderogabili generatrici di diritti indisponibili. Già da quella prima formulazione il legislatore dell'epoca aveva previsto che "il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo le eccezioni appresso indicate": e seguivano le cinque fattispecie 2 (portate successivamente a sette), legittimanti il ricorso a tale previsione. 1 Il presente scritto rappresenta la rielaborazione di quanto relazionato al Convegno di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) tenutosi in data 19 e 20 settembre 2014 a Genova, con l’aggiunta delle note. 2 1. Quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima; 2. Quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreche nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; 3. Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un‘opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; 4. Per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda; 5. Nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli ) che nel tempo venivano portate a sette (a. L. 25.3.86 n. 84 “Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto Sicuramente la scelta del legislatore fu apparentemente anomala poiché all'epoca, e sino almeno alla metà dell’anno 1966, si poteva pensare che il lavoratore che avesse avuto un contratto a tempo determinato fosse più tutelato —almeno se la durata fosse stata sufficientemente lunga- di un altro che viceversa aveva un contratto a tempo indete...
Cenni storici. Rileva autorevole dottrina (GALLO) come la rinegoziazione - revisione contrattuale abbia effettivamente un’origine molto antica. Già XXXXXXX da Xxxxxxxxxxxx effettuava una distinzione tra contratti qui unico momento perficiuntur e contratti qui habent tractum successivum. Tali ultimi contratti, che non si concludevano istantaneamente, correvano il rischio di vivere uno squilibrio contrattuale nelle more della sua esecuzione. Tale ultima ipotesi avrebbe giustificato una reductio ad aequitatem, tramite l’applicazione della clausola rebus sic stantibus. Questa impostazione è poi rimasta anche nell’età medievale. La crisi della reductio ad aequitatem si è avuta nel periodo moderno, dominato dal dogma della volontà e dalla rigidità del principio: pacta sunt servanda. L’autonomia contrattuale, insomma, era diventata l’espressione della libertà mercantile e della intangibilità del contenuto contrattuale, da parte di qualunque autorità statale, compresa quella giudiziaria. Nel diciannovesimo secolo, si assiste dunque ad una crisi della teoria del mutamento delle circostanze. A fronte di ciò, tuttavia, si è poi assistito ad un ritorno all’interesse circa le sopravvenienze contrattuali fra fine Ottocento e inizio Novecento, con un importantissimo studio della clausola rebus sic stantibus condotto da OSTI. Partendo da ciò, altro Autore si espresse nel 1938 a favore dell’esistenza di un generale obbligo di rinegoziazione presente nell’allora ordinamento civile (XXXXXXXX). Tale impostazione (obbligo di rinegoziazione = principio generale) però non è stata recepita nel Codice 1942 quale principio generale.
Cenni storici. Il 26 giugno del 1974 alle ore 15.30 le autorità dell’allora Repubblica Federale Tedesca disposero la chiusura, e quindi il fallimento, della Bankhaus Herstatt, un istituto di credito tedesco di medie dimensioni con sede a Colonia, associato ad altre banche sia europee che americane, coinvolto in operazioni finanziarie poco chiare che aveva una particolare focalizzazione in transazioni negli Stati Uniti denominate in marchi: questa decisione innescò una reazione a catena creando gravi problemi nei sistemi di pagamento di tutto il mondo. Infatti alcune controparti europee avevano già effettuato pagamenti ingenti in marchi in favore della banca tedesca senza però aver avuto ancora la contropartita in dollari essendo i mercati americani ancora chiusi a causa del fuso orario. La banca americana che fungeva da tesoriera per i pagamenti in dollari della Bankhaus Herstatt sospese tutti i pagamenti in valuta americana a valere sul suo conto lasciando le controparti che avevano già effettuato i pagamenti scoperti per somme ingenti. Altri istituti newyorchesi a loro volta rifiutarono di eseguire pagamenti in proprio o per conto della clientela fintanto che non avessero ricevuto conferma dell’avvenuto accredito dei relativi controvalori. Queste turbative si propagarono ulteriormente attraverso il sistema di regolamento netto multilaterale usato a New York tramite la Federal Reserve che fungeva da banca “clearer”.
