IL DIRIGENTE. Premesso: - che a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il punto
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Samples: Determinazione Del Dirigente
IL DIRIGENTE. PremessoEmissioni e rischi ambientali) Firmato digitalmente da Xxxx Xxxxxxxx Allegato OGGETTO: Affidamento del servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio - CIG 921668376A (gara 60-2022). Aggiudicazione ed esecuzione in via di urgenza. Cod. Commessa Titolo Commessa Centro di costo 21059A01 TRASFORMAZIONE BUS PROGETTO LIFEIPPREPAIR 0208010 S.C.R. PIEMONTE S.p.A. DIREZIONE APPALTI Società di Committenza Regione Piemonte tel. +00 000 0000000 società per azioni con socio unico xxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxxxx.xx sede xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx xxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxxxx.xx rea della CCIAA di Torino n. 1077627 c.f. e p. iva 09740180014 xxx.xxx.xxxxxxxx.xx Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta te); Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021; Vista la stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; stati S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2022, avente ad Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti. , IV° e V° aggiornamenti di cui rispettivamente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022, del 28 aprile 2022, del 26 maggio 2022, del 4 luglio 2022 e del 11 ottobre 2022; Considerato che il Consiglio di Amministrazione di SCR, con propria Deliberazione n. 64 del 29 giugno 2022, ha proceduto alla nomina, quale Direttore Generale di SCR, della dott.ssa Xxxxxx -5352 e, con successiva Deliberazione n. 83 del 31 agosto 2022, ha conferito procura speciale - repertorio n. 11.590 raccolta 6.103 in data 1°settembre 2022 - al predetto Direttore Generale, facendo salve, fino ad eventuale successiva revoca, le procure speciali in essere, in capo ai Dirigenti ed al Responsabile della Funzione Progetti Speciali; - Controllo degli atti, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 10 marzo 2022; Premesso che il settore Emissioni e rischi ambientali della Regione Piemonte ha trasmesso a servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio, allegando il approvati con DD 223/A1602B/2022 del 24/05/2022, individuando quale Responsabile del Procedimento, xxx. Xxxx XXXXXXXX, responsabile pro-tempore del settore Emissioni e rischi ambientali della Regione Piemonte; Atteso che con propria determinazione prot. n. 144 del 1° giugno 2022: - si è dato atto che il settore Emissioni e rischi ambientali della Regione Piemonte ha trasmesso a seguito della delibera di Consiglio Comunale mezzo PEC (prot. S.C.R. n. 451 4179 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici25 maggio 2022), la quale regola i rapporti tra Comune documentazione servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e Circolomonitoraggio comparativo in servizio, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localiallegando il approvati con DD 223/A1602B/2022 del 24/05/2022; - che il Circolo Tifernate sicurezza non soggetti a rib - individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (qualità punti 80/prezzo punti 20), ai sensi el D. Lgs. 50/2016 e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddettos.m.i.; - che sono stati approvati, in schema, il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione bando di Palazzo Bufalini e spazzi annessigara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti; - l’artil Sig. Xxxx XXXXXX, dipendente della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti è stato nominato Responsabile del procedimento di gara; - è stato nominato il Seggio di gara; Atteso che, economicamente più vantaggiosa, con propria determinazione prot. n. 237 del 12 settembre 2022 si Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico; Dato atto che in attuazione della lex specialis di gara, le operazioni di gara sono state condotte dal Seggio di gara, che ha gestito le attività preordinate alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e alla verifica solo formale della documentazione tecnica e, previa da parte della nominata Commissione giudicatrice, ha dato economica; Atteso che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara che, ancorché non allegati, ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione: - entro il termine ultimo di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, ricorrente alle ore 12:00 del giorno 14 luglio 2022, risultano pervenute le seguenti n. 2 (due) offerte: N. Numero protocollo informatico Fornitore Modalità di partecipazione Data presentazione offerta sulla piattaforma 1 1657705844039 REP SRL Forma singola mercoledì 13 luglio 0000 00.00.00 CEST 0 0000000000000 Pepper motion GmbH Forma singola giovedì 14 luglio 0000 00.00.00 CEST - nel corso della convezione sottoscritta prevede espressamente seduta riservata del 14 luglio 2022, il Responsabile del procedimento di gara ha alla verifica della completezza e specifica della regolarità in termini di contenuti della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; - nel corso della seduta riservata del 26 luglio 2022, il Responsabile del procedimento di gara ha reso noto che i concorrenti REP SRL e Pepper motion GmbH hanno correttamente trasmesso le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano a 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto le riserve sono state sciolte e i suddetti concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circologara; - a seguire, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo corso della sua attività sociale e medesima seduta riservata del 26 luglio 2022, dopo aver concluso la fase di rappresentanzavalutazione della documentazione amministrativa ed aver ammesso tutti i concorrenti al prosieguo di gara, una sede degna il Seggio di gara ha proseguito con la verifica formale della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”documentazione tecnica accertandone la sola integrità, ovverosia la corretta apertura dei relativi file, rimettendo alla Commissione giudicatrice dei contenuti della stessa; - l’art. 3 nel corso delle sedute riservate del 15 settembre, 23 settembre e 6 ottobre 2022, la Commissione giudicatrice ha provveduto alla disamina e valutazione delle offerte pervenute, concludendo i lavori - nel corso della seduta pubblica telematica del 10 ottobre 2022 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) disponeResponsabile del procedimento di gara punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice, come propria sederisultanti dal verbale conclusivo della seduta riservata del 6 ottobre 2022, nel seguito esplicitati: OPERATORE ECONOMICO TOTALE punteggio non riparametrato TOTALE punteggio riparametrato REP Srl 61,20 80,00 Pepper motion GmbH 46,95 61,37 - a seguire, nella medesima seduta, il Responsabile del primo procedimento di gara ha provveduto concorrenti con le seguenti risultanze totali: OPERATORE ECONOMICO TOTALE punteggio tecnico riparametrato TOTALE punteggio economico TOTALE punteggio complessivo REP Srl 80,00 0,49 80,49 Pepper motion GmbH 61,37 20,00 81,37 - nel corso della medesima seduta il Responsabile del procedimento di gara ha altresì proposto di economico Pepper motion GmbH; Preso atto che in data 10 ottobre 2022 sono state avviate dalla Direzione Appalti, le verifiche requisiti; del di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e del secondo pianomonitoraggio comparativo in servizio (gara 60- , ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntoPepper motion GmbH (P.IVA DE
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Samples: Servizio Di Trasformazione Di Autobus Da Alimentazione Diesel Ad Alimentazione Elettrica
IL DIRIGENTE. PremessoPREMESSO che: - con determinazione n. 1133 del 10.10.2005 fu accolta la richiesta presentata dalla Sezione Comunale Cacciatori F.I.D.C. di Bagno a Ripoli di concessione, in como- dato gratuito, di un appezzamento di terreno di proprietà comunale posto in loc. Xxxxxxx e Poggio dell’Incontro, di circa 40 ettari, allo scopo di: ripristinare vec- chi sentieri ormai impraticabili, ripulire il bosco dal sottobosco, provvedere alla semina a perdere di vecchie piagge allo scopo di incrementare la fauna presente e quella che a seguito della delibera sarà immessa, tramite il lancio di Consiglio Comunale animali da cattura o tramite svol - gimento di gare cinofile; - in data 10.10.2005, rep. n. 451 del 29/12/2006 3754, è stato stipulato il relativo contratto di comodato gratuito; - con determinazione n. 1065/2008 è stata sottoscritta disposta la Convenzione tra questo Ente e stipula di un nuovo contrat- to di comodato che ricalcasse quanto già contenuto nel contratto rep. n. 3754/2005; - in data 28.10.2008, rep. n. 4248, è stato stipulato il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati relativo contratto di Città comodato gratuito, sempre rinnovabile con atto espresso di Castello anno in anno, per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della una durata massima di anni 12 (dodici)tre; - con determinazione n. 139/2012 è stata disposta la stipula di un nuovo contratto di comodato che ricalcasse quanto già contenuto nel contratto rep. n. 4248/2008; - in data 23.2.2012, rep. n. 4841, è stato stipulato il relativo contratto di comodato gratuito, sempre rinnovabile con atto espresso di anno in anno, per una durata massima di anni tre; DATO ATTO che, con lettera del 2.12.2015, ns. prot. 40379, la quale regola i rapporti tra Comune e CircoloFedercaccia To- scana Sezione Comunale di Bagno a Ripoli Ovest ha richiesto il rinnovo del contrat- to di comodato gratuito in vigore, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localiscadente il 23.1.2016; - CHE la Xxxxxx Xxx.le, in merito a quanto sopra, nella seduta del 23.12.2015, ha espresso parere favorevole alla stipula di un nuovo contratto di comodato, sem- pre con durata triennale; RITENUTO quindi necessario provvedere in merito, – per quanto in premessa descritto, di accogliere la richiesta avanzata dalla Fe- dercaccia Toscana Sezione Comunale di Bagno a Ripoli Ovest, come da pare- re positivo espresso dalla Giunta Municipale nella seduta del 23.12.2015; – di dare atto che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto contratto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - comodato gratuito che si andrà a stipulare ri- calcherà quanto già contenuto nel contratto rep. 4841/2012, che andrà a sca- dere il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il punto23.1.2016.
