Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, in materia di: a) riattivazione o annullamento degli interventi; b) riprogrammazione di risorse ed economie; c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi; d) promozione di atti integrativi; e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti. 2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica. 3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori. 4. Ciascun soggetto Sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare: a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo; b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241; c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi; d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1; e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale; f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione. 5. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti; 6. All’Agenzia per la Coesione Territoriale spetta: a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati; b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, ad eccezione dei casi di cui al punto 2; c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018. 7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittoriSottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali sul POR Puglia FESR – FSE 2014 -2020 e sul PSRPSR Puglia 2014 -2020, che non incidono incidono, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, convocati solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a) ad attivare e a ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241;
c) ; ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
dc) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
ed) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno ognuna per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-RGS- IGRUE e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
fe) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.
54. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/20189/2015, come modificato dalla Delibera CIPE n. 80/2017, il soggetto capofila coordinerà la documentazione custodia della documentazione, detenuta dai soggetti attuatori, relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed e ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per svolti, in capo ai beneficiari, al fine di favorire eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
65. All’Agenzia per la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione all’alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del tavolo Tavolo dei sottoscrittoriSottoscrittori, ad eccezione dei casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera Delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE dalla Delibera n. 80/2017 e n.52/201880/2017.
76. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, esprimere pareri in materia di:
a) a. riattivazione o annullamento degli interventi;
b) b. riprogrammazione di risorse ed economie;
c) c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) d. promozione di atti integrativi;
e) e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna si impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a) a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamentosecondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in particolare con il ricorsoognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui ogni eventuale elemento ostativo alla legge 7 agosto 90 n. 241realizzazione degli interventi;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la trasmissione Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di dati alla BDU - protocollo unico Trento e di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruziones.m.i.
53. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
6. All’Agenzia Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica Economica del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati;
b) MISE Sviluppo Economico competono l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, ad eccezione dei lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progettoritenuti necessari, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018gli accertamenti specifici.
7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati dell’intervento programmato e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, esprimere pareri in materia di:
a) a. riattivazione o annullamento degli interventidell’intervento;
b) b. riprogrammazione di risorse ed economie;
c) c. modifica delle coperture finanziarie degli interventidell’intervento;
d) d. promozione di atti integrativi;
e) e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltantidell’ente attuatore.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a) a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamentosecondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in particolare con il ricorsoognuna delle fasi del procedimento di realizzazione dell’intervento, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui ogni eventuale elemento ostativo alla legge 7 agosto 90 n. 241realizzazione dello stesso;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la trasmissione Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di dati alla BDU - protocollo unico Trento e di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruziones.m.i.
53. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
6. All’Agenzia Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati;
b) Economica compete l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, ad eccezione dei lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progettoritenuti necessari, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018gli accertamenti specifici.
7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittoriSottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, dal RUA, dagli RLI, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il “Comitato tecnico Aree Interne”, in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge Legge 7 agosto 90 n. 241;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - BDU- protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.
5. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
6. All’Agenzia per la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione all’alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del tavolo Tavolo dei sottoscrittoriSottoscrittori, ad eccezione dei casi di cui al punto 2punto2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera Delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere dalla delibera CIPE n. 80/2017 e n.52/2018.
7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, sottoscrittori composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPAdal RUPA regionale, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, esprimere pareri in materia di:
a) a. riattivazione o annullamento degli interventi;
b) b. riprogrammazione di risorse ed economie;
c) c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) d. promozione di atti integrativi;
e) e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Il Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnicasottoscrittori è convocato dal DPS-DGPRUN entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del RUPA regionale. Il Tavolo può operare sia in seduta plenaria che attraverso procedura scritta; in caso di procedura scritta, le Parti concordano di adottare il principio del silenzio assenso, intendendosi le proposte approvate se i sottoscrittori non fanno pervenire entro 15 giorni lavorativi le loro osservazioni o integrazioni sulle stesse. Resta salvo il diritto di ciascuno dei sottoscrittori di chiedere che la procedura del silenzio assenso sia sospesa affinché si tenga la seduta plenaria.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolareparticolare a:
a) ad a. rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
d. attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) a e. porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamentosecondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in particolare con il ricorsoognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui ogni eventuale elemento ostativo alla legge 7 agosto 90 n. 241realizzazione degli stessi;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad f. alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la trasmissione Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di dati alla BDU - protocollo unico Trento e di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruziones.m.i.
54. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
6. All’Agenzia Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio Economica, compete l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in base all’ alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittoritutti i casi ritenuti necessari, ad eccezione dei casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018gli accertamenti specifici.
7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittoriSottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-RGS- IGRUE e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.
54. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
65. All’Agenzia per la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, sottoscrittori ad eccezione dei casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera Delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere Delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018n. 52/2018.
76. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, esprimere pareri in materia di:
a) a. riattivazione o annullamento degli interventi;
b) b. riprogrammazione di risorse ed economie;
c) c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) d. promozione di atti integrativi;
e) e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Il Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnicasottoscrittori è convocato dal DPS-DGPRUN entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del RUPA regionale. Il Tavolo può operare sia in seduta plenaria che attraverso procedura scritta. In caso di procedura scritta, la Parti concordano di adottare il principio del silenzio assenso, intendendosi le preposte approvate se i sottoscrittori non fanno pervenire entro 15 giorni lavorativi le loro osservazioni o integrazioni alle stesse. Resta salvo il diritto di ciascuno dei sottoscrittori di chiedere che la procedura del silenzio assenso sia sospesa, affinché si tenga la seduta plenaria.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e e, in particolare:
a) a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
x. xx attivare e a ed utilizzare appieno appieno, e in tempi rapidi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamentosecondo le modalità previste nell'accordo, atte a rimuovere, in particolare con il ricorsoognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui ogni eventuale elemento ostativo alla legge 7 agosto 90 n. 241realizzazione degli interventi;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la trasmissione Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di dati alla BDU - protocollo unico Trento e di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzioness.mm.ii.
54. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
6. All’Agenzia Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio Economica compete l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in base all’ alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittoritutti i casi ritenuti necessari, ad eccezione dei casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018gli accertamenti specifici.
7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne”, in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno ognuna per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.
54. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
65. All’Agenzia per la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, sottoscrittori ad eccezione dei casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018.
76. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo. 1. Le parti Parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Internearee interne e, ove opportuno, le competenti Autorità di gestione, in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSRregionali, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolareparticolare a:
a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati Allegati del presente accordoAccordo;
b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione l’attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 1990, n. 241;
c) 241 e alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19; ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
dc) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori sottoscrittori di cui al punto1punto 1;
ed) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - protocollo ˗ Protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE RGS˗IGRUE e da ciascun programma Programma operativo e dal programma Programma di sviluppo Sviluppo rurale;
fe) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 4, penultimo comma della delibera CIPE n. 9/2015, il RUA e il Soggetto capofila, sulla base delle previsioni dei SIGECO, coordineranno la custodia della documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute e ai controlli svolti, in capo ai beneficiari, al fine di favorire eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.
5. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori soggetti beneficiari/attuatori e dalle Regioni deputati ai controlli e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;.
6. All’Agenzia per la Coesione Territoriale coesione territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio monitoraggio, in base all’ alimentazione all’alimentazione della banca Banca dati;
b) la convocazione del tavolo Tavolo dei sottoscrittori, ad eccezione dei casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progettodell’area˗progetto, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018n. 52/2018.
7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata interessata, in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area d’area e nel presente Accordo.
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