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Processo decisionale Clausole campione

Processo decisionale. Tutte le decisioni del Gruppo di revisione devono restare anonime. Se, nonostante gli sforzi compiuti in buona fede, il Gruppo di revisione non riesce a trovare un accordo, la questione dovrà essere sottoposta ai rappresentanti di ENEL e dell'Appaltatore espressamente nominati nel Contratto, che si incontreranno in tempi brevi e negozieranno in buona fede per risolvere la questione.
Processo decisionale. 1. L’OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all’unanimità in vigore nel quadro del GATT 19475 6. Xxxxx disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all’unanimità, la decisione relativa alla questione in discus- sione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell’OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee eserci- tino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri7 Membri dell’OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del Consi- glio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o dell’Accordo commerciale multilaterale in questione8. 2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno l’autorità esclusiva di adottare interpretazioni del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilate- rali. Nel caso dell’interpretazione di uno degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale Accordo. La decisione di adottare un’interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposi- zioni dell’articolo X in materia di emendamenti. 3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal presente Accordo o da un Ac- cordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti9 dei Membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo. a) Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo è sottoposta all’esame della Conferenza dei Ministri conformemente alla prassi di decisione all’unanimità. La Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non supe- riore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l’unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti10 dei Membri. b) Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta, 5 RS 0.632.21
Processo decisionale. Rispetto alla ricollocazione dei parcheggi di prossimità P5 e P6, sono state esplorate diverse soluzioni che prevedessero al contempo una localizzazione temporanea e definitiva, e che avessero come obiettivo quello di giungere a una soluzione in aree tali da garantirne analoghe condizioni di funzionalità ed accessibilità rispetto alla collocazione originaria. Una delle prime ipotesi esaminate prevedeva lo spostamento dei P5 e P6 in area ex – CAMFIN nei Comuni di Rho e Pero, per un totale di 2.300 p.a., valutando anche la possibilità di estendere il perimetro dell’AdP a tale comparto, sulla base di un’ipotesi di trasformazione urbanistica illustrata da Fondazione Fiera Milano; tale ipotesi presentava tuttavia numerose problematiche di carattere tecnico-giuridico ed è stata quindi scartata. A seguito degli approfondimenti effettuati, in particolare attraverso lo studio sviluppato da Systematica per Sviluppo Sistema Fiera S.p.A nel 2012, sono state analizzate le alternative di localizzazione per il bacino di sosta sulla base di una approfondita analisi geometrica e funzionale, in coerenza con l’attuale sistema di accessibilità ai bacini di sosta del Polo Fieristico. Andando a ricostruire la massima contemporaneità di veicoli presenti nei parcheggi di prossimità grazie ai dati raccolti dalla Fiera, parametro chiave per la definizione dell’effettiva necessità di sosta del comparto fieristico, la ripartizione modale è risultata essere pari a quella prevista (70-30) solo fino all’apertura della fermata metropolitana Rho- Fiera, evento che ha visto questi valori muoversi verso ripartizioni comprese tra il 50-50 e il 60-40 a favore del trasporto pubblico, a seconda degli eventi e degli anni. Una nuova soluzione localizzativa più adeguata (attualmente già completata) è risultata essere l’area denominata “Parco Nord”, situata in prossimità della rotatoria di Mazzo di Rho tra i fasci di binari della ferrovia storica e del tracciato dell’Alta Velocità verso Torino. L’area si colloca nella frazione Mazzo di Rho nella zona detta di Pantanedo, compresa tra la Fiera, il nucleo abitato d Rho e quello di Cerchiate, vicino alla porta Ovest del Polo Fieristico, alle spalle dei parcheggi P1 e dei multipiano. Il livello di funzionalità e prestazione generale del sistema di accessibilità con ricollocazione dei bacini di sosta P5-P6 è risultato del tutto comparabile alle attuali condizioni di viabilità. Secondo i risultati degli studi effettuati quindi, il progetto riesce nel suo ...
