IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL PIP Clausole campione

IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL PIP. Di seguito sono riportate le principali informazioni relative al soggetto istitutore del PIP:  Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019;  Sede Legale e sede amministrativa in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx;  Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29 aprile 1923;  Iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00012;  la Compagnia ha durata fino al 31.12.2100;  la Compagnia è autorizzata e svolge le seguenti attività nei rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana), II (assicurazioni di nuzialità e natalità), III (assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento), IV (assicurazione malattia e contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità), V (operazioni di capitalizzazione) e VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa) di cui all’art. 2, 1° comma, nonché 1. (Infortuni), 2. (Malattia), 3. (Corpi di veicoli terrestri), 4. (Corpi di veicoli ferroviari), 5. (Corpi di veicoli aerei), 6. (Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7. (Merci trasportate), 8. (Incendio ed elementi naturali), 9. (Altri danni ai beni), 10. (R.C. autoveicoli terrestri), 11. (R.C. aeromobili), 12. (R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 13. (R.C. Generale), 14. (Credito), 15. (Cauzione), 16. (Perdite pecuniarie di varie genere), 17. (Tutela legale) e 18. (Assistenza), di cui al medesimo articolo, 3° comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.  capitale sociale sottoscritto e interamente versato, al 31.12.2016: 522.881.778,00 Euro;  i Soci iscritti nel libro dei Soci al 31.12.2016 erano 24.109; ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, ogni socio, nelle assemblee, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; quindi, nessun socio può detenere il controllo - diretto ed indiretto - della Società;  Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Xxxxx Xxxxxx Presidente (scadenza carica: 31/12/2018) Nato a Oppeano (VR) il 19/1...
IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL PIP. Di seguito sono riportate le principali informazioni relative al soggetto istitutore del PIP: ▪ Lombarda Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019. ▪ Sede Legale in Xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx – Italia e sede amministrativa in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. ▪ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1781 del 29 gennaio 2001, pubblicazione G.U. Serie Generale n. 34 del 10 febbraio 2001. ▪ Iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’ISVAP n. 1.00138. ▪ La Compagnia ha durata fino al 31.12.2050. ▪ La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV, V e VI di cui all’art. 2, comma 1, d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. I Rami effettivamente operativi sono i seguenti: I, III, IV e V. ▪ Capitale sociale sottoscritto e interamente versato: 185.300.000,00 Euro. ▪ Principali azionisti: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa 50,1% e UBI Banca s.c.p.a. 49,9%. ▪ Il consiglio di amministrazione, in carica fino all’esercizio 2011, è così composto: Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente Nato ad Ala (TN) il 15.01.1937 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Vice - Presidente Nato a Milano il 03.05.1946 Xxxxx Xxxxxxx Amministratore delegato Nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 02.02.1964 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Nato a Villolongo (BG) l’11.05.1937 Argante Xxx Xxxxx Consigliere Nato a Fiorio (NA) il Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere 03.07.1946 Nato a Tripoli il 21.02.1959 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Consigliere Nato a Melegnano (MI) Xxxxxxx Xxxxxx Consigliere 10.02.1945 Nato a Verona il 08.06.1968 Xxxxx Xxxxxxx Consigliere Nato a Milano il 15.05.1954 Xxxxx Xxxxxxx Consigliere Nato a Verona il 13.03.1953 ▪ il collegio sindacale, in carica fino all’esercizio 2011, è così composto: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx effettivo Nato a Brescia il 26.07.1954 Xxxxxxxxxx Xxx Membro Nato a Mantova il 10.01.1960 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Membro Nato a Brescia il 15.09.1947

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO APPALTO N. 1 TITOLO Flocculante ad alta basicità. V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 2 504 000 EUR.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente attraverso il sistema home banking all’Ente il documento di cassa da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo, da cui risultino in modo chiaro, il nominativo di chi ha effettuato il versamento e la causale; - gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione giornata; - tutta la documentazione prevista nell’ambito del sistema SIOPE+. 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, nonché tutta la restante documentazione attinente il servizio che si renda necessaria per l’importanza della gestione, o che fosse prescritta dalla legge, da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati giornalieri e periodici della gestione di cassa.