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Samples: Comodato Gratuito
IL DIRIGENTE. PremessoVisto il Decreto Legislativo n. 50 in data 18.4.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 in data 19.4.2016; Visto il Decreto Legislativo n. 56 in data 19.4.2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 in data 5.5.2017; Vista la documentazione riguardante la proposta di approvazione dell’esito di gara di appalto esperita in data 10.05.2022 per l’affidamento con procedura aperta di un accordo quadro riguardante i servizi dimanutenzione ordinaria aree a verde di pertinenzadegli immobili ACER per il quadriennio 2021/2025 nel Dipartimento di NAPOLI Lotto OV/EST (CIG 89445636E3 – CUP F89J20002700005),da finanziarsi con fondi di Xxxxxxxx, dalla quale si rileva: - che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica in data 02.11.2021 R.U. n. 1736 è stato autorizzato l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto indicato,per l’importo complessivo quadriennale a seguito della delibera base d’asta di Consiglio Comunale Euro 981.600,00 oltre IVA, comprensivo dell’importo di Euro 64.840,00 non soggetto a ribasso d’asta ; che con successiva Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica in data 08.11.2021 R.U. n. 451 del 29/12/2006 1775 il termine per la presentazione delle offerte – originariamente fissato al 02.12.2021 dal bando di gara – è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e stato prorogato a tutto il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio 13.12.2021; che entro tale termine sono pervenute complessivamente n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 14 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso quattordici) offerte da parte dei locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’artseguenti concorrenti: 1 PUMAVER SRL OV/EST – OV/OVEST 4754231217 2 BONIFICO GROUP OV/EST – OV/OVEST 4500880630 3 ISAM SRL OV/EST – OV/OVEST 11665510159 4 VIVAI XXXXXXX XXXXXXX XXX OV/EST – OV/OVEST 4993321217 5 AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA OV/EST – OV/OVEST 4706030659 6 PIANETA VERDE SRL OV/EST – OV/OVEST 0000000000 7 VI.MA.RA. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntoS.R.L. OV/EST – OV/OVEST 5056881211
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IL DIRIGENTE. PremessoPremesso che: - che a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 451 nell’ambito del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati comune di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione è stato individuato l’esemplare di repertorio n. 9961 Aesculus hippocastanum (Ippocastano – 06/C745/PG10) radicato presso il giardino del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localiCassero; - che il Circolo Tifernate la Legge Regionale 19 novembre 2011, 28 “Testo unico regionale per le foreste” che, al Titolo I Capo II, disciplina le norme di “protezione degli alberi e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturaleflora spontanea”; - la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” Decreto attuativo 23 ottobre 2014, emanato in data 18/11/2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 serie generale, che ha introdotto a livello nazionale la definizione giuridica univoca di ‘albero monumentale’ al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo presente sul territorio con un particolare valore ecologico, botanico, culturale e paesaggistico, prevedendo tra l'altro, che i Comuni effettuino il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di propria competenza, che le Regioni, invece, effettuino la raccolta dei dati forniti dai Comuni e redigono gli elenchi regionali, mentre il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gestisca l'elenco nazionale e curi il suo aggiornamento e la sua pubblicizzazione; - la D.G.R. n. 385 del 01/04/2016 con la quale la Regione Umbria approva un primo elenco degli Alberi monumentali censiti a livello regionale e la D.G.R. n. 168 del 18/02/2019 con cui è stato approvato l’aggiornamento dell’Elenco degli Alberi monumentali; - il Decreto dipartimentale prot. n. 5450 del 19 dicembre 2017 e il Decreto n. 757 del 19 aprile 2019 con cui è stato approvato ed aggiornato l’elenco degli Alberi monumentali d’Italia, contenente gli alberi proposti dalla Regione Umbria, approvati con D.G.R. n. 385/2016 e con D.G.R. 1678/2019. Dato atto che: - l’Agenzia Forestale Regionale è stata investita dalla Regione Umbria, in forza delle specifiche funzioni ad essa attribuite, dell’incarico di pianificare ed attivare azioni di valorizzazione, protezione e salvaguardia degli alberi monumentali presenti e censiti nel territorio regionale al fine di garantirne la massima longevità; Visto: - Il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e, in particolare l’art. 3 15 rubricato “Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione ed informazione”; - Il Decreto Dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104, con il quale evidenziasono state approvate le “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali”, le cui indicazioni hanno lo scopo di fornire uno spettro di buone pratiche a cui fare riferimento nella gestione del patrimonio arboreo monumentale; Richiamato l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare “lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; Tenuto conto che: - l’interesse comune risiede nell’azione di valorizzazione e protezione degli Alberi monumentali, quale patrimonio regionale; - l’interesse di cui sopra può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90; Visto: - il Progetto “Il Circolo in particolare: a) disponeInterventi di tutela e salvaguardia degli Alberi monumentali della Regione Umbria”, come propria sedefinanziato con D.G.R. n. 12509 del 22 dicembre 2020, del primo a valere sulla L.r. 28/2001 e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntoL. 10/2013;
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Samples: Determinazione Del Dirigente
IL DIRIGENTE. Premesso: - Premesso che a seguito IRPET è ente pubblico di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della delibera Toscana per lo svolgimento di Consiglio Comunale compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato da Regione Toscana con legge regionale 29 luglio 1996, n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente 59, e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localisuccessive modifiche ed integrazioni; - Premesso altresì che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’artl'art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “sopra citata legge di ordinamento, individua, al comma 1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, tra i compiti istituzionali dell'IRPET, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di palazzo Bufalini quali indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali” (lett. d)” e “Sede la circolazione e la diffusione delle conoscenze” (lett. e), disponendo, al successivo comma 3, lettere a) e b), che relativamente a tali compiti l'Istituto "stabilisce relazioni con altri enti di rappresentanza ricerca, anche esteri, uffici, studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari" (lett. a) ed “assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto” (lett. b) Visto che nell'ambito del Programma istituzionale di attività per l'anno 2019, approvato dal Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET con deliberazione n. 4 del 26.11.2018, così come modificato dalla delibera GRT n.654 del 20.05.2019, vi è tra l'altro, lo studio e l'analisi delle tematiche inerenti la formazione ed i percorsi professionali sul territorio toscano Dato che il Dipartimento di Scienze Politiche ha recentemente realizzato un percorso di approfondimento sul tema dell'emigrazione qualificata attraverso l'indagine “Analisi delle carriere migratorie dei giovani laureati pisani” (responsabile scientifico Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx) realizzata sui giovani laureati dell'ateneo pisano che, tra il 2009 ed il 2013, sono espatriati e finanziata a partire dall'anno 2015 all'interno del PRA- Università di Pisa dal titolo “Crisi socio-economica e nuove forme della cittàdisuguaglianza e sviluppo sociale” Considerato che il Dipartimento di Scienze Politiche e IRPET condividono l'interesse a costituire e dare avviamento ad uso un Osservatorio permanente per il monitoraggio e l'analisi sistematica dei nuovi e sempre più consistenti flussi di giovani qualificati che emigrano dalla Toscana per trasferirsi e all'estero e là valorizzare le proprie competenze e capacità inserendosi in mercati del Comune lavoro più dinamici e innovativi nel settore della ricerca e dei servizi avanzati e che a tal fine si rende necessario una fase di indagine di sfondo, studio di fattibilità e di progettazione di dettaglio orientata alla definizione del Circolomodello organizzativo e delle opportunità di finanziamento del suddetto Osservatorio Considerato che in virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, nonché n. 241 "Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo attività in comune" attribuendo valenza generale agli accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolocomune, per soddisfare interessi pubblici Dato che sia IRPET che Dipartimento di Scienze politiche sono enti dotati di personalità giuridica pubblica pertanto, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato 15 della sua attività sociale Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che, pertanto, al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali, IRPET e Dipartimento di rappresentanzaScienze Politiche intendono procedere alla stipula di un accordo al fine di attuare, tramite un progetto di ricerca, una sede degna cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni Visto lo schema di Convenzione tra IRPET e il Dipartimento, allegato al presente atto quale sua parte integrante ed essenziale, Dato atto che, per lo svolgimento della sua tradizione ricerca oggetto di collaborazione, secondo quanto previsto al predetto schema di Convenzione, gli oneri complessivi sono individuati in euro 60.000,00 e del suo ruolo che ai suddetti oneri partecipano: - IRPET impegnandosi ad attivare risorse umane e strumentazioni interne all'Istituto ed adeguata alle esigenze a corrispondere l'importo di sviluppo euro 30.000,00 quale contributo finanziario all'esecuzione delle sue iniziative in campo civico culturale”attività comuni previste nella Convenzione che non confluisce nei proventi dalle attività svolte dal Dipartimento sul mercato; - l’artil Dipartimento impegnandosi ad attivare risorse umane, know how collegato alla modellistica multisettoriale e strumentazioni scientifiche Visto il conto economico preventivo per l'esercizio 2019 e la proiezione triennale 2019-2021 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 54 del 28.11.2018, di adozione del Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2019, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 201 del 25.02.2019 ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2019 approvato con determinazione del Direttore n. 5 del 25.01.2019, nelle risultanze di cui alla sesta variazione del medesimo documento, adottata dal Direttore con determinazione n. 44 del 4.10.2019 Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: 16, comma 1, lettera a) dispone, come propria sede), del primo vigente regolamento di organizzazione dell'IRPET e conformemente all’attribuzio- ne delle risorse ai centri di responsabilità, disposta con la sopra citata determinazione n. 5 del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede 25.01.2019 di rappresentanza della Città” e come residenza adozione del custode, dell’abitazione documento dei piani di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune gestione per l’esercizio 2019 Dato atto altresì che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntoregolarità contabile
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Samples: Accordo Di Collaborazione
