Retribuzione mensile Clausole campione

Retribuzione mensile. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Retribuzione mensile. La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: - paga base; - indennità di contingenza; - salario di anzianità; - eventuale super-minimo e salario accessorio - elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all'Art. 21 Parte prima del presente CCNL. La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo Art. 16 parte seconda. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure per tutte le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola tra cui: a) riunioni del collegio docenti; b) riunioni dei consigli di classe; c) scrutini periodici e finali, programmati. Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'Art. 29 Parte seconda del presente CCNL la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate. Agli Educatori di convitto l'Istituto può chiedere di prestare vigilanza notturna nel convitto e/o di consumarvi i pasti. Ai dipendenti di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13ma, della malattia e del TFR. La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
Retribuzione mensile. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario. La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Retribuzione mensile. La retribuzione viene corrisposta ai lavoratori mensilmente. La retribuzione è definita come segue:
Retribuzione mensile. Art. 16 – Prospetto paga
Retribuzione mensile. La retribuzione globale mensile, al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale, è composta dai seguenti elementi: • page base; • eventuale super-minimo da definire in sede di contrattazione aziendale. La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 10 del mese successivo al mese di servizio. La retribuzione annuale si compone di 12 mensilità più la tredicesima. Ai fini economici l’anno solare decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento così come per le attività non di insegnamento connesse al normale funzionamento della scuola (test di controllo apprendimento, correzione compiti, attività didattiche organizzate dalla scuola). La scuola o il docente possono chiedere, con debita istanza da conservare agli atti, che gli stipendi relativi ai periodi di ferie siano corrisposti in modo frazionato e anticipatamente durante i mesi di attività lavorativa; così pure lo stipendio relativo alla tredicesima. In tal caso sulla busta paga di ogni mese oltre alla retribuzione risulteranno le seguenti quote aggiuntive per anticipazioni: quota aggiuntiva = (3 mensilità + tredicesima)/9.
Retribuzione mensile. La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai seguenti elementi fissi: - paga base (inclusa la indennità di contingenza maturata al 30/11/1991); - aumenti periodici di anzianità (scatti ex art. 35 XXXX 0000-0000), maturati al 31/12/2015; - aumento di anzianità in corso al 31/12/2015 nella quota maturata in tale data (scatto di anzianità consolidato ex art. 45 CCNL 2016-2018); - salario di anzianità di cui al successivo art. 46. e dai seguenti elementi variabili: - eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie; - eventuale superminimo; - eventuale salario accessorio; La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate, come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della Scuola.
Retribuzione mensile. 1) La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai seguenti elementi fissi: -paga base; -indennità di contingenza maturata al 30.11.91; -aumenti periodici d'anzianità e dai seguenti elementi variabili: -eventuale super-minimo; -eventuale salario accessorio; -eventuale assegno per il nucleo familiare.
Retribuzione mensile. 1. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanali di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale. 2. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Retribuzione mensile. Le competenze mensili sono corrisposte il 27 di ciascun mese (o ultimo giorno lavorativo precedente se il 27 non è lavorativo). Entro il 20 dicembre è corrisposta la 13a mensilità; nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la tredicesima compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione. Gli APPRENDISTI sono inseriti al 3° livello retributivo della 2a area professionale (2A- 3L) per i primi 18 mesi del contratto di apprendistato; dopo 18 mesi dall‟assunzione, acquisiscono, con un assegno ad personam specifico, il trattamento economico corrispondente, al netto, a quello del 1° livello retributivo della 3a area professionale (3A-1L). Le principali voci retributive (per tredici mensilità) sono: Inquadramento Stipendio Scatti di anzianità Importo ex ristrutturazione tabellare Q D – 4° livello 3.770,63 91,07 13,65 Q D – 3° livello 3.193,98 91,07 13,65 Q D – 2° livello 2.851,20 39,70 7,64 Q D – 1° livello 2.682,22 39,70 7,64 3a area – 4° livello 2.352,25 39,70 7,64 3a area – 3° livello 2.188,06 39,70 7,64 3a area – 2° livello 2.064,72 39,70 7,64 3a area – 1° livello 1.957,40 39,70 7,64 2a area – 3° livello 1.838,87 33,99 6,54 2a area – 2° livello 1.768,07 27,78 5,34 2a area – 1° livello 1.720,33 27,78 5,34 1a area 1.601,80 19,21 3,70 Scatti di anzianità: Il primo scatto matura dopo 4 anni di anzianità, mentre gli scatti successivi sono triennali. Ai fini degli scatti, il periodo di apprendistato viene considerato solo per un biennio: pertanto il primo scatto è dopo 6 anni dall’assunzione. Il numero degli scatti complessivo è 8. Il valore dello scatto va mensilmente moltiplicato per il numero degli scatti riportato sul foglio retribuzione. Importo ex ristrutturazione tabellare: Voce retributiva derivante dalla ristrutturazione del salario prevista dal CCNL del 11/7/99 e collegata agli scatti di anzianità. Il valore dell’Importo ex ristrutturazione tabellare va mensilmente moltiplicato per il numero degli scatti riportato sul foglio retribuzione.