CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 1705C - Ed. 12/2019 - Agg. 07/2020
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Impianti ed Apparecchiature Elettroniche
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione contro i danni ai beni
Che cosa è assicurato?
Impianti ed apparecchiature elettroniche: indennizza i danni materiali e diretti (es. corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, esplosione, implosione, scoppio; incendio, fulmine; acqua e liquidi in genere, inondazione, alluvione, trombe, uragano, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, cadute di massi e altri simili eventi naturali; furto, rapina) causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate. Garanzie facoltative
- Maggiori costi;
- Supporti di dati;
- Tubi speciali e valvole elettroniche;
- Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- Conduttori esterni alle cose assicurate;
- Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- Lavoro straordinario;
- Trasporti aerei;
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile;
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile trasportati su autoveicoli;
- Impianti ed apparecchi su imbarcazioni in genere.
La somma assicurata è indicata in polizza.
Che cosa non è assicurato?
i danni:
🗶 causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
🗶 di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
🗶 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
🗶 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
🗶 dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
🗶 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
🗶 attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l’Assicuratore ne fosse a conoscenza;
🗶 a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
🗶 per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
🗶 verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
🗶 causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
🗶 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
sono inoltre esclusi:
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle
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Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida nel territorio italiano.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale.
Ci sono limiti di copertura?
! le condizioni di assicurazione e la polizza prevedono, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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Assicurazione Danni ai beni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Impianti ed Apparecchiature Elettroniche
Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO : Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Maggiori costi | In caso di sinistro indennizzabile che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: a. uso di impianto o apparecchio sostitutivo; b. applicazione di metodi di lavoro alternativi; c. prestazioni di servizi da terzi. |
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Supporti di dati | La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati . - Per supporti di dati s’intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. - Per “dati” s’intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato. In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. |
Tubi speciali e valvole elettroniche | La Società indennizza i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. |
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi | La Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. |
Conduttori esterni alle cose assicurate | La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. |
Costi di scavo, sterro, puntellature, muratura, intonaco, pavimentazione e simili | Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita. |
Lavoro straordinario | La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile. |
Trasporti aerei | La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari purchè tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile. |
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile | Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, espressamente specificati, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. |
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile trasportati su autoveicoli | La Società indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido. |
Impianti ed apparecchi su imbarcazioni in genere | Gli impianti ed apparecchi collocati sull’imbarcazione espressamente specificata, sono assicurati anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e del Mediterraneo purché installati in maniera fissa a meno che per la loro particolare natura possano essere impiegati in diversi punti dell’imbarcazione. |
Quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino
Che cosa NON è assicurato?
Mod. 1705DA ed. 12/2019 2 di 5
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto può contenere, inoltre, franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate a illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 2.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 1.800,00 così determinata: € 2.000,00 – € 200,00 = € 1.800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Ad esempio:
- Scoperto del 20%
- Danno indennizzabile a termini di polizza € 2.000,00
- Scoperto del 20% da detrarre pari a € 400,00
- Indennizzo spettante all’Assicurato € 1.600,00.
- Scoperto % con il minimo di è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato.
Esempio:
Scoperto del 10% con il minimo di € 300,00
- Danno indennizzabile a termini di polizza € 2.000,00
- Scoperto del 10% da detrarre € 200,00 inferiore allo scoperto minimo da detrarre pari a € 300,00
- Indennizzo spettante all’assicurato € 1.700,00.
- Scoperto % con il minimo in presenza di limite d’indennizzo per periodo o sinistro è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato.
Esempio:
Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 Limite d’indennizzo € 4.000,00
- Danno indennizzabile a termini di polizza € 50.000,00
- Limite di indennizzo per sinistro € 40.000,00 ne consegue che il sinistro indennizzabile è pari a € 40.000,00
- Scoperto del 10% da detrarre superiore al minimo di € 500,00 ne consegue che si applica il 10% pari a € 4.000,00
- Indennizzo spettante all’Assicurato € 36.000,00.