IL DIRIGENTE. PremessoPremesso che: - che a seguito della delibera la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Consiglio Comunale Nuoro con Deliberazione n. 451 3 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati 11.04.2019 ha dato mandato al Comune Capofila affinché procedesse con l’avvio delle procedure di Città di Castello gara per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 l’affidamento del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localiservizio SAD; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Nuoro con Deliberazione n. 7 del 13.07.2021 ha proceduto a dare apposito indirizzo per la conclusione di un rapporto Accordo Quadro con un solo operatore economico per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del Servizio di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddettoAssistenza Domiciliare (SAD); - che ogni Comune del Distretto del Plus, aderente all’Accordo Quadro SAD, ha provveduto a trasmettere le prenotazioni di impegno di spesa, per il Comune triennio di durata dell’Accordo Quadro, dei propri fondi di bilancio per l’affidamento del servizio di cui trattasi, prevedendo altresì nella parte - con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare Determina Dirigenziale n. 3029 del 21.10.2021 recante “Procedura aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Palazzo Bufalini e spazzi annessiNuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS - CIG: 8945156041” sono stati approvati gli atti di gara; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntoDato atto che
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Assistenza Domiciliare
IL DIRIGENTE. Premesso: Viste - che a seguito la Nota della delibera di Consiglio Comunale n. 451 Commissione europea del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), 16/10/2020 con la quale regola i rapporti tra Comune è stato approvato e Circolofinanziato il progetto P.A.S “Promoting sustainable agriculture and social programs” a valere su fondo COSME, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei locali; - che codice identificativo del progetto “Proposal Number 101015916” del quale il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato è capofila; - il contratto Grant Agreement “Promoting sustainable agriculture and social programs” sottoscritto dalla Commissione Europea e dal Comune di Città di Castello in data 17/12/2020 che prevede una durata del progetto pari 12 mesi a partire dal 01/02/2021, un importo complessivo del progetto di € 107.114,56 di cui € 99.966,11, pari al P.C.P.T approvato con Deliberazione 90% dei costi eleggibili, finanziato dalla Commissione europea e un cofinanziamento da parte dei partner, pari al 10% dell’importo; - le lettere di adesione al progetto stesso dei partners europei, in particolare della Municipalità Della Xxxxxx Xxxx (MANRA) Spagna, e del Municipio di Lousada, (ML), Portogallo, come da lettere di adesione partners /allegato 2 al Grant Agreement; - la Delibera di Giunta Comunale n. 8 71 del 03/05/2021 con la quale il Comune di Città di Castello ha preso atto del progetto P.A.S e ha dato mandato agli uffici competenti dei Settori Servizi Sociali e Sviluppo Economico di predisporre gli atti necessari all’avvio del progetto e alla sottoscrizione degli accordi che regolano i rapporti e i trasferimenti delle risorse con i partners di progetto; Considerato che sono stati sottoscritti i seguenti accordi: - contratto “Partnership agreement n. 1 whit Mancomunidad de la Xxxxxx Xxxx (Manra), sottoscritto tra le parti (prot. 26027 del 21/05/2021) per un importo complessivo finanziato di € 27.256,52; - contratto “Partnership agreement n. 2 whit Municipio de Lousada (ML) (prot.26034 del 21/05/2021) per un importo complessivo finanziato di € 31.376,23; Che i contratti sopra richiamati, prevedono all’Art 6 che il Comune di Città di Castello, quale capofila del progetto in oggetto, effettui i pagamenti relativi all'oggetto del presente Accordo, all'Organizzazione partner in base al raggiungimento dei compiti e secondo il seguente calendario: - 1 ° pagamento: pari al 30% dell'importo massimo della sovvenzione del progetto assegnata al Partner e dopo la firma di tale partnership da entrambe le parti; - 2 ° pagamento: pari al 40% dell'importo massimo della sovvenzione di progetto assegnata al Partner e una volta esaurito il 30% del budget provvisorio da parte del beneficiario e previa approvazione del 1 febbraio 2016° rendiconto finanziario interno da parte del Comune capofila (Coordinatore) (scadenza 31 / 07/2021); - pagamento del saldo fino al 30% dell'importo massimo della sovvenzione del progetto assegnata al Partner, integrato dopo che il Comune capofila (Coordinatore) ha ricevuto dal Partner un rapporto di avanzamento accurato e completo e documenti giustificativi, ed entro 30 giorni dall'approvazione del Rapporto finanziario e tecnico finale dalla Commissione, la qualità dei risultati del progetto e l'ammissibilità delle spese sostenute; Considerato che - con la sopracitata delibera di Giunta Comunale 13/2017n. 71 del 03/05/2021 il Comune di Città di Castello ha preso atto del progetto P.A.S e della disponibilità della Fondazione Centro Studi Villa Montesca a svolgere le funzioni di organizzazione e di rendicontazione da svolgere in base ad apposita convenzione; - con la Delibera di Giunta n. 170 del 20/09/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra il comune di Città di Castello e la Fondazione Hallgarten-Xxxxxxxxxx Centro studi villa Montesca, ed quale ente qualificato a svolgere le funzioni di organizzazione, gestione e di rendicontazione, mettendo a disposizione le figure professionali di Ricercatore e Tecnico; - la sopracitata convenzione di cui alla DG n 170 del 20/09/2021 tra Comune di Città di Castello e la Fondazione Hallgarten-Xxxxxxxxxx Centro studi villa Montesca è stata sottoscritta tra le parti in particolare data 22/09/2021 per un importo pari ad € 40.940,08; - all’art 5 la stessa convenzione prevede il puntorimborso delle spese sostenute dalla Fondazione, a valere sul progetto P.A.S a partire dal 01/02/2021, data di avvio del progetto, in più tranches così come di seguito specificato: - 70 % dell’importo, a titolo di anticipo, a seguito della stipula della convenzione; - 25 % dell’importo ad avvenuta comunicazione e dimostrazione di avere effettuato spese per il 50 % dell’importo erogato a titolo di anticipo (70%); - 5 % a saldo al termine delle attività; - che la liquidazione delle somme alla Fondazione avverrà a fronte del rendiconto di spesa, comprensivo di giustificativi contabili e amministrativi, per il totale dei costi sostenuti per l’attuazione degli interventi indicati all’ art 4 della convenzione, a partire dalla data di avvio del progetto (01/02/2021) e secondo le modalità di rendicontazione indicate nei Regolamenti U.E; Richiamate - la DD n. 515 del 21/05/2021 con la quale sono state impegnate (Imp. N. 1471/2021), al capitolo di bilancio 20105.01.10640003 “Trasferimento da commissione europea progetto P.A.S numero 101015916” collegato al cap. in uscita 12041.04.77028084 “Utilizzo trasferimenti da commissione europea Progetto P.A.S numero 101015916”, le risorse necessarie al trasferimento del 1 acconto ai partners europei; - la DD n. 1103 del 04/10/2021 con la quale sono state impegnate (Imp. n 2210/2021), al capitolo di bilancio 20105.01.10640003 “Trasferimento da commissione europea progetto P.A.S numero 101015916” collegato al cap. in uscita 12041.04.77028084 “Utilizzo trasferimenti da commissione europea Progetto P.A.S numero 101015916”, le risorse necessarie al trasferimento del 1 acconto alla Fondazione Hallgarten-Xxxxxxxxxx Centro studi villa Montesca; -la DD n. 1470 del 20/12/2021 con la quale sono state impegnate (Imp. n 2794/2021), al capitolo di bilancio 20105.01.10640003 “Trasferimento da commissione europea progetto P.A.S numero 101015916” collegato al cap. in uscita 12041.04.77028084 “Utilizzo trasferimenti da commissione europea Progetto P.A.S numero 101015916”, le risorse necessarie al trasferimento del 2 acconto alla Fondazione Hallgarten-Xxxxxxxxxx Centro studi villa Montesca e ai partners stranieri; Considerato che il saldo finale sarà erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute da parte dei partners di progetto; Considerato che, per quanto sopra richiamato, si rende necessario accertare e impegnare le somme destinate al saldo finale nel Bilancio 2022-2024, esercizio 2022, al capitolo di entrata 20105.01.10640003 “Trasferimento da commissione europea progetto P.A.S numero 101015916” collegato al cap. in uscita 12041.04.77028084 “Utilizzo trasferimenti da commissione europea Progetto P.A.S numero 101015916”, per complessivi euro € 29.597,33 e così dettagliatamente specificato: Richiamata delibera di consiglio comunale n. 34 del 21.04.2022 con la quale è stato approvato il "documento unico di programmazione 2022-2024, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione." Visti: - l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; - l’istruttoria predisposta ai sensi della Legge 241/14990; Per tutto quanto sopra esposto
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Samples: Determinazione Del Dirigente
IL DIRIGENTE. PremessoVisti e richiamati: - che a seguito la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della delibera di Consiglio Comunale Zona Sociale 1, stipulata tra i Comuni della medesima Zona sociale, relativa anche agli interventi ricompresi nel POR FSE - Umbria 2014-2020, approvata con DCC n. 451 103 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio 19/12/2016 (Rep. n. 9961 1981 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici12/01/2017), la sottoscritta digitalmente in data 13/02/2017, in forza della quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato Castello, in qualità di Comune capofila, ha sottoscritto l’Accordo di collaborazione per l’attuazione degli interventi di cui al P.C.P.T approvato presente atto; - la DGR 504 del 24/06/2020 di integrazione alla DGR n. 1420 del 27/11/2017, con Deliberazione la quale si procedeva alla modifica dell’art. 3 degli accordi di Giunta Comunale collaborazione tra la Regione Umbria e le Zone sociali, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990 n. 8 241, con riferimento all’intervento “Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente) e si provvedeva all’approvazione del 1 febbraio 2016riparto e all’assegnazione di ulteriori risorse; Tenuto conto che il Comune di Città di Castello, integrato in qualità di capofila della Zona Sociale 1: - con delibera DGC n. 250 del 18/12/2017 approvava l’integrazione dell’Accordo di Giunta Comunale 13/2017collaborazione, stipulato in data 04/09/2017, riguardante tra l’altro la scheda intervento relativa al Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione progetti vita indipendente) e l’Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “vita indipendente” a favore delle persone con disabilità, pubblicato in data 15/01/2018, destinando risorse pari a € 208.249,91 (risorse assegnate con DGR n. 763/2017, in esecuzione della DGR n. 180/2017 così come modificata e integrata con DGR n. 566/2017, e confermate con DGR n. 1420/2017); - con DGC n. 108 del 09/07/2020 approvava la modifica all’art. 3, comma 1, del sopracitato Accordo di collaborazione e, prendendo atto dell’incremento delle risorse assegnate, destinava ad apposito nuovo avviso, pubblicato in data 20/07/2020 con DD n. 514 del 15/07/2020, risorse pari a € 181.580,03 (di cui € 171.407,55 derivanti da risorse ai sensi della DGR n. 504/2020 e € 10.172,48 derivanti da economie relative al precedente Avviso di cui alla DGR n. 1420/2017); Considerato che con medesima DGR n. 406/2022: - stabilito di dover procedere all’emanazione di apposito nuovo Avviso pubblico, così come strutturato nella scheda intervento, a cui destinare risorse pari a € 59.203,10 e di rinviare a successivi atti dirigenziali ogni determinazione in merito all’attuazione delle azioni nonché agli aspetti contabili ed in particolare all’esatta individuazione dei beneficiari; Dato atto che il puntoresponsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx; Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx; Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3; Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
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Samples: Determinazione Del Dirigente
