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Importo per ex elemento di maggiorazione Clausole campione

Importo per ex elemento di maggiorazione. L’art. 4 del CCNL 23 maggio 2000, come modificato dall’Accordo di rinnovo 26 marzo 2003 è stato abrogato dall’art. 4 dell’Accordo 24 novembre 2004.
Importo per ex elemento di maggiorazione. 1. L’elemento di maggiorazione di cui all’art. 4 dell’accordo 23 luglio 1987 continua ad essere riconosciuto, in cifra, con le modalità di erogazione in atto, limitatamente ad un ammontare corrispondente al 12% degli elementi della retribuzione mensile individuale di fatto percepiti dal dirigente antecedentemente alla data di sottoscrizione del Ccnl 3 ottobre 1989 e considerati utili dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto. 2. Conseguentemente, la percentuale indicata nel comma 1 non è più applicata ai miglioramenti retributivi attribuiti successivamente al dirigente a qualsiasi titolo (collettivo e/o individuale), ivi compresi tutti quelli derivanti, dal 1° luglio 1989, dal richiamato Ccnl 3 ottobre 1989. 3. Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica a decorrere dalla data di sottoscrizione del Ccnl 3 ottobre 1989, è riconosciuto un importo in cifra fissa pari a L. 438.000 (226,21 Euro) mensili, corrispondente al 12% applicato al minimo contrattuale mensile base previsto dall’accordo 23 luglio 1987 per il rinnovo della parte seconda del Ccnl 16 maggio 1985, nonché all’importo mensile per meccanismo di variazione automatica in atto al luglio 1989 (rispettivamente L. 2.300.000 e L. 1.350.000). Le parti si danno reciprocamente atto che dall’ammontare della retribuzione individuale di fatto, previsto dal comma 1 ai fini del computo dell’ex elemento di maggiorazione, erano esclusi anche i miglioramenti economici che fossero stati aziendalmente attribuiti al dirigente, dalla data di sottoscrizione dell’accordo 23 luglio 1987 o successivamente, in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sugli aumenti derivanti dal Ccnl 3 ottobre 1989. Le parti si danno altresì atto che nei predetti miglioramenti economici era ricompreso l’importo afferente il 12%, suscettibile pertanto di assorbimento con i miglioramenti derivanti dal medesimo Ccnl 3 ottobre 1989.

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