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Di seguito la tabella di riepilogo in cui sono indicati scoperti, franchigie e limiti di indennizzo
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto (art. 17) | 25% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | ||
Garanzie facoltative | |||
"D" - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi (art. 24) | importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo | ||
"F" - Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione, e simili (art. 26) | limite massimo precisato in polizza | ||
"G" - Lavoro straordinario (art. 27) | 15% dell'ammontare del danno | ||
"H" - Trasporti aerei (art. 28) | 20% | ||
"I" - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile (art. 29) | limitatamente ai danni da furto: 25% |
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. In caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, il Contraente o l’Assicurato deve altresì fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; |
Assistenza: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti necessari, determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Con riferimento all’opzione con pagamento di un premio aggiuntivo “Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi”, qualora resa attiva, in caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente opzione. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha |
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diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio. |
Il prodotto è rivolto principalmente ad aziende, studi professionali ed uffici
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 19%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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IMPIANTI
ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Condizioni di assicurazione
Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Xxxxxx"
INDICE
GLOSSARIO 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
Art. | 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - | 4 |
Aggravamento del rischio - Buona fede | |||
Art. | 2 | Altre assicurazioni (vedere anche art. 71) | 4 |
Art. | 3 | Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie | 4 |
Art. | 4 | Modifiche dell’assicurazione | 4 |
Art. | 5 | Diminuzione del rischio | 4 |
Art. | 6 | Recesso in caso di sinistro | 4 |
Art. | 7 | Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione | 4 |
Art. | 8 | Oneri fiscali | 4 |
Art. | 9 | Foro competente | 4 |
Art. | 10 | Rinvio alle norme di legge | 4 |
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 5
Art. 11 Xxxxxxx assicurato 5
Art. 12 Esclusioni 5
Art. 13 Conservazione delle cose assicurate 5
CONDIZIONI OPERATIVE 6
Condizioni sempre operanti 6
Art. 14 Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica 6
Art. 15 Impianto di condizionamento 6
Art. 16 Danni da furto 6
Art. 17 Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata 6
Art. 18 Impianti ed apparecchi elettroacustici 6
Art. 19 Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria 6
Art. 20 Impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici 7
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA 7
Garanzie facoltative (valide solo se espressamente richiamate) 7
Art. 21 Garanzia facoltativa “A” - Maggiori costi 7
Art. 22 Garanzia facoltativa “B” Supporti di dati 7
Art. 23 Garanzia facoltativa “C” Tubi speciali e valvole elettroniche 8
Art. 24 Garanzia facoltativa “D” Xxxxxxxx, sommosse, tumulti popolari, 8
atti di terrorismo sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
Art. 25 Garanzia facoltativa “E” Conduttori esterni alle cose assicurate 8
Art. 26 Garanzia facoltativa “F” Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, 8
intonaco, pavimentazione e simili
Art. 27 Garanzia facoltativa “G” Lavoro straordinario 8
Art. 28 Garanzia facoltativa “H” Trasporti aerei 9
Art. 29 Garanzia facoltativa “I” Impianti ed apparecchi ad impiego mobile 9
Art. 30 Garanzia facoltativa “L” Impianti ed apparecchi ad impiego mobile 9
trasportati su autoveicoli
Art. 31 Garanzia facoltativa “M” Xxxxxxxx ed apparecchi su imbarcazioni in genere 9
Art. 32 Garanzia facoltativa “N” Franchigia 9
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 9
Art. 33 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 9
Art. 34 Ispezione delle cose assicurate 9
Art. 35 Obblighi in caso di sinistro 10
Art. 36 Esagerazione dolosa del danno 10
Art. 37 Procedura per la valutazione del danno 10
Art. 38 Mandato dei Periti 10
Art. 39 Determinazione del danno 11
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ELETTRONICA INDICE
Art. 40 Valore assicurabile - Assicurazione parziale 11
Art. 41 Limite massimo dell’indennizzo 12
Art. 42 Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 12
Art. 43 Pagamento dell’indennizzo 12
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 12
TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 12
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GLOSSARIO
ELETTRONICA
GLOSSARIO
ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione
POLIZZA
il documento che prova l’assicurazione
CONTRAENTE
il soggetto che stipula l’assicurazione
ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
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ELETTRONICA NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz- zo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
XXX. 0
XXXXXXXXX XXX XXXXXX E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale assegnata la polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
ART. 3
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
II Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’ad. 1898 X.X.