IL DIRIGENTE. PremessoPremesso che: - che con deliberazione n. 235 del 9 dicembre 2009 la Giunta Municipale ha approvato il progetto preliminare per la promozione delle attività sportive indoor; - con propria determinazione n. 887 del 23 dicembre 2009 è stato approvato un avviso pubblico di selezione di progetti per la “Promozione delle attività Indoor” rivolto ai soggetti appartenenti al settore no-profit, alle libere forme associative iscritte all’elenco comunale, alle Associazioni di promozione Sportiva e alle Associazioni di promozione Sociale iscritte agli Albi Regionali e Provinciali, interessati a seguito coprogettare con l’Amministrazione Comunale di Argenta una politica di interventi nel campo della delibera di Consiglio Comunale n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente promozione e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato della diffusione della pratica sportiva Indoor sul territorio; - in data 14 gennaio 2010 sono stati visionati i progetti pervenuti, fra i quali quello dell’associazione sportiva dilettantistica “Palazzo BufaliniCestistica Argenta”, convenzione presentato per nome e per conto della stessa Associazione (CF 92007530386 - P. IVA 01668690389) dal Presidente pro-tempore Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna, il 30/01/1964 e quello dell’associazione sportiva dilettantistica “Pallavolo Argenta” presentato per nome e per conto della stessa Associazione (CF 01549790381 - P. IVA 01549790381) dal Presidente pro-tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Portomaggiore, il 03/03/1969; - in data 18 e 26 gennaio 2010 si sono tenuti due tavoli di repertorio n. 9961 concertazione, presenti esponenti dell’Amministrazione e delle due associazioni sopra citate per raggiungere un accordo per la realizzazione di progetti sportivi indoor nei seguenti impianti sportivi: Palazzetto di Argenta e Palazzetto di Consandolo - che nel verbale dell’incontro del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici26 gennaio 2010, che è parte integrante del presente atto, allegato sub A), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce si sono definite le tariffe e le condizioni d’uso dei locali; - che modalità di gestione di detti palazzetti Ritenuto opportuno sostenere il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi progetto della “Sede A.S.D. Cestistica Argenta” di rappresentanza della Città” e come residenza promozione delle attività sportive indoor tramite conclusione di accordo di collaborazione ai sensi dell’art.119 del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale D.Lgs. n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il punto267/2000;
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Samples: Accordo Di Collaborazione
IL DIRIGENTE. PremessoPremesso che: - che • con contratto N.8164 di Rep. del 13.04.2010, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n.104 del 09.03.2010, attuata dalla Determinazione del Dirigente del 1° Settore n.48 del 22.03.2010, si stabiliva di rinnovare il contratto di locazione dell’immobile di proprietà del sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, sito in Xxx Xxxxxxxxx,000 destinato ad Archivio Comunale, a seguito della delibera partire dalla data di Consiglio Comunale n. 451 sottoscrizione dello stesso e con scadenza al 13.04.2016, al canone, alle condizioni e modalità tutte indicate nel suddetto contratto; • con nota del 29/12/2006 è stata sottoscritta 01.04.2014 prot. 11638 l’amministrazione comunale ha esercitato la Convenzione tra questo Ente facoltà di recesso anticipato del suddetto contratto, invitando gli eredi del de cuius Xxxxxxx Xxxxxxx alla redazione del verbale di consegna dell’immobile; • con scrittura privata N.6777 di Rep. del 11.03.2008, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n.20 del 15.01.2008, attuata dalla Determinazione del Direttore Generale n.45 del 27.02.2008, si stabiliva di rinnovare il contratto di locazione dell’immobile di proprietà dei sigg. Conoscitore Xxxxxxx e Conoscitore Pasquale, sito in Xxx Xxxx Xxxxxx x. 0x-0x-0x., adibiti ad uffici del 1° Settore – Servizi Demografici, del 2° Settore – Attività produttive, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e con scadenza al 13.04.2016, al canone, alle condizioni e modalità tutte indicate nella suddetta determinazione; • con nota del 10.10.2013 prot. 34834 l’amministrazione comunale ha inteso non rinnovare il suddetto contratto, ed ha invitato la sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx Conoscitore e il Circolo Tifernate Sig. Conoscitore Xxxxxxxx, nuovi proprietari giusto atto di donazione a rogito del notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Corallo, n. rep. 35027/22536 in data 01/06/2006, alla redazione del verbale di consegna dei locali Atteso che l’immobile in via Maddalena è stato consegnato agli eredi Xxxxxxx Xxxxxx e Accademia degli Illuminati Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx con verbale redatto in data 31.10.2014 prot. n. -36577; Atteso altresì che i locali in xxx Xxxx Xxxxxx x. 0x-0x-0x. sono stati consegnati la sig.ra Conoscitore Xxxxx Xxxxxxxx e il Sig. Conoscitore Xxxxxxxx con verbale redatto in data 17.07.2014; Ritenuto dover anticipare la complessiva spesa di Città € 137,34, per la registrazione delle risoluzioni di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”entrambi i contratti; Considerato che l'Economo comunale ha provveduto ad anticipare la suddetta somma; Attesa la necessità di sottoporre a registrazione fiscale la risoluzione dei suddetti contratti di locazione, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localiin ottemperanza al Testo Unico n.131/1986; - Di dare atto che il Circolo Tifernate presente provvedimento non rientra tra quelli di cui all'art.23 e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede seguenti del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’artD.Lgs. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il punto33/2013;
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Samples: Risoluzione Contratto Di Locazione
IL DIRIGENTE. PremessoVisti: - La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"; La Legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"; La Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59"; L'Articolo 1 comma 439 della Legge 27/12/2007 n. 296 (legge finanziaria 2008); L'Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente accordo; Premesso che: la legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo; la Città Metropolitana di Catania ha varie competenze in merito alla gestione delle aree protette e di particolare interesse ambientale e che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con apposita convenzione stipulata in data 20/05/1988, ha affidato all'ex Ente Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana, la gestione della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", istituita con D .A . n. 285 del 14/03/1984; nella stagione estiva il territorio della Città Metropolitana di Catania è interessato da numerosi incendi di vegetazione potenzialmente pregiudizievoli del patrimonio naturalistico proprio nelle aree di maggior pregio naturalistico; questa Amministrazione per attuare le attività di prevenzione incendio boschivo, rivolte a seguito tutelare l'integrità della delibera vita umana e alla salvaguardia dell'ambiente, ha approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 26 luglio 2016 il Piano di Consiglio Comunale n. 451 Emergenza Della Città Metropolitana di Catania "Prevenzione Incendi Estate 2016"; il predetto piano, al fine di mitigare il rischio incendi boschivi nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Catania, prevede, tra l'altro, la stipula di Convenzione con il Corpo Provinciale dei Vigili del 29/12/2006 è stata sottoscritta Fuoco di Catania e di Protocolli d'Intesa con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile; la Convenzione tra dotazione organica del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non consente in via generale di poter assicurare, stante il rilevantissimo numero di interventi, una sempre puntuale e quindi efficace e tempestiva attività di soccorso tecnico durante la stagione estiva; questo Ente Ente, in virtù dei compiti affidati dalla legge e preso atto dell'esperienza del passato, ha inteso contribuire ad assicurare maggiori risorse a sostegno dell'opera svolta dai Vigili del Fuoco in materia della lotta antincendio e comunque di gestione delle situazioni emergenziali, partecipando, così, alla tutela del patrimonio naturale e ambientale, dei beni della popolazione, rendendo possibile il potenziamento del servizio di sicurezza tecnica erogato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; questa Città Metropolitana in data 02/09/2016 ha, pertanto, stipulato con la Prefettura di Catania e il Circolo Tifernate Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania specifica Convenzione finalizzata al potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e Accademia contrasto degli Illuminati incendi e boschivi nel territorio della provincia di Città Catania e in particolare nella zona dell’Oasi del Simeto; la suddetta Convenzione stabilisce di Castello affidare al Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella sua estrinsecazione territoriale rappresentata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, il compito di integrare il sistema d'intervento e di contrasto nel campo degli incendi nella zona dell’Oasi del Simeto per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”un periodo di giorni pari a 51, convenzione ricadenti nel periodo compreso tra il 03/09/2016 e il 23/10 /2016; per tale finalità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di repertorio Catania, metterà a disposizione, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 di ogni giorno, una squadra formata da tre vigili permanenti (di cui n. 9961 1 in possesso della qualifica di Capo reparto o Capo Squadra) e da n. 2 vigili volontari, richiamati a servizio discontinuo. Tali unità e relativi automezzi saranno dislocati presso la sede territoriale del 23 Aprile 2007 della durata Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di anni 12 (dodici)Catania più vicina alla riserva naturale "Oasi del Simeto". In particolari situazioni di emergenza, la suddetta squadra potrà essere dislocata in punti strategici del territorio provinciale; la spesa complessiva prevista per il servizio in convenzione è di euro 39.950,00, calcolata in base al computo economico trasmesso dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania; questa Amministrazione dovrà versare al Ministero dell'Interno, tra l'uno e il 30 Novembre 2016, la somma di Euro 39.950,00 nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV art. 11 presso la Tesoreria dello Stato, quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso importo complessivo spettante al Corpo Nazionale dei locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede Vigili del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e Fuoco per la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’artprestazione del servizio in convenzione. 2 della convezione sottoscritta prevede Il versamento dovrà riportare espressamente e specifica le finalità dell’accordola seguente causale: “1) Garantire la piena funzionalità Versamento da parte delle Regioni e degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano Enti Locali e di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici altri Enti Pubblici e privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulati dagli stessi con il Ministero dell’Interno nell’ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”; che, occorre, pertanto, prendere atto della Convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante, finalizzata al potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nel territorio della Città Metropolitana di Catania, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"; che, occorre, altresì, sotto impegnare la complessiva somma di Euro 39.950,00 (FORNITORE 4101 Ministero Degli Interni) quale luogo spesa prevista per la corresponsione dei compensi al personale Vigile del Fuoco Permanente impegnato nell'attività prevista dalla relativa convenzione, in applicazione del contratto di mostre lavoro del settore e convegniper il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali derivanti dal suddetto impegno, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata nonché per contribuire ai costi relativi alle esigenze logistiche: mensa giornaliera e spese di sviluppo gestione degli automezzi – costo carburante- ed attrezzature da impiegarsi durante le attività; Dato atto che la suddetta somma di Euro 39.950,00 è già imputata al capitolo 16058/2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26 Luglio 2016 con la quale è stata impegnata la complessiva spesa di euro 70.000,00 occorrente per l’espletamento delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 attività previste nel Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Catania "Prevenzione Incendi Estate 2016", di cui euro 40.000,00 per il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, potenziamento del primo e servizio antincendio boschivo svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntoFuoco.