Processo decisionale. Al fine di consentire la realizzazione del sito espositivo si è reso necessario lo smantellamento della sottostazione elettrica presente nei pressi di Cascina Triulza e la sua sostituzione con una nuova stazione esterna al perimetro del sito. L’impianto precedentemente esistente, di servizio al Polo fieristico di Rho, ospitava gli equipaggiamenti di Enel per l’alimentazione di alcune utenze della zona, tra cui la stazione della metropolitana M1. A seguito degli approfondimenti delle Segreterie Tecniche, il sito per la realizzazione del nuovo impianto è stato individuato in un’area agricola in Comune di Rho, sita in prossimità dello svincolo A8-Rho Monza e delle nuove vasche volano I.A.No.Mi. L’area, che ha una superficie di circa 12.000 mq, è prossima al tracciato delle esistenti linee di alimentazione in alta tensione provenienti dalla stazione di Ospiate, il che rende non necessario prolungare le stesse fino alla nuova posizione. Nel precedente P.R.G. di Rho, la porzione di terreno interessata era classificata come "Zona a verde e coltivi di frangia urbana (art.48)", mentre nel nuovo P.G.T., è indicata come "Aree per servizi", a ridosso dello svincolo autostradale dell’autostrada A8 "Milano - Varese". La collocazione dell’impianto elettrico in tale posizione quindi segue la logica dell’accorpamento delle strutture tecnologiche, perseguendo l’obiettivo di minimizzare gli impatti sul territorio concentrando questa tipologia di opere in ambiti ristretti. In attuazione dell’art. 9 dell’AdP Expo, EXPO 2015 S.p.A. si assume l’onere economico derivante dalla rimozione e ricollocazione della sottostazione elettrica, dando esecuzione al progetto definitivo. Nel contempo, società EXPO 2015 S.p.A. ha provveduto alla contestuale dismissione – a sua cura e spese – della sottostazione esistente nel sito Expo, in modo da assicurare il funzionamento del Polo Fieristico senza interruzioni di continuità. Fondazione Xxxxx prenderà in consegna la nuova sottostazione una volta concluse le operazioni di collaudo e previo sopralluogo volto ad accertare la conformità dell’impianto e delle opere eseguite al progetto approvato. La realizzazione della sottostazione elettrica è stata completata.
Processo decisionale. Tutte le decisioni degli Stati parte della Convenzione o dei loro rappresentanti ai sensi del presente Protocollo saranno adottate per consensus.
Processo decisionale. Allo scopo di garantire chiarezza, trasparenza ed efficacia alla definizione e gestione delle politiche di remunerazione del Gruppo CRBZ, l’intero processo è stato regolamentato e sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Di seguito sono descritti i principali attori del processo: • l’Assemblea dei Soci; • il Consiglio di Amministrazione; • l’Amministratore Delegato / Direttore Generale • la Funzione Pianificazione Strategica; • la Funzione Risorse Umane; • Risk Management, Compliance e Internal Audit, quali funzioni aziendali di controllo.
Processo decisionale. La fase di ampliamento della rete distributiva fisica che ha caratterizzato le banche italiane nel periodo 1980-1990 è stata accompagnata da una reingegnerizzazione dei processi bancari, favorita anche dalle nuove tecnologie informatiche. Accanto al decentramento operativo si è verificato un crescente decentramento decisionale, che ha visto la valorizzazione della figura del Titolare di Filiale/Agenzia e la creazione - in talune realtà - di una gerarchia tra filiali. Ad alcune di esse (filiali capozona) sono stati, infatti, affidati la funzione di coordinamento e il ruolo di livello decisionale intermedio tra la Direzione generale e i punti operativi localizzati nella medesima area territoriale (variamente determinata). Sono evidenti gli obiettivi perseguiti in termini di riduzione dei tempi di risposta agli utenti e di più efficace utilizzo delle conoscenze acquisibili a livello locale sulle esigenze e sulle caratteristiche della clientela, oltre che di motivazione/responsabilizzazione del personale. E’ altrettanto chiaro l’impegno che la scelta organizzativa del decentramento decisionale ha comportato, in termini sia di creazione dei presidi di coordinamento e controllo - necessari per garantire il rispetto di indirizzi unitari - sia di innalzamento delle capacità professionali della compagine. L’utilizzo dei canali innovativi ha indubbiamente introdotto un elemento di discontinuità in questo contesto. In proposito, molti studiosi ritengono che l’adozione del modello di banca virtuale segni il passaggio da strutture organizzative burocratiche di tipo piramidale, piuttosto rigide, a strutture, definite snelle o piatte (flat organization), di notevole flessibilità (42). Il gruppo di lavoro ha cercato di sottoporre a verifica tale affermazione. Le esperienze maturate dalle banche rappresentate fanno emergere situazioni diversificate. Il ridisegno delle strutture organizzative, realizzato per consentire l’integrazione tra la rete fisica di distribuzione e quella virtuale e rendere la complessiva rete coerente con le strategie aziendali di sviluppo e di posizionamento, ha determinato, in talune realtà, una riduzione dei livelli gerarchici e, in altre, una profonda modificazione nei ruoli e nelle competenze. Fra le opzioni organizzative adottate risulta predominante il modello della divisionalizzazione per tipo di clientela, esteso sia alla Direzione generale sia alla rete distributiva. Sul territorio, pertanto, sono state collocate figure responsabili, dal pu...