XXX. 0
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
ART. 6
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7
PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende sta- bilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 8
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9
FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. 10
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ELETTRONICA
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 11
RISCHIO ASSICURATO
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se pro- prietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
ART. 12 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonchè i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installa- zione originaria per le cose fisse
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipen- dentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) ai tubi e valvole elettronici nonchè a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
I) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti vandalici e dolosi, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di ter- rorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da tra- smutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
• di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la tra- smissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
• derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle infor- mazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino
Restano comunque garantiti i costi previsti dall’art. 22 – Garanzia facoltativa B “- SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE”, qualora resa operante.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
ART. 13
CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzio- nali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a solleci- tazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
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CONDIZIONI OPERATIVE
ELETTRONICA
CONDIZIONI OPERATIVE
Condizioni sempre operanti
ART. 14
ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA
dette apparecchiature.
adeguati sistemi di protezione e stabilizzazone e che il danno sia conseguente al danneggiamento di
degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con
xxxxx, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazioni di tensione nella rete a monte
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’eser-
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
b) manutenzione preventiva;
a) controlli di funzionalità;
di assistenza tecnica e cioè:
tificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti
danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’iden-
Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonchè i
ART. 15
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indenniz- |
zabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambien- |
tali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un |
impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condiziona- |
mento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e semprechè questa segnalazione sia in grado di |
provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro. |
ART. 16
DANNI DA FURTO
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
golari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
ficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettan-
inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di super-
novrabili esclusivamente dall’interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle
metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni ma-
la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento,
naria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta
a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordi-
a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale
tare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di polizza, se:
Relativamente ai danni da furto, l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammon-
ART. 17
IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL’APERTO O IN ZONA ISOLATA
doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto.
Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o
ART. 18
IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI
e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.
Sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi
ART. 19
IMPIANTI ED APPARECCHI FISICO-MEDICI PER ODONTOIATRIA
con danni indennizzabili a termini della presente polizza all’impianto o all’apparecchiatura assicurati.
xxxx per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione
A parziale deroga dell’art. 11 ., la Società S.p.A. non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi ango-
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CON QUALI CONDIZIONI POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA ELETTRONICA
ART. 20
A parziale deroga dell’art. 11., la Società S.p.A. non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di
IMPIANTI ED APPARECCHI PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA CON RAGGI ENERGETICI
campi di energia.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
Garanzie facoltative (valide solo se espressamente richiamate)
Art. 21
GARANZIA FACOLTATIVA “A” Maggiori costi
1) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l’interruzione parzia- le o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparec- chio o dall’impianto danneggiato o distrutto.
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
a) uso di impianto o apparecchio sostitutivo;
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
c) prestazioni di servizi da terzi.
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
e) danni ai supporti di dati;
specificato nell’apposito elenco;
stanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio
approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circo-
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti,
od apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto
dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio
2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
3) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 40.
4) Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno mate- riale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.
fino all’importo gior-
5) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa
naliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
6) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in polizza.
notifica.
Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telex di
Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la
Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex.
il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla
7) A parziale deroga dell’art. 35.,
Art. 22
GARANZIA FACOLTATIVA “B” SUPPORTI DI DATI
8) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme re- stando le esclusioni di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per supporti di dati s’intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie
Per “dati” s’intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato,
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ELETTRONICA CON QUALI CONDIZIONI POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate
tura per svista.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestina-
le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
9) L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporziona- le di cui all’art. 40..
Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex.
12) A parziale deroga dell’art. 35., il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla
nella scheda di polizza.
11) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata
10) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo scoperto indicato in polizza.
Art. 23
GARANZIA FACOLTATIVA “C” TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE
A parziale deroga dell’art. 12 h) ., sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. In caso di sinistro, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri in- dicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l’eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell’art. 40.