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Samples: Convenzione Per Il Potenziamento Dei Dispositivi Di Prevenzione E Contrasto Degli Incendi
IL DIRIGENTE. Premessopremesso che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/2 del 28.6.2016, avente ad oggetto “Piano straordinario di rilancio del Nuorese. Schema di Protocollo di Intesa e linee di indirizzo per l'attuazione”, sono state approvate le linee di indirizzo operative, lo schema di protocollo di intesa e si è disposto di stanziare risorse pari a 55 milioni di euro che trovano copertura sui programmi europei FSC, FSE, FESR, FEASR e FEAMP per la realizzazione di progetti in materia di cultura, turismo, ambiente, istruzione, manifatturiero e infrastrutture; - con deliberazioni della Giunta Regionale n. 46/5 del 3.10.2017 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per il “Piano straordinario di rilancio del Nuorese”; - con deliberazione n. 5/1 del 01.02.2018 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro; - con deliberazione n. 29/1 del 07.06.2018 la Provincia di Nuoro è stata individuata, nell'ambito del secondo atto aggiuntivo all'accordo di programma quadro, quale soggetto attuatore del progetto Sistema Museale Nuorese, con l'obiettivo di perseguire una strategia integrata per la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la riqualificazione dell'offerta degli istituti e dei luoghi della cultura, finalizzata a valorizzare le risorse storiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali, i prodotti della cultura materiale e immateriale, migliorare l'accessibilità e l'accoglienza dei luoghi; dato atto: - che il quadro degli interventi finanziati nell’ambito del POR FESR 2014-2020 a seguito della delibera favore del progetto “Sistema Museale” prevede una dotazione finanziaria complessiva per le tre linee di Consiglio Comunale n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati azione di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei locali€ 5.292.779,41; - che il Circolo Tifernate l’articolazione della programmazione a valere sul POR FESR 2014-20 e’ pari a n. 26 interventi, dei quali n. 20 su risorse afferenti all’Azione 6.7.1, n. 2 all’Azione 6.7.2 e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetton. 4 all’Azione 6.8.3; - considerato che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’artai sensi dell’art. 2 8, comma 2, della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale L. R. n. 8 del 1 febbraio 201613.03.2018, integrato “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, i finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento; vista la Convenzione attuativa e di finanziamento prot. 4143/conv/120 del 24.12.2019, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nel II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro approvato con delibera D.G. R. 29/1 del 07.06.2018, del Progetto “Sistema Museale del Nuorese”, a valere sulle risorse PO FESR 2014-20 Az. 6.8.3, firmata digitalmente dalla Provincia di Giunta Comunale 13/2017Nuoro, quale Soggetto Attuatore, dal Coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@, quale Responsabile dell’Accordo di Programma Quadro “Piano straordinario per il rilancio del Nuorese” e dal Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio, quale Responsabile della Linea di azione 6.8.3 del POR FESR 2014-2020; accertato che il Soggetto Attuatore Unico non può delegare l’attuazione degli interventi ai Comuni, seppur soggetti beneficiari finali dei singoli progetti, ma avvalersi unicamente della struttura operativa dei medesimi Comuni all’uopo dedicata; dato atto che all'art. 5 della sopra indicata convenzione viene stabilito che il soggetto attuatore, cioè la Provincia di Nuoro, costituisce con proprio atto l' Ufficio di Progetto con il compito di svolgere le attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto, di coordinamento e di supervisione degli uffici dei R.U.P. dei comuni coinvolti nell'attuazione degli interventi; vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 13.02.2020, con la quale: - è stato costituito l'Ufficio di Progetto per il Sistema Museale del Nuorese nell'ambito dell'Accordo di programma quadro, individuandolo nell’ambito delle funzioni del Settore Affari Istituzionali e Programmazione; - è stata autorizzata l'esternalizzazione dei servizi nel caso di assenza di personale in possesso di una particolare e comprovata specializzazione per l'espletamento delle attività tecnico/scientifiche previste nei progetti; - è stato demandato al Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Programmazione l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica relative agli interventi costituenti il progetto "Sistema Museale Nuorese" nell'ambito dell'accordo di programma quadro "Piano straordinario per il rilancio del Nuorese"; vista la Determinazione n. 231 del 10.03.2020, con la quale e’ stata individuata e nominata, in relazione al disposto dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 3 (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017) la Dott.ssa Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Responsabile Unico del Procedimento del progetto complesso; vista inoltre la determinazione n. 1065 del 04.12.2020 con la quale l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx e’ stata sostituita per il medesimo incarico di Responsabile Unico del procedimento del progetto complesso con l’Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx, facente parte dell’Unita’ di progetto ricostituita con la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 198 del 30.10.2020; dato atto inoltre che questo Ente ha provveduto ad individuare e nominare, seguendo le indicazioni pervenute dai Comuni facenti parte del Sistema Museale, in relazione al disposto dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 3 (G.U. n. 260 del 07.112017), il Responsabile Unico del Procedimento per ciascun Comune, per l'attuazione degli interventi ricompresi nel II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro approvato con D.G. R. 29/1 del 07.06.2018, del Progetto Sistema Museale del Nuorese a valere sulle risorse PO FESR 2014-20; ritenuto, in esecuzione della deliberazione A. S. n. 25/2019 su richiamata, di dar corso all'acquisizione dei servizi per la realizzazione degli interventi del Sistema Museale Nuorese secondo le predette prescrizioni; ricordato che il comma 9 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 recita: "La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento"; considerata la complessità del progetto Sistema Museale del Nuorese, comprendente un quadro di interventi coordinati dal Responsabile del progetto complesso e finanziati nell’ambito del POR FESR 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva per le tre linee di azione di € 5.292.779,41 e un'articolazione della programmazione pari a n. 26 interventi, dei quali n. 20 su risorse afferenti all’Azione 6.7.1, n. 2 all’Azione 6.7.2 e n. 4 all’Azione 6.8.3; preso atto che l'art.38, comma 4 della L. R. n. 8/2018 dispone che il responsabile di progetto crei le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in particolare conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia; ritenuto necessario, alla luce delle precedenti considerazioni, costituire una struttura stabile a supporto del Responsabile Unico del procedimento del progetto complesso "Sistema Museale del Nuorese" per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e finanziaria volti ad ottimizzare la gestione unitaria dei procedimenti correlati agli interventi articolati nei comuni del territorio e garantire il puntopieno rispetto di quanto indicato nel Protocollo d'intesa per l'attuazione del Sistema Museale, sottoscritto da tutti gli enti locali coinvolti; ritenuto altresì, non disponendo l'Ente di elenchi di operatori economici per l'affidamento di detti servizi, che l'individuazione dei soggetti avvenga mediante acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli aspiranti candidati; richiamata la determinazione n. del , con la quale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti per la prestazione di servizi di assistenza tecnico- amministrativa e finanziaria al Responsabile unico del Progetto complesso "Sistema Museale del Nuorese", volti ad ottimizzare la gestione unitaria dei procedimenti correlati agli interventi articolati nei comuni del territorio e garantire il pieno rispetto di quanto indicato nel Protocollo d'intesa per l'attuazione del Sistema Museale, sottoscritto da tutti gli enti locali coinvolti; che la Provincia di Nuoro intende attivare una indagine conoscitiva, mediante l'acquisizione di manifestazioni di interesse, finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti di capacità professionale per la prestazione di servizi di assistenza tecnico- amministrativa e finanziaria al Responsabile unico del Progetto complesso "Sistema Museale del Nuorese", volti ad ottimizzare la gestione unitaria dei procedimenti correlati agli interventi articolati nei comuni del territorio coinvolti e garantire il pieno rispetto di quanto indicato nel Protocollo d'intesa per l'attuazione del Sistema Museale, sottoscritto in data 15.07.2016 da tutti gli enti locali coinvolti; i servizi da affidare avranno ad oggetto l'assistenza tecnico-amministrativa e finanziaria al Responsabile unico del procedimento del progetto complesso "Sistema Museale del Nuorese" nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dall'art. 31, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla L. n. 241/1990 e da altre specifiche disposizioni del Codice dei contratti e relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal suddetto Xxxxxx, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. L'attività summenzionata potrà essere richiesta in relazione alle seguenti attività del RUP:
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Samples: Manifestazione Di Interesse