Cenni storici. Le origini della Società risalgono al 6 febbraio 1974, quando viene costituita in Torino Fidia S.r.l. Tra i soci fondatori figura l'Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che attualmente detiene l'89,75% del capitale della Società e riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fidia S.r.l. nasce e si sviluppa grazie all'idea dei suoi fondatori e alla capacità da essi maturata di progettare e realizzare controlli numerici basati sull’utilizzo di minicalcolatori, aventi un livello di sofisticazione tale da consentire la lavorazione di forme complesse, che in precedenza potevano essere realizzate unicamente con macchine denominate "fresatrici a copiare". Per il primo decennio Fidia S.r.l. è attiva nel mercato dei controlli numerici in Italia, producendo i controlli CNC11 Copymill e CNC12 Compact che si basano sull'utilizzo, quali unità centrali di calcolo, dei minicalcolatori Digital Equipment Corporation (DEC) della famiglia PDP11 e che resteranno in produzione per oltre 15 anni. Successivamente Fidia S.r.l. decide di ampliare la propria presenza anche su mercati esteri ritenuti di importanza strategica. In tale ottica, nel 1984 la società, nel frattempo trasformatasi in società per azioni, costituisce negli Stati Uniti d'America Fidia Co. ("Fidia Co"), con sede a Chicago e, nella Repubblica Federale Tedesca, Fidia GmbH ("Fidia GmbH"), con sede a Francoforte. A queste società viene affidato il compito di curare la distribuzione commerciale e l'assistenza tecnica dei prodotti del Gruppo Fidia rispettivamente nei mercati statunitense e canadese e nel mercato tedesco. Nel 1988 Fidia S.p.A. costituisce in Spagna Fidia Iberica S.A. ("Fidia Iberica"), anch'essa con funzioni commerciali e di assistenza tecnica. Infine, nel 1989 Fidia S.p.A. costituisce in Francia Fidia S.a.r.l. ("Fidia Sarl"), avente le medesime funzioni delle altre controllate estere. Sul finire degli anni '80 Fidia S.p.A., in linea con l'innovazione tecnologica, sviluppa due nuove famiglie di controlli numerici denominate CNC 10/20/30 ed F1, entrambe basate sull'utilizzo di microprocessori Digital Equipment Corporation (DEC) della serie J11 con CPU. Tali nuovi controlli saranno tra i primi disponibili sul mercato con architettura elettronica cosiddetta "a multiprocessore". In tale nuova architettura le diverse funzioni di calcolo sono infatti suddivise tra diversi e più economici microprocessori tra loro comunicanti e coordinati, in alternativa all’uso di un singolo, più costoso, minicalcola...
Cenni storici. Sul territorio del 1° Distretto [limitatamente al comprensorio inizialmente classificato ai sensi della legge per la montagna in data 25.7.1952 n° 991 (art. 16)] ha iniziato ad operare dal 1957 il Consorzio di Bonifica Montana dell’Appennino Parmense, costituito con D.P.R. del 21 giugno 1955. Con D.P.R. 27.10.1971 n° 2.754, il perimetro del Consorzio è stato ulteriormente ampliato in una zona classificata di bonifica integrale in base al D.P.R. 10.6.1968 n° 1.487. Nel suddetto territorio sono applicabili: • nella parte classificata montana, della superficie di ettari 188.040 secondo le delimitazioni stabilite dall’art. 16 della legge 25/7/1952 n. 991 e art. 2 della L.R. 17/8/1973 n. 30, le disposizioni della citata legge n. 991/1952, in quanto più favorevoli; • nella restante parte di ettari 25.138 trova applicazione la legge 13 febbraio 1933 n. 215.
