Impianti ed apparecchi ad impiego mobile Clausole campione

Impianti ed apparecchi ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Polizza con apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi. Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate ad impiego mobile sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile. Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile ove prevista la relativa partita, sono assicurati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile. A parziale deroga della esclusione di cui al punto a7), gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. Per i danni da furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile. Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, espressamente specificati, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Impianti ed apparecchi ad impiego mobile trasportati su autoveicoli La Società indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido. Impianti ed apparecchi su imbarcazioni in genere Gli impianti ed apparecchi collocati sull’imbarcazione espressamente specificata, sono assicurati anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e del Mediterraneo purché installati in maniera fissa a meno che per la loro particolare natura possano essere impiegati in diversi punti dell’imbarcazione. Quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni: - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati; - derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile. A parziale deroga dell'art. 20 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli impianti e apparecchi utilizzabili ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6.00 l'operatività' dell'assicurazione e' subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.