IL DIRIGENTE. Premesso: L‟anno 2019, il mese di Febbraio, il giorno uno nella propria sede comunale - che a seguito della delibera con deliberazione di Consiglio Comunale n. 451 32 del 29/12/2006 29.03.2018, è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati disposta l‟approvazione ex art. 174, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localiPrevisione 2018-2020 unitamente ai relativi allegati; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione deliberazione di Giunta Comunale n. 8 126 del 1 19.04.2018, è stato approvato, ex art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020; - con Decreto del 07 dicembre 2018 del Ministero dell‟Interno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292) è stato approvato il “Differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 20162019; - che con Determinazione Dirigenziale n. 4200 del 04.12.2018 si è determinato di affidare l‟assistenza e previdenza per il personale di Polizia Municipale in servizio presso il comando, integrato ai sensi dell‟art. 208 comma 4 C.d.S., alla “Società Nazionale di Mutuo Soccorso „Xxxxxx Xxxxx‟”, con delibera sede in Via X. Xxxxxxxx, 48 int. 46 – 00000 Xxxxxx e sede regionale in Xxxxxxx Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00; - che in data 23 gennaio 2019, presso la sede del Comando di Giunta Comunale 13/2017Polizia Municipale, ed è stato stipulato un accordo tra il Comune di L‟Aquila – Settore Polizia Municipale e la “Società Nazionale di Mutuo Soccorso „Xxxxxx Xxxxx‟” per l‟ammissione volontaria del personale in particolare servizio presso il puntoComando di Polizia Municipale nella prestazione “Tutela Globale” e nelle tutele aggiuntive “Salute più” e “Salute Single” secondo i casi; - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) s.m.i.; - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; - il Regolamento sull‟Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; - il Regolamento di Contabilità; Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall‟art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
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Samples: Convenzione Con La Società Nazionale Di Mutuo Soccorso
IL DIRIGENTE. Premesso(Dr. Xxxxx Xxxxx) L’anno duemilasedici (2016) e questo dì ( ) del mese di presso la sede del Comune di Bagno a Ripoli. - Xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Greve (FI) il 25.11.1959, Dirigente dell’Area 4 “Affari Generali” del Comune di Bagno a Ripoli - Cod. Fisc. 01329130486, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107-comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo (di seguito comodante); - Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, non in proprio ma in qualità di Presidente pro tempore della Federcaccia Toscana - Sezione Comunale di Bagno a Ripoli Ovest, con sede in Xxx xx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx – Partita IVA e C.F. 06002740485 (di seguito comodatario), Premesso che: - che a seguito della delibera di Consiglio Comunale con determinazione n. 451 1133 del 29/12/2006 10.10.2005 è stata sottoscritta accolta la Convenzione tra questo Ente richiesta presentata dalla Sezione Comunale Cacciatori F.I.D.C. di Bagno a Ripoli di concessione, in comodato gratuito, di un appezzamento di terreno di proprietà comunale posto in loc. Xxxxxxx e Poggio dell’Incontro, di circa 40 ettari, allo scopo di: ripristinare vecchi sentieri ormai impraticabili, ripulire il Circolo Tifernate bosco dal sottobosco, provvedere alla semina a perdere di vecchie piagge allo scopo di incrementare la fauna presente e Accademia degli Illuminati quella che sarà immessa, tramite il lancio di Città animali da cattura o tramite svolgimento di Castello gare cinofile; - in data 10.10.2005, rep. n. 3754, è stato stipulato il relativo contratto di comodato gratuito, rinnovabile con atto espresso di anno in anno, per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della una durata massima di anni 12 (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei localitre; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha in data 28.10.2008, rep. n. 4248, è stato stipulato un rapporto nuovo contratto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddettocomodato, con scadenza 28.10.2011; - che il Comune in data 23.2.2012, rep. n. 4841, è stato stipulato un ulteriore contratto di comodato, con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessiscadenza 23.1.2016; - l’artcon determinazione n. del è stato disposto di procedere alla stipula di un nuovo contratto di comodato, che ricalchi quanto già contenuto nei contratti rep. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente 3754/2005, 4248/2008 e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”4841/2012, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune si conviene e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntostipula quanto segue:
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Samples: Comodato Gratuito
IL DIRIGENTE. PremessoConsiderato che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicità legale sui quotidiani cartacei nazionali e locali degli estratti dei bandi e degli avvisi di gara relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alle concessioni del Comune di Terni in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016; Dato atto che il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: - 00175660554202000075; Ritenuto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi, mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni; Visti gli articoli: ➢ 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che a seguito della delibera disciplina le procedure negoziate sotto soglia; ➢ 54 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli accordi quadro; ➢ 40, co. 2, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di Consiglio Comunale n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati informazioni nell'ambito delle procedure di Città cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalinicomunicazione elettronici”, convenzione nonché l’art. 52, co. 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata piattaforme elettroniche di anni 12 (dodici)negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso onde assicurare che “…l'integrità dei locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico dati e la valorizzazione riservatezza delle offerte e delle domande di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturalepartecipazione siano mantenute…”; - l’art➢ 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale evidenzia: “Il Circolo dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00, sino al sotto soglia; ➢ 3 della legge 136/2010, in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede materia di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntotracciabilità dei flussi finanziari;
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IL DIRIGENTE. PremessoAREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO x.xx Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Contratto collettivo integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018 e utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018. Relazione tecnico-finanziaria Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni Autonomie Locali, è stato quantificato in via provvisoria dal Consiglio camerale, in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2018, con delibera n. 16 del 22.12.2017 e successivamente rideterminato – sempre in via provvisoria - secondo le indicazioni del nuovo CCNL 21.05.2018, con delibera assunta dalla Giunta camerale nella seduta del 18.10.2018 nei seguenti importi complessivi: - che a seguito della delibera Risorse stabili (al netto Fondo Posizioni Organizzative) € 216.423,04 Risorse variabili (comprese somme non spese anno precedente) € 90.846,31 Riduzione ai sensi art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 € 0.00 Totale risorse € 307.269,35 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di Consiglio Comunale n. 451 certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate Le risorse storiche consolidate, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e CCNL 21.05.2018, sono state determinate in € 262.132,71, compreso il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”Fondo Posizioni Organizzative, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 come rappresentato nel seguente schema: . RISORSE STABILI Euro Unico importo consolidato (dodici), la quale regola i rapporti tra Comune e Circolo, definisce le tariffe e le condizioni d’uso dei locali; - che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’artCCNL 22/01/2004 art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 31 c. 2) Garantire Risorse stabili al circolo22/01/2004 € 177.394,97 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 0,62% Monte Salari 2001 € 7.658,23 CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 0,50% Monte Salari 2001 € 6.176,00 CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1 0,50% Monte Salari 2003 € 6.417,98 CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2 0,60% Monte Salari 2005 € 8.401,82 Rideterminazione delle progressioni orizzontali Quota a carico bilancio € 12.667,46 Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2) Art. 4 c. 2 CCNL 05/10/2001 € 48.233,21 Riduzioni di fondo per la parte fissa (decurtaz anno 2012, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale pari al 0,93% cessaz.personale) - € 3.562,60 Riduzioni di fondo per la parte fissa l.r. 13/2015 - € 743,70 Riduzioni di fondo per la parte fissa recuperi malattia - € 510,66 TOTALE RISORSE STABILI € 262.132,71 Di cui Fondo Posizioni Organizzative € 50.000,00 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 21.05.2018: Sono stati effettuati i seguenti incrementi: Descrizione Importo Art. 67, c. 2, lett. b) – rideterminazione differenze p.e.o. € 3.367,20 Art. 67, c. 2, lett. c) – retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam personale cessato dal servizio anno 2017 € 923,13 Altri incrementi con carattere di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione certezza e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntostabilità Nessun ulteriore incremento.
