IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO. Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 180.000,00, IVA esclusa, per il periodo di 24 mesi dalla stipula del contratto. Il valore del presente Accordo è stato quantificato sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella: 1 Servizio di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti 72250000-2 Principale € 120.000,00 2 Servizio di assistenza, consulenza, supporto specifico e formazione sull'utilizzo degli applicativi gestionali 72253000-3 Secondaria € 60.000,00 Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici sia inferiore a quello descritto nella tab. n. 1 del presente articolo. I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti x/x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma, L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti. L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato. L'efficacia dell'Accordo quadro sarà per 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti). Ove, alla scadenza del contratto, fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi. La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 4 Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Manutenzione Software
IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO. Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 180.000,00, 140.000,00 IVA esclusa, per il periodo di 24 mesi dalla stipula del contratto. È prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo di € 70.00,00. Alla scadenza del rapporto contrattuale, l’Amministrazione valuterà se attivare una proroga tecnica nelle more dell’espletamento della nuova gara relativa alla manutenzione del software in oggetto. Il valore del presente Accordo è stato quantificato sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella:: Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto n. Descrizione servizi CPV PRESTAZIONE Importo
1 Servizio di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllomanutenzione, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti 72250000-2 Principale implementazione ed assistenza tecnica principale € 120.000,00 2 Servizio di assistenza, consulenza, supporto specifico e formazione sull'utilizzo degli applicativi gestionali 72253000-3 Secondaria € 60.000,00 70.000 Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. La procedura Si precisa che trattandosi di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, prestazione intellettuale i costi della manodopera e di sicurezza aziendale internisono pari a zero. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici sia inferiore a quello descritto nella tab. n. 1 del presente articolo. I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti x/x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma, . L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti. L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. 5 L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato. L'efficacia dell'Accordo quadro sarà per 24 mesi(+12 mesi di eventuale rinnovo) dalla data di stipulazione del contratto salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti). Ove, alla scadenza del contratto, fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi. La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 4 Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Software
IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO. Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 180.000,00, IVA esclusa, per il periodo di 24 mesi dalla stipula del contratto. Il valore del presente Accordo è stato quantificato sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella:
1 Servizio di manutenzione dei software applicativi di DiSCo relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti 72250000-2 Principale € 120.000,00 2 Servizio di assistenza, consulenza, supporto specifico e formazione sull'utilizzo degli applicativi gestionali 72253000-3 Secondaria € 60.000,00 Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici sia inferiore a quello descritto nella tab. n. 1 del presente articolo. I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti x/x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma, L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti. L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato. L'efficacia dell'Accordo quadro sarà per 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti). Ove, alla scadenza del contratto, fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi. La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. 4 Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai sensi dell’art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 smi, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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