Manutenzione Evolutiva (MEV) Clausole campione

Manutenzione Evolutiva (MEV). Oltre allo sviluppo “a corpo” delle componenti precedentemente elencate e descritte, è inclusa nel presente appalto l’erogazione, a richiesta, di un servizio di MEV che preveda la fornitura di 4.908 (quattromilanovecentootto) giornate/persona da erogarsi a consumo nell’arco dell’intero appalto, per la realizzazione di nuovi sviluppi e/o interventi di manutenzione evolutiva sui sistemi e sotto sistemi coinvolti nell’ambito del presente appalto (SICER – PATMOB – PATIMM – MIR). In particolare, l’Appaltatore DEVE garantire l’erogazione del servizio di MEV, ove richiesto, attraverso le seguenti figure professionali, per le corrispondenti giornate/persona minime: Capoprogetto 60 Specialista di Tematica 210 Analista Funzionale 799 Analista Programmatore 1.544 Programmatore 2.295 A seguito di una richiesta formulata dalla Società Appaltante di implementazione di ulteriori requisiti rispetto a quelli descritti e dettagliati in precedenza, l’Appaltatore DEVE presentare un apposito Piano delle attività evolutive, che deve essere approvato formalmente dalla Società Appaltante. In ciascun Piano delle attività evolutive, l’Appaltatore DEVE indicare: • il numero delle risorse da utilizzare, suddivise per profilo professionale; • il numero di giornate/persona da impiegare, per ciascuna risorsa da utilizzare; • la descrizione delle attività da realizzare; • le tempistiche di realizzazione e gli output previsti; • il piano dei test e collaudo. Con riferimento alle attività pianificate ed approvate dalla Società Appaltante, al termine dell’esecuzione dell’attività richiesta, l’Appaltatore DEVE presentare un rapporto di riepilogo delle attività effettivamente erogate, che verranno valutate dalla Società Appaltante attraverso uno o più dei seguenti indicatori di qualità: • l’efficienza temporale; • l’utilizzo delle risorse; • l’accuratezza dei documenti prodotti; • correttezza del applicativo sviluppato; • il rispetto degli standard; • la soddisfazione dell’utente; • la comprensibilità del prodotto. Si precisa che la scelta degli indicatori impiegati ed i relativi obiettivi (valori soglia) da soddisfare, saranno definiti puntualmente ad ogni richiesta d’intervento. Qualora, in circostanze particolari, l’effort effettivamente erogato dall’Appaltatore dovesse subire uno scostamento rispetto a quanto stimato nel Piano delle attività evolutive approvato dalla Società Appaltante, quest’ultima valuterà, mediante l’utilizzo dei predetti indicatori di qualità, se tale scostamento sia ...
Manutenzione Evolutiva (MEV). La Manutenzione Evolutiva (MEV) è finalizzata alla realizzazione di ulteriori funzionalità volte a soddisfare le esigenze dell’utente. Tale realizzazione riguarda l’inserimento di nuove funzionalità informatiche non presenti nell’attuale sistema e relative interfacce e/o la modifica delle funzioni previste dalla attuale architettura. La Manutenzione Evolutiva MEV comprende altresì le attività di parametrizzazione e personalizzazione del sistema. La parametrizzazione consiste nell’aggiornamento e controllo della configurazione del prodotto software in base ai requisiti dell’utente; la personalizzazione consiste nella creazione ed integrazione nel sistema di funzionalità che offrono valore aggiunto. In generale, l’obiettivo della MEV è quello di dotare il prodotto KCAWEB presso AMA di nuove applicazioni e/o funzionalità e/o interfacce, compatibili con quelle già esistenti, che siano: - fruibili dall’utente finale; - mantenibili, gestibili e documentate secondo gli standard definiti; - in linea con i requisiti richiesti dall’utente. La MEV comprende in particolare le seguenti attività: • analisi tecnica e predisposizione delle Specifiche Tecniche; • sviluppo del software; • esecuzione dei Test (unit test/regression test) e redazione dei Test Report • redazione dei Manuali Utente e Manuale di Gestione; • attività di formazione e change management sulle nuove soluzioni applicative sviluppate; • il completo trasferimento delle competenze necessarie all’utilizzo ed al controllo delle soluzioni proposte tramite la modalità del “training on the job” ai dipendenti del Servizio IT di AMA opportunamente individuati. La Manutenzione Evolutiva verrà effettuata secondo modalità progettuali che prevedono la suddivisione in fasi delimitate da milestones. Per l’attivazione del servizio, AMA invierà dettagliata richiesta via email al referente incaricato dal Fornitore, il quale entro 5 gg. lavorativi produrrà un documento di fattibilità con l’indicazione della stima dei gg/uomo necessari per la realizzazione. L’attività dovrà avere inizio entro 15 gg. lavorativi dall’accettazione del piano da parte di AMA e dovrà essere eseguita senza interruzioni fino al suo completamento, salvo altra pianificazione indicata espressamente da AMA.
Manutenzione Evolutiva (MEV). La Manutenzione Evolutiva consiste nell’insieme di attività svolte su un’applicazione software pre- esistente per realizzare nuove funzionalità o modificare o cancellare quelle esistenti, sia a seguito di variazioni normative che impattano sull’attività dell’Ente, sia per migliorare gli aspetti funzionali delle applicazioni o comunque per supportare modifiche nei sistemi informativi volte a soddisfare esigenze utente che riguardano funzioni aggiuntive, modificate o complementari al sistema esistente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di MEV vengono realizzati a seguito di: • introduzione di nuove modalità di gestione del sistema; • introduzione e/o modifiche di norme di legge, decreti legge e regolamenti interni; • introduzione e/o modifiche di xxxxxx organizzative interne; • richieste degli utenti interni e/o esterni; • modifiche, anche massive, a carattere funzionale, alle applicazioni. L’aggiudicatario dovrà descrivere nell’offerta tecnica eventuali ulteriori attività oltre a quelle sopra indicate, che intende attuare, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, al fine di migliorare l’erogazione del servizio e la sua efficacia.
Manutenzione Evolutiva (MEV). Descrizione Prezzo Unitario (€) (FP tipo ADD) Quantità Totale parziale (€)
Manutenzione Evolutiva (MEV). Questi interventi sono finalizzati all’ottimizzazione delle applicazioni ed al perfezionamento delle procedure senza stravolgere la logica funzionale del sistema; in generale saranno considerati interventi MEV tutti quegli interventi evolutivi che richiedano non più di 10 (dieci) giorni-uomo complessivi per anno. Per manutenzione evolutiva si intende la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare esigenze utente che riguardano funzioni aggiuntive, modificate o complementari al sistema esistente. Sono riconducibili a manutenzione evolutiva le seguenti tipologie di attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo: - modifiche urgenti alle funzioni, da realizzarsi con risorse e tempi contenuti, quali ad esempio, la modifica di una