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IL DIRIGENTE. PremessoPremesso che con determinazione dirigenziale n. 16 del 8.4.2013, è stata disposta l'adesione di IRPET al contratto sottoscritto il 13 giugno 2011 (numero di raccolta 3917 e numero di repertorio 7550) tra Regione Toscana ed il Consorzio Hypertix, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile, costituito tra le Società CDC S.p.A. di Pontedera (provincia di Pisa), Almaviva TSF S.p.A. di Roma e TD Group S.p.A. di Vecchiano (provincia di Pisa), per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura del nuovo TIX, migrazione dei servizi e gestione del Tuscany Internet Exchange (TIX), infrastruttura esterna con capacità di elaborazione, di memorizzazione e di rete, con scadenza contrattuale il 12.12.2014, Dato atto che successivamente, ad integrazione dell'adesione sopra citata, è stata disposta: - con determinazione dirigenziale n. 115 del 24.12.2013, l'integrazione dei servizi previsti dal contratto stipulato fra Regione Toscana ed il Consorzio Hypertix per la fruizione del Servizio applicazioni SAS del "TIX", Piattaforma di remote Desktop Services per SAS, e la contestuale cessione al Consorzio Hypertix della gestione delle licenze SAS intestate ad IRPET, - con determinazione dirigenziale n. 49 del 27.04.2015, l'adesione alla proroga tecnica, disposta da Regione Toscana con decreto n. 6189 del 05.12.2014, del contratto regionale aperto sopra citato sottoscritto il 13 giugno 2011 tra la stessa Regione Toscana ed il Consorzio Hypertix, che a seguito della delibera posticipa la scadenza contrattuale al 12.06.2016 Rilevata altresì la necessità per Irpet di Consiglio Comunale n. 451 del 29/12/2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra questo Ente e sostituire il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati di Città di Castello per l’utilizzo dell’immobile denominato “Palazzo Bufalini”, convenzione di repertorio n. 9961 del 23 Aprile 2007 della durata di anni 12 server DBMS (dodicidatabase management system), attualmente utilizzato per le elaborazioni riguardanti le attività di ricerca nelle aree tematiche relative alle imprese e al sistema informativo del lavoro (SIL), in quanto ormai obsoleto e inadeguato alle esigenze operative dell'Istituto Considerata la quale regola necessità di acquistare un server dedicato (lama fisica UCS CISCO) caratterizzato da elevate prestazioni, atto alla gestione ed elaborazione dei dati e destinato ad ospitare un DBMS (database management system) MySQL o MariaDB Ritenuto, pertanto, opportuno e conveniente continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal TIX per ampliare le proprie risorse di calcolo e migliorare le prestazioni delle banche dati utilizzate per le predette attività Visti altresì i rapporti tra Comune commi 512, 513, 514 e Circolo515 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che hanno introdotto nuove disposizioni in ordine alla centralizzazione degli approvvigionamenti di beni e servizi informatici, definisce ovvero l'obbligo da parte di tutte le tariffe pubbliche amministrazioni di acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.a. (convenzioni, accordi quadro) ed i soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del D.L. 24.04.2014, n. 66, ivi comprese le condizioni d’uso dei locali; - centrali di committenza regionali di cui al comma 455 dell'articolo 1 della L. 27.12.2006, n. 296 Dato atto che tuttavia al momento non risultano predisposti né il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di competenza di Agid, di cui al comma 513 dell'art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208, né il programma degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, di competenza di Consip S.p.a. o del compente soggetto aggregatore, di cui al comma 514 della norma soprarichiamata Rilevato che il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto ricorso a contratto aperto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e Regione Toscana è conforme agli obiettivi disposti dal comma 512 dell'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) Rilevata dunque la valorizzazione necessità di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilatero”, “Sala Specchi”, “Sala Stucchi” situati al primo piano di palazzo Bufalini quali “Sede di rappresentanza della città” ad uso del Comune e del Circolo, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative ampliare l'adesione alla proroga tecnica per far fronte alla carenze strutturali registrate in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017, ed in particolare il puntoistituto:
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Samples: Contratto Di Adesione
IL DIRIGENTE. PremessoRichiamati i seguenti atti: - che atto X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 xxxxxxx: “Area scoperta di proprietà di Faventia Sales SpA. Approvazione della proposta della società di acquisirla in comodato per adibirla a seguito della delibera parcheggio pubblico. Approvazione di Consiglio indirizzi per la gestione”, l'Amministrazione Comunale n. 451 ha deliberato di acquisire dalla società Faventia Sales S.p.A, in comodato, a tempo indeterminato, una porzione di area scoperta compresa fra le vie San Xxxxxxxx Xxxxx e Mura Xxxxxxxx Xxxxxxx, individuata nella planimetria allegata al citato atto. Motivi del 29/12/2006 provvedimento: Con il medesimo atto ne è stata sottoscritta confermata la Convenzione tra questo Ente destinazione a parcheggio di uso pubblico, con sosta soggetta a pagamento, in quanto inserita nel perimetro del Piano della Sosta ed è stata contestualmente individuata la tariffa da applicare alla sosta nell'area. Con atto n. 76 del 6 dicembre 2013 il Dirigente del Settore Polizia Municipale ha adottato il provvedimento per l'affidamento del servizio della sosta a pagamento per 12 mesi fino al 15 gennaio 2015 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra la ditta Abaco S.p.A. -capogruppo- con Input s.r.l. -mandante-, quale soggetto cui affidare il servizio della sosta a pagamento nel parcheggio di uso pubblico nel complesso "ex Salesiani", e precisamente nell'area individuata nelle planimetrie allegate allo schema di convenzione allegato "A". In data 08/01/2015 con prot. n. 4526 il Circolo Tifernate Dirigente del Settore Polizia Municipale ha concesso la proroga dell'affidamento del servizio di gestione della sosta all'interno del parcheggio “ex Salesiani” al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fra la ditta Abaco S.p.A. -capogruppo- con Input s.r.l. -mandante, fino al 09/03/2015 con l'obiettivo di allineare la scadenza dei contratti in essere. L'area in questione consta attualmente di circa 110 stalli, disposti all'interno dell'area sita ridosso delle mura storiche, e Accademia degli Illuminati quindi accessibile con i veicoli esclusivamente da via Mura Torelli e, tuttavia, con accesso pedonale su via San Xxxxxxxx Xxxxx, a poche centinaia di Città metri dal centro, ed è precisamente individuata nella planimetria individuata come allegato "A" al presente atto. L'acquisizione del parcheggio è avvenuta a titolo di Castello comodato, senza oneri economici per l’utilizzo dell’immobile denominato l'Ente, ma a fronte dell'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla manutenzione dell'area, alle pulizie, agli oneri di asfaltatura e di rifacimento della segnaletica, dettagliatamente indicate nel capitolato tecnico allegato allo schema di contratto di comodato. Si rende pertanto necessario prevedere a carico del gestore, oltre alla gestione del parcheggio, ulteriori obbligazioni per la manutenzione periodica delle “Palazzo Bufalinibiciclette pubbliche”, convenzione dislocate sul territorio comunale, in corrispondenza dei principali parcheggi a servizio della città. Al fine di repertorio n. 9961 definire compiutamente il quadro delle obbligazioni che dovranno essere assunte a fronte del 23 Aprile 2007 servizio della sosta a pagamento, è doveroso richiamare le decisioni già adottate sul punto dall'amministrazione. Con contratto rep. Bis 5020 del 25 giugno 2013 il Comune di Faenza ha affidato il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra la ditta Abaco Spa - capogruppo con Input srl - mandante, per la durata di anni 12 (dodici)5 fino al 23 settembre 2018. Il concessionario del servizio, individuato nelle forme di legge a seguito di procedura aperta, ha pertanto assunto le obbligazioni contrattuali relative alla fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema tecnologico integrato per la gestione della sosta a pagamento e l'infomobilità nel Comune di Faenza, comprensivo della realizzazione e manutenzione della prescritta segnaletica, nonché la gestione del servizio medesimo nelle aree di sosta individuate, con le relative attività di controllo. Il sistema tecnologico fornito consente di monitorare la domanda di sosta, la quale regola rotazione e l’occupazione degli stalli, l’elaborazione di statistiche per l’analisi della sosta, la possibilità di non esporre il ticket consentendo comunque la verifica di regolarità della sosta, l'informazione agli utenti sugli stalli disponibili, mediante n. 8 pannelli informativi installati in corrispondenza dei varchi d’accesso alla città, la possibilità di sosta gratuita per 15 minuti, la possibilità di pagare e protrarre la sosta da qualsiasi parcometro al servizio del Piano della Sosta. Le modalità di sviluppo del servizio di gestione della sosta, di cui alla sopra citata concessione di servizio, costituiscono pertanto punti di riferimento e di confronto per qualsiasi implementazione del servizio di gestione nell'ambito territoriale di vigenza del Piano della Sosta. Conducono a tale conclusione le valutazioni in ordine a: • l'opportunità di garantire una disciplina uniforme della sosta su tutti i rapporti tra Comune parcheggi aperti all'uso pubblico della città; • l'opportunità ed utilità per gli utenti di fruire del medesimo sistema tecnologico, che consente di monitorare in maniera unitaria la domanda di sosta, la rotazione e Circolol’occupazione degli stalli, definisce le tariffe e le condizioni d’uso l’elaborazione di statistiche per l’analisi sulla sosta, fornisce la possibilità di non esporre il ticket consentendo comunque la verifica di regolarità della sosta, consente la possibilità di sosta gratuita per 15 minuti, ed infine consente la possibilità di poter pagare