Processo decisionale. 1. Il Consiglio dei rappresentanti adotta le sue decisioni per consenso. Una proposta sottoposta a esame nel corso di una seduta del Consiglio dei rappresentanti è consi- derata adottata per consenso se, durante la seduta, nessun membro dell’ACICI vi si oppone formalmente. La presente disposizione s’applica parimenti, mutatis mutandis, alle decisioni del Consiglio d’amministrazione. 2. Se il presidente del Consiglio dei rappresentanti stabilisce che non sia possibile giungere a una decisione per consenso, può decidere di sottoporre la questione al voto del Consiglio dei rappresentanti. In tal caso, detto Xxxxxxxxx prende la sua decisione a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, fatta salva la deroga prevista nel numero 3 del presente articolo. Ogni Membro dispone di un voto. La maggioranza semplice dei Membri dell’ACICI costituisce il quorum per ogni seduta del Consiglio dei rappresentanti nel corso della quale una questione è sottoposta al voto. 3. Le procedure descritte nell’articolo 15 paragrafi 1 e 2 del presente Accordo si applicano alle decisioni concernenti gli emendamenti al presente Accordo, inclusi gli emendamenti alla tabella dei contributi.
Processo decisionale. Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali; b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: _ assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione; c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

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  • Processo decisionale automatizzato Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Formazione professionale (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

  • Motivi della decisione Tanto premesso, preliminarmente rileva il giudicante l'assenza del requisito della attualità della dedotta condotta antisindacale per gli anni scolastici 1998- 2002, considerato il lungo tempo trascorso tra la condotta denunciata e il deposito del ricorso. Tale considerazione induce a ritenere assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente ed innanzi riportate. Quanto, invece, alla condotta denunciata con riferimento all'anno scolastico in corso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art.3 del CCNL del Comparto scuola 2002/2005 prevede che il sistema di relazioni industriali si articola, tra l'altro, nel modello relazionale della contrattazione collettiva che si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie articolate agli artt. 4 e 6 . (Omissis) Per valutare il merito della controversia, pertanto, occorre verificare, alla luce delle vicende di fatto illustrate dalle parti, se ed in che misura il resistente ha rispettato gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in tema di relazioni sindacali. Xxxxxx, l'esame delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione acquisita consente di affermare che nella specie il dirigente scolastico della scuola ….. non ha osservato le disposizioni contrattuali in tema di contrattazione integrativa d'istituto. Ed invero, a fronte delle reiterate richieste, inoltrate anche a mezzo del difensore del ricorrente e documentate in atti, detto dirigente non ha mai convocato al tavolo delle trattative il rappresentante territoriale dell'O.S. ricorrente, né ha formulato la proposta contrattuale che, ex art. 6 citato, avrebbe dovuto essere fatta entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico. (Omissis) Alla luce degli elementi di fatto testè evidenziati emerge dunque che il dirigente, anziché avviare le trattative con l'O.S. ricorrente e, conseguentemente, negoziare su tutte le materie indicate dal 2° comma dell'art 6 del CCNL, onde poi formulare la proposta contrattuale da sottoporre all'approvazione del sindacato, ha ritenuto di "saltare" la fase delle trattative o, meglio, di trattare le materie di cui all'art. 6 esclusivamente con gli RSU -in violazione dell'art. 7 del CCNL, che individua le delegazioni trattanti a livello di istituzione scolastica, nelle RSU e nei rappresentanti territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL-, formulando all'esito la proposta contrattuale. Detto comportamento ha indotto quindi l'estromissione del ricorrente dalle trattative, posto che la successiva sottoposizione ad esso della proposta contrattuale, per l'approvazione, certamente ha escluso, per il ricorrente, la possibilità di essere parte attiva del processo formativo dell'accordo sindacale; ha escluso, praticamente, la possibilità del sindacato di negoziare preventivamente le forme di tutela dei diritti del personale scolastico, nonché