Art. 24
GARANZIA FACOLTATIVA “D” SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI
A parziale deroga dell’art. 12 I) ., la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assi- curate in occasione di scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le atre esclusioni dell’art. 12 I) sopra menzionato.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Garanzia facoltativa mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Garanzia facoltativa.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:
polizza quale limite massimo di indennizzo per l’estensione medesima.
b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’importo specificato in
specificato in polizza quale franchigia per l’estensione medesima;
a) il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell’importo
Art. 25
GARANZIA FACOLTATIVA “E” CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE
pavimentazione e simili.
corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco,
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita.
Art. 26
GARANZIA FACOLTATIVA “F” COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONA- CO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI
fino al limite
A deroga del secondo comma della Garanzia facoltativa E) sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza,
massimo per sinistro precisato in polizza.
Art. 27
GARANZIA FACOLTATIVA “G” LAVORO STRAORDINARIO
con il limite massimo del 15% dell’ammontare del
A parziale deroga dell’art. 39 ., per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazio- ne ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza,
danno
e fermo il disposto dell’art. 40.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ELETTRONICA
Art. 28
GARANZIA FACOLTATIVA “H” TRASPORTI AEREI
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.
termini di polizza
tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a
purchè
e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata,
renza massima per sinistro
sino alla concor-
A parziale deroga dell’art. 39 ., per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente Garanzia fa- coltativa, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari
e fermo il disposto dell’art. 40.
Art. 29
GARANZIA FACOLTATIVA “I” IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e
25% dell’importo indennizzabile a termini di polizza.
previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Per i danni da furto, l’indennizzo avverrà
Art. 30
GARANZIA FACOLTATIVA “L” IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU AUTOVEICOLI
oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito
purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave,
A parziale deroga di quanto disposto all’art 12 d) . la Società indennizza i danni agli impianti ed agli ap- parecchi ad impiego mobile assicurati alle partite richiamate espressamente in polizza ed a loro eventuali antenne, causati da furto,
; gli
autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
Art. 31
GARANZIA FACOLTATIVA “M” IMPIANTI ED APPARECCHI SU IMBARCAZIONI IN GENERE
b) da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi.
a) di rottura dei filamenti delle valvole o tubi;
Non vengono indennizzabili i danni:
essere impiegati in diversi punti dell’imbarcazione.
purché installati in maniera fissa a meno che per la loro particolare natura possano
Gli impianti ed apparecchi, compresi nelle partite espressamente richiamate, collocati sull’imbarcazione indicata in polizza, sono assicurati anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e del Mediterraneo
Art. 32
GARANZIA FACOLTATIVA “N” FRANCHIGIA
polizza.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell’importo precisato in
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 33
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
liquidazione dei danni.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 34
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
9 di 12
ELETTRONICA COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 35
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto
Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
diritto ad indennità alcuna
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo
Società;
del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla
sivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni succes-
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose
non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipen- denti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
ART. 36
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottrat- te cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 37
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, median- te Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 38
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 35.
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 39;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’art. 39 e successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati della valutazione di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ELETTRONICA
a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impre- giudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 39
DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sini- stro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) da cui si detrae dell’importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all’art.35, comma d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), diffalcato dell’importo stimato come a
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
B) 2).
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il Costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto.
Oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), diffalcato dell’importo stimato come a
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
B) 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B) (stima B 1 - B 2 oppure B 3 - B 4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
di trasporto diversi dal normale.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per mo- difiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
ART. 40
VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elet- troniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonchè delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
(Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente as- sicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
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ELETTRONICA COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 41
maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della
per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C.,
franchigia.
ART. 42
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
ART. 43
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti necessari, determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 a).
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
Elettronica | Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano |
TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Impianti televisivi e di radiodiffu- sione installati all’aperto (art. 17) | 25% dell’indennizzo liquidabile | ||
Garanzie facoltative | |||
“D” - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrori- smo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi (art. 24) | limite massimo precisato in polizza | ||
“F” - Costi di scavo, sterro, pun- tellatura, muratura, intonaco, pavimentazione, e simili (art. 26) | limite massimo precisato in polizza | ||
“G” - Lavoro straordinario (art. 27) | 15% dell’ammontare del danno | ||
“H” - Trasporti aerei (art. 28) | 20% | ||
“I” - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile (art. 29) | 25% limitatamen- te ai danni da furto |
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Mod. 1705 - Ed. 12/2019
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