ed estendere il tempo di sosta da qualsiasi parcometro; • l'opportunità ed utilità per gli utenti di utilizzare i medesimi titoli di sosta di cui siano già titolari, quali ad esempio abbonamenti o strumenti di pagamento alternativi al contante; • la possibilità di istituire ulteriori titoli di sosta a tariffa agevolata, dedicati agli studenti dei locali; - che corsi di laurea frequentanti presso il Circolo Tifernate e Accademia degli Illuminati ha un rapporto di locazione al piano nobile dell’edificio quale sede del Circolo suddetto; - che il Comune con l’atto soprarichiamato intendeva agevolare e promuovere l’uso pubblico e la valorizzazione di Palazzo Bufalini e spazzi annessi; - l’art. 2 della convezione sottoscritta prevede espressamente e specifica le finalità dell’accordo: complesso “1) Garantire la piena funzionalità degli spazi denominati “Il Quadrilateroex Salesiani”, “Sala Specchi”validi sia all'interno dell'area de quo, “Sala Stucchi” situati sia nei limitrofi stalli di sosta lungo le mura, peraltro in aderenza ad una sollecitazione avanzata dalla stessa Faventia Sales S.p.A.. • l'opportunità ed utilità di inserire il parcheggio de quo nel circuito della infomobilità cittadina, che consta di 8 pannelli dedicati, oltre ad altri pannelli segnaletici di indirizzamento alle aree di sosta. Conseguentemente, si ritiene di procedere al primo piano rinnovo dell'affidamento diretto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di palazzo Bufalini quali “Sede bando di rappresentanza della città” ad uso gara, ai sensi dell'art. 57 del Comune e del CircoloD.Lgs 163/2006, nonché di istituzioni, associazioni e soggetti pubblici e privati, quale luogo di mostre e convegni, cerimonie ed altre attività di elevato tenore e interesse cittadino”. 2) Garantire al circolo, nel “Palazzo Bufalini “che è storicamente luogo della sua attività sociale e di rappresentanza, una sede degna della sua tradizione e del suo ruolo ed adeguata alle esigenze di sviluppo delle sue iniziative in campo civico culturale”; - l’art. 3 il quale evidenzia: “Il Circolo in particolare: a) dispone, come propria sede, del primo e del secondo piano, ad esclusione degli spazi della “Sede di rappresentanza della Città” e come residenza del custode, dell’abitazione di via Bufalini” Richiamata la seguente normativa: Comune di Città di Castello allegato al P.C.P.T approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 1 febbraio 2016, integrato con delibera di Giunta Comunale 13/2017per tutte le ragioni tecniche sopra specificate, ed in particolare quanto affidamento di servizio complementare alla concessione del servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel centro storico di Faenza, di cui al contratto rep. Bis 5020 del 25 giugno 2013, tra il puntoComune di Faenza e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra la ditta Abaco Spa – capogruppo - con Input srl – mandante -. Nella definizione dello schema contrattuale per il servizio, oltre alle condizioni relative alla fornitura, installazione del sistema tecnologico necessario per l'esercizio della sosta a pagamento, con gli interventi ed adeguamenti necessari per il corretto, efficiente e qualificato svolgimento delle attività, devono inoltre essere precisate le obbligazioni assunte nei confronti della proprietà dell'area, per l'acquisizione in comodato della medesima, nonché le obbligazioni derivanti dagli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, e precisamente: • le obbligazioni conseguenti alla manutenzione dell'area, alle pulizie, agli oneri di asfaltatura e di rifacimento della segnaletica; • le obbligazioni afferenti interventi di manutenzione periodica del bike sharing (biciclette “pubbliche” di cui al servizio “C'entro in bici”), relative a 112 biciclette sul territorio comunale, in corrispondenza dei principali parcheggi a servizio della città, comprensive della manutenzione delle rastrelliere. Infine, il servizio per la sosta a pagamento relativo al parcheggio in oggetto deve essere assicurato per lo stesso periodo di validità del contratto rep. Bis 5020 del 25 giugno 2013 e quindi fino al 23 settembre 2018, per garantire le medesime modalità di gestione su tutta l'area del Piano della Sosta, in stretta relazione con i programmi di valorizzazione del complesso immobiliare. Per questo motivo la determinazione del corrispettivo per il servizio dovrà essere attentamente ponderata, e farà riferimento alle componenti economiche già utilizzate per l'affidamento della concessione del servizio della sosta a pagamento in centro a Faenza. Si rileva quindi che rispetto al precedente contratto, allegato “C” alla determinazione n. 76 del 6 dicembre 2013 del Dirigente del Settore Polizia Municipale, è necessario tenere conto della quota di ammortamento pari a € 7.102,00 oltre iva per anno. Per quanto riguarda la previsione dell'entrata, si fa riferimento all'incasso medio di ciascuno stallo del parcheggio “ex Salesiani”, cosi come si è venuto a determinare nell'anno 2014, rilevato in quella circostanza nella misura di € 202/anno, che determina quindi una previsione di incasso, per 110 stalli, pari € 22.250. Il concessionario del servizio per la sosta a pagamento in centro si è reso disponibile a farsi carico del servizio per la sosta nell'area in questione e ad assumersi tutte le obbligazioni previste. E' quindi pervenuta, prot. 10610 del 09/03/2015, la proposta economica di Xxxxx S.p.A. con il dettaglio dei costi per la gestione dell'area e per le obbligazioni correlate. A quest'ultimo proposito, viene precisato che le obbligazioni relative ai servizi di pulizia dell'area e manutenzione del verde, unitamente al servizio di manutenzione del bike sharing sono quantificate in complessivi € 17.711,86 ripartiti per € 12.711,86 a carico del presente intervento, e per i restanti € 5.000 a carico del contratto principale, relativo alla gestione del piano sosta cittadino. I costi annuali per il servizio sono così dettagliati: • le obbligazioni relative alla regolare esecuzione delle operazioni di pulizia, spazzamento, sfalcio, relativamente all'area adibita a parcheggio pubblico, comprese le aree di pertinenza e di percorso, nella quantità e qualità indicate nel disciplinare tecnico allegato “B”, oltre alla obbligazioni relative ad interventi di manutenzione periodica delle “biciclette pubbliche” del servizio “C'entro in bici” e delle relative rastrelliere, di cui al medesimo disciplinare tecnico allegato, sono valorizzate nell'importo di € 12.711,86 + iva per anno; • la quota di ammortamento per il sistema tecnologico integrato per il servizio della sosta, e per il servizio di infomobilità già installato ed operativo in città, con adeguamento dei sistemi di informazione e di gestione degli abbonamenti, in relazione alla istituzione di nuove categorie di abbonamento per studenti e famiglie, è preventivata in complessivi € 7.102,00 oltre iva per anno; • gli oneri per utenze elettriche, riferite all'impianto di illuminazione del parcheggio, sono quantificati in € 4.000, oltre iva per anno; • oneri per manutenzione segnaletica, quantificati in € 2.000 oltre iva per anno; • oneri per personale per controllo e scassettamento incassi, quantificati in € 3.000 oltre iva per anno; • oneri per manutenzione attrezzature, quantificati in € 2.000 oltre iva per anno; • oneri per sicurezza, quantificati in € 1.000 oltre iva per anno. Per un totale di costi stimato pari a € 32.813,36 oltre iva per anno, pari ad € 40.032,91. In considerazione della durata del contratto, e degli elementi finanziari sopra riportati, il concessionario si è reso disponibile ad effettuare l'intervento; appurato ciò, e tenuto conto che la prima annualità di gestione del parcheggio ha registrato proventi per € 29.993,25, si ritiene di regolare il rapporto con il concessionario prevedendo costi a suo carico fino alla concorrenza di € 35.000, iva compresa, e quindi per un totale di costi pari ad € 28.688,52 oltre iva al 22%, in riduzione di € 4.124,84 oltre iva rispetto al quadro economico presentato. Fino al valore di € 35.000, iva compresa, le entrate saranno riconosciute al gestore previa adeguata imputazione a bilancio dell'intervento. Qualora si registrassero entrate annue eccedenti la somma di € 35.000, si farà riferimento alle condizioni economiche di cui al citato contratto, e quindi al concessionario verrà riconosciuto, sulle maggiori somme, l'aggio del 26,77%, oltre iva. Qualora gli incassi non raggiungano l'importo sopra definito in € 35.000, all'esecutore non viene riconosciuto nessun altro corrispettivo, comprensivo di iva, oltre all'importo degli incassi, nella misura che verrà raggiunta, pur se inferiore alla soglia fissata. Le suddette condizioni economiche sono correlate alla determinazione di durata del contratto, fissato fino al 23 settembre 2018, tenuto conto del contratto di comodato a tempo indeterminato con il quale il Comune di Faenza ha acquisito la disponibilità dell'area dalla proprietà, e della naturale scadenza del contratto di gestione del servizio per la sosta in centro. Qualora la proprietà chiedesse la restituzione dell'area prima della suddetta scadenza, il contratto con il concessionario verrà risolto, previa rinegoziazione in merito ad eventuali quote di ammortamento residue. Le suddette specifiche obbligazioni e condizioni sono indicate nello schema di convenzione, allegato sub “C” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Si richiama infine l'art. 6 dello schema di contratto di comodato, già rinnovato dalla Giunta Municipale il quale prevede, nelle more della sua formale sottoscrizione, la facoltà per il comodatario di eseguire direttamente o mediante soggetto dallo stesso individuato, le opere, gli interventi e le installazioni necessari a rendere funzionali gli spazi allo scopo a cui sono destinati. Per tutte le motivazioni sopra riportate, si procede pertanto ad assumere la determinazione a contrattare per l'affidamento della gestione del parcheggio di uso pubblico a pagamento, nel complesso “ex Salesiani”, mediante affidamento diretto alla ditta Abaco SpA, sulla base dello schema contrattuale allegato sub “C” per l'approvazione. Si dà peraltro atto della continuità operativa della gestione rispetto all'affidamento di cui alla propria determinazione n° 76 del 6 dicembre 2013. Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;
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