Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro Clausole campione

Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro. 1. Il presente Accordo, è attuato attraverso la costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, di seguito indicata in breve anche come Piattaforma.
Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro. La presente gara ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’ art. 54,comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro” delle seguenti figure professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali di seguito indicate: Il progetto GENERAZIONI (ed. 2018 d’ora in poi Generazioni II) affidato dalla Regione Lazio all’Amministrazione come soggetto attuatore, in continuità rispetto agli obiettivi principali già perseguiti con il progetto GENRAZIONI I ha come obiettivi principali, tra l’altro, di: - sperimentare progetti individuali e collettivi da parte di giovani non occupati, per realizzare esperienze professionalizzanti e di accrescimento delle competenze e arricchimento dei curricula, nell’ambito di forme di economia collaborativa, consentendo loro di costruire percorsi finalizzati ad aumentarne l’occupabilità e ponendo le basi per un migliore e più duraturo inserimento lavorativo; - rilanciare, attraverso l’impegno dei giovani e la valorizzazione delle loro energie, attitudini e conoscenze, formali e informali, in specifici contesti territoriali di riferimento, all’estero e all’interno della Regione, anche come risorse attive per il rilancio dei processi di sviluppo connessi ai settori strategici trainanti e ad elevato carattere innovativo, attraverso progetti a forte valenza formativa e di sperimentazione diretta delle competenze acquisite all’interno di esperienze di lavoro; - accrescere le opportunità occupazionali al termine dei progetti finanziati dal Piano, attraverso la finalizzazione dei progetti collettivi e individuali verso la creazione di imprese sociali, di lavoro autonomo o di lavoro alle dipendenze; - sviluppare e potenziare servizi avanzati diffusi, incentrati su processi partenariali e reti territoriali pubblico/private, come tassello del sistema regionale a supporto dei processi di sviluppo dell’occupazione dei giovani, degli adulti e dei territori. Il servizio di somministrazione comprenderà anche l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione delle figure professionali nelle categorie sopra menzionate. Il fabbisogno stimato sopra indicato è meramente indicativo e, pertanto, nel corso di validità d...
Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro. 4 2 OGGETTO, VALORE E DURATA 5
Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito anche solo “Ministero”) si qualifica quale primario interlocutore a livello nazionale e internazionale nell’attuazione delle politiche pubbliche volte alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio agricolo, ittico e forestale. Nell’ambito dell’articolazione strutturale-organizzativa del Ministero, al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica sono attribuite le competenze inerenti al settore della pesca, delle politiche di filiera, degli investimenti e degli incentivi nazionali e per l’economia circolare, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti. All’interno del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica è istituita la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, che esercita competenze istituzionali, principalmente inerenti alla programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, nonché alla disciplina generale e al coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici. La Direzione realizza da diversi anni eventi e altre iniziative finalizzate a diffondere le proprie competenze istituzionali e a garantire la gestione sostenibile delle attività di pesca ed acquacoltura, incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale. E ciò anche nell’ottica di individuare nuovi sbocchi di mercato, pure a livello internazionale, e migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti promuovendone la qualità ed incrementandone il valore aggiunto, al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati e di incentivare la tracciabilità dei prodotti. Per l’organizzazione di eventi diretti alla realizzazione di tali obiettivi, il Ministero intende procedere mediante l’istituto dell’Accordo quadro al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico. Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato rappresentano i requisiti minimi necessari per l’espletamento del servizio. Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile unionale, nazionale e regionale che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato. Gli aspetti tecnici, operativi e le mo...
Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro. La presente gara ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’ art. 54,comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro” delle seguenti figure professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali1di seguito indicate: Il progetto GENERAZIONI (ed. 2018 d’ora in poi Generazioni II)2 affidato dalla Regione Lazio all’Amministrazione come soggetto attuatore, in continuità rispetto agli obiettivi principali già perseguiti con il progetto GENRAZIONI I ha come obiettivi principali, tra l’altro, di: • sperimentare progetti individuali e collettivi da parte di giovani non occupati, per realizzare esperienze professionalizzanti e di accrescimento delle competenze e arricchimento dei curricula, nell’ambito di forme di economia collaborativa, consentendo loro di costruire percorsi finalizzati ad aumentarne l’occupabilità e ponendo le basi per un migliore e più duraturo inserimento lavorativo; • rilanciare, attraverso l’impegno dei giovani e la valorizzazione delle loro energie, attitudini e 2 conoscenze, formali e informali, in specifici contesti territoriali di riferimento, all’estero e all’interno della Regione, anche come risorse attive per il rilancio dei processi di sviluppo connessi ai settori strategici trainanti e ad elevato carattere innovativo, attraverso progetti a forte valenza formativa e di sperimentazione diretta delle competenze acquisite all’interno di esperienze di lavoro; • accrescere le opportunità occupazionali al termine dei progetti finanziati dal Piano, attraverso la finalizzazione dei progetti collettivi e individuali verso la creazione di imprese sociali, di lavoro autonomo o di lavoro alle dipendenze; • sviluppare e potenziare servizi avanzati diffusi, incentrati su processi partenariali e reti territoriali pubblico/private, come tassello del sistema regionale a supporto dei processi di sviluppo dell’occupazione dei giovani, degli adulti e dei territori. Il servizio di somministrazione comprenderà anche l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione delle figure professionali nelle categorie sopra menzionate. Il fabbisogno stimato sopra indicato è meramente indicativo e, pertanto, nel corso di validit...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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