Cenni storici. Le origini del Gruppo risalgono al 1964 con la costituzione da parte di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx di D.E.A. S.n.c. (DEA), società il cui fine era quello di acquistare i diritti di sfruttamento di cartoni animati di produzione giapponese per la distribuzione sul mercato italiano ed europeo. L’aumento della richiesta di cartoni animati giapponesi sul mercato italiano – sostanzialmente concomitante con la nascita e lo sviluppo delle prime reti televisive private italiane a cavallo tra la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ’80 – spingeva i soci di DEA a costituire Doro TV, nel 1979, e Italian TV Broadcasting S.r.l. (ITB), nel febbraio del 1980. Scopo delle due società era quello di commercializzare in Italia cartoni animati di produzione giapponese nei confronti di due distinte tipologie di clienti: Doro TV verso reti televisive di maggiori dimensioni a livello nazionale ed ITB verso reti televisive di minori dimensioni a livello regionale. Doro TV curava inoltre la distribuzione dei prodotti di animazione giapponesi in altre nazioni europee; infine, in misura minore ed a partire dal 1983, sia Doro TV sia ITB iniziavano l’attività di distribuzione di prodotti live (film, telefilm ed eventi sportivi). L’attività di distribuzione sul mercato italiano veniva successivamente sempre più accentrata presso Doro TV, fino alla fusione per incorporazione di ITB in Doro TV avvenuta nel maggio del 1996. A partire dagli anni ’90 il Gruppo si orientava verso l’attività di produzione di serie televisive a cartoni animati partecipando, tramite Doro TV, alla realizzazione delle serie Il libro della Giungla (52 episodi da 26 minuti ciascuno) e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (26 episodi da 26 minuti ciascuno). L’attività di produzione di serie televisive a cartoni animati veniva quindi proseguita da Mondo TV, costituita nel
Cenni storici. Il termine franchising è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione nel sud degli Stati Uniti d’America. La realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l’unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord. La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori individuali che cooperano con un unico produttore. In passato il contratto di franchising è stato classificato come un contratto atipico, più volte considerato misto perché raccoglie elementi di diversi contratti. Si possono infatti rinvenire caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma anche della licenza di marchio e d’insegna per non dimenticare il patto di esclusiva. Il legislatore con la legge n. 129/2004 ha inoltre previsto una serie di obblighi. L’articolo 4 illustra quelli che riguardano l’affiliante. L’articolo 5 quelli a carico dell’affiliato. L’articolo 6 introduce gli “obbligli precontrattuali di comportamento” a carico di entrambe le parti. I primi sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, cioè il futuro affiliato. Egli può per questo ottenere:
Cenni storici. Nel novembre 1986 la società C.D.C. S.p.A. è stata costituita dai coniugi Xxxxxxxx. Nell’agosto 1993, C.D.C. S.p.A. ha conferito a CDC Point S.p.A. (l’Emittente) il ramo di azienda commerciale informatico per poi trasformarsi, nel giugno 1994, in C.D.C. S.r.l. (l’Azionista Venditore). La rete di distribuzione di CDC è stata avviata nell’ottobre 1987 con l’apertura del primo punto vendita Computer Discount. Nel marzo 1993 è stato aperto il primo punto vendita Cash & Carry e nel settembre 1995 il primo punto vendita Compy. Nel giugno 1998, CDC Point S.p.A. ha avviato l’attività di E-commerce Business to Business e, rispetti- vamente nel luglio e settembre 1999, ha costituito le società Interfree S.p.A. e Policom S.p.A. per l’offerta dei servizi Internet e di telecomunicazioni. Nel aprile 2000, CDC ha iniziato l’attività di E-Commerce Business to Consumer.
Cenni storici. Anni ’30: il Comune di Casale Monferrato, gestore del Civico Acquedotto Comunale, non era in grado di risolvere il problema delle altimetrie per fornire di acqua potabile le nuove urbanizzazioni il salita s. Xxxx e allora chiese all’Acquedotto del Monferrato, che nel frattempo stava posando le sue condotte fino al confine del Comune di S. Giorgio, di estendere la rete e la fornitura anche alla regione S. Xxxx. 1986 - Inquinamento dell’acquedotto di Casale Monferrato: X. Xxxx è l’unico rione della città a non risentire dei pesanti effetti e l’Acquedotto del Monferrato provvede altresì, con la stesura di una condotta di fortuna, ad assicurare la normalizzazione delle fornitura di acqua ad altre parti della città fino alla realizzazione dei nuovi pozzi e impianti. Anni ’90: con fondi della Protezione Civile viene realizzato il nuovo acquedotto di Casale Monferrato, due nuovi campi pozzi protetti e una condotta di interconnessione tra le reti dell’Acquedotto del Monferrato e le reti del Comune per assicurare la completa autosufficienza dell’intero sistema, anche in caso di nuova emergenza; contemporaneamente la gestione del servizio acquedotto della città passa dal Comune alla sua controllata AMC S.P.A., la quale, grazie anche all’interconnessione, inizia a servire i nuovi insediamenti della regione superando così gli impedimenti degli anni ’30.
Cenni storici. Negli ultimi anni il «sogno di stabilità» dei codi- ci ottocenteschi5, formati da un sistema chiaro e semplice, è sfumato e con esso è tramontato anche il modello monolitico e universalizzante del contratto che trova le sue radici nel codice napoleonico. Il diritto dei contratti è mutato per effetto di fat- tori endogeni e circostanze esterne. Al suo interno sono emerse le aree del diritto dei consumatori e dell’impresa. La tipologia contrattuale dei contratti di durata, il cui termine, precisa l’Autore, evoca un’accezione descrittiva e non una categoria ontologica dai con- torni definiti, è emersa con difficoltà nel mondo del common law , in cui il genere si confronta con quel- lo dei relational contracts. L’ordinamento italiano