dei diritti sindacali di cui al punto f) dell'art. 6 del CCNL, venendo informato preventivamente sulle modalità ed i tempi di gestione della scuola e della ripartizione delle risorse economiche del dirigente, nonché di negoziare le forme di prevenzione della conflittualità delle relazioni sindacali. La condotta della resistente assume, a parere del giudicante, il carattere della antisindacalità in quanto in aperta violazione dei diritti all'informazione e di contrattazione che il CCNL della scuola riconosce alle XX.XX. Ed invero, la finalità dell'incontro tra le parti sociali è quella di contemperare una serie di interessi giuridicamente rilevanti, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la professionalità dei dipendenti e nel contempo mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi per la collettività. L'art. 6 del CCNL, come visto innanzi, garantisce l'attivazione dell'informazione, della consultazione e della contrattazione in una serie di materie. Pertanto, posto che l'attività del sindacato non si esaurisce solo sul posto di lavoro, ma si estende a tutti quei casi nei quali la contrattazione riconosce al sindacato posizioni partecipative dei processi decisionali, ne deriva che ogniqualvolta il datore di lavoro elude tale prerogativa, rendendo di fatto nullo il ruolo del sindacato nella fase di informativa e di consultazione, sussiste la condotta antisindacale (nello stesso senso, Trib. Avellino, decreto del 28.6.2003). In giurisprudenza, comunque, è pacifico l'orientamento che afferma la antisindacalità della condotta datoriale in caso di violazione di disposizioni, di legge o contrattuali, che riconoscono al sindacato il diritto di informazione e di consultazione (cfr., X. Xxxx, 00-00-0000, Xxx. Xxxxxx, 13-03-2001, Trib. Il mancato rispetto del ruolo del sindacato concordato in sede di contrattazione costituisce certamente condotta antisindacale in quanto mette in discussione la credibilità e l'immagine del sindacato, vanificandone l'azione e sminuendo il ruolo di agente contrattuale soprattutto agli occhi dei lavoratori che, in tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati. L'esclusione del ricorrente dalla trattativa e dalla consultazione, considerata anche l'importanza degli argomenti da trattare, appare anche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza in quanto altera le regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione, dando luogo ad atteggiamenti di negazione del ruolo svolto dalle XX.XX., Non v'è dubbio che tale atteggiamento toglie credibilità al ricorrente, il quale si è visto spogliato della sua effettiva rappresentatività in seguito al disconoscimento del ruolo dialettico e di potere contrattuale. Quanto alla intenzionalità della condotta, basta osservare che la più recente giurisprudenza, cui questo Xxxxxxx ritiene di aderire, esclude la necessità della dimostrazione della intenzionalità della condotta datoriale ai fini della qualificazione della antisindacalità; sul punto si è pronunciata la Suprema Corte a Sezione Unite (sent.n. 5295 del 12.6.1997) affermando che " ai fini della valutazione della antisindacalità della condotta datoriale è sufficiente che il giudice accerti che il comportamento del datore di lavoro abbia oggettivamente leso la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo necessario (ma nemmeno sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte dell'imprenditore" (conf. Cass. 00.0.0000 x.0000; id. n. 1600 del 16 .2.1998). Sussiste nella specie anche l'attualità della condotta. Ed invero, l'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (in tal senso, Cass., sez. lav., 02-06-1998, n. 5422). (Omissis) Conseguentemente, va ordinata alla resistente la immediata cessazione della condotta antisindacale di cui sopra, con il conseguente ordine, per rimuoverne gli effetti, di convocare formalmente il ricorrente per le trattative inerenti le materie di cui all'art. 6 del CCNL per il corrente anno scolastico entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla comunicazione della presente ordinanza e di formulare la conseguente proposta contrattuale entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla riunione fissata entro il termine che precede. Le spese seguono la soccombenza P. Q. M. Accoglie in parte il ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 proposto dalla ……O.S., in persona del segretario provinciale sig. ….., nei confronti del Dirigente e, per l'effetto, così provvede:

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che:

  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso