IL CONTRATTO DI FORNITURA Clausole campione

IL CONTRATTO DI FORNITURA. 4.1.) Il contratto - qui definito di “FORNITURA” – intende regolare i rapporti tra fornitore ed utilizzatore attraverso il perseguimento di risultati unitari. Tale obiettivo unitario viene perseguito attraverso l’erogazione coordinata di prestazioni quali la somministrazione di servizi e la vendita. 4.2.) Avendo il contratto - qui definito di “fornitura” - una propria causa la sua disciplina è quella definita nel presente disciplinare/capitolato. Tale disciplina prevale su quella legislativa dei contratti sopra nominati. 4.3.) L’Utilizzatore ha la detenzione e la piena disponibilità dei prodotti 4.4.) Il Fornitore può essere: 4.5.) Il Fornitore può fornire prodotti di cui non sia - esso stesso - produttore o rivenditore (autorizzato o esclusivista).In questo caso, il Fornitore assume - senza limitazioni, attenuazioni o condizioni - la responsabilità della piena efficienza e funzionalità di tutti i prodotti forniti all’Xxxxxxxxxxxx.Xx proposito,
IL CONTRATTO DI FORNITURA. La fornitura dell’acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura. Le modalità di fornitura e le classificazioni delle utenze sono disciplinate dalla legge, dal presente Regolamento, nonché dalle condizioni fissate dai contratti di fornitura. Non sono ammessi nuovi contratti per utenze promiscue. Qualora all’atto della domanda di allacciamento non fosse già stato indicato l’uso della fornitura dell’acqua, tale dichiarazione dovrà essere resa al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura. Il contratto potrà, nel caso di usi non civili, contenere l’indicazione dell’attività specifica, il grado di rischio corrispondente e identificare l’eventuale uso di sistemi di pompaggio nell’impianto interno. Il contratto di utenza consente l’attivazione della fornitura, la stipula del contratto può essere contestuale all’allacciamento, ovvero disgiunta. Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l’esecuzione dell’allacciamento. Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni utenza finale, generalmente coincidente con una unità immobiliare. Le domande dovranno essere presentate al Gestore, nelle modalità previste dalla Carta del Servizio, complete della necessaria documentazione, fermo restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all’utente. L’utente si obbliga a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione relativa all’intestatario dell’utenza. In caso contrario l’utente che non ha dato disdetta risponderà in proprio dei pagamenti dei canoni per tutta la durata del contratto, così come l’utente subentrato irregolarmente nell’Utenza.
IL CONTRATTO DI FORNITURAPerfezionamento del contratto 13 Art. 4 Durata del contratto 13 Art. 5 Voltura 13

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  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Revoca Fino al momento di conclusione della polizza, il Contraente può revocare la proposta a mezzo P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la proposta da revocare. Recesso Relativamente alla polizza collettiva, al Contraente e alla Società è concessa facoltà di recesso in ogni momento, tramite invio Raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Con riferimento alla singola copertura assicurativa, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla relativa data di conclusione tramite P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) oraccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste,con indicazione degli elementi identificativi del contratto e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Risoluzione La singola copertura si risolve, con effetto dalla relativa data di decorrenza, in caso di: mancato pagamento del relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; inesistenza o nullità del contratto di finanziamento; mancata erogazione del finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue, infine, in caso di recesso dal finanziamento da parte dell’Assicurato nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di finanziamento. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate. Il presIemntperdeoscau:mAelnlitaonczonGtileonbeainl fLoirfmeadzaiocni aggiuntive e complementari rispBerttookaerq:uBerlloekceorn:tCenlautses nCeol ndoscuultminegntoS.irn.lf.ormativo precontrattuale per i prodPortoti dasositctuora:tiLviifveitaPdriovetersci dtiaoi pnropdeorttliad’icnevessstiiomneentdo easlsqicuurianttivoi (dDeIPllVaitpa)e, pnesriaoiunteare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Data di realizzazione: 01/01/2019 Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti). L’Aggiudicatario si impegna a: • consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire; • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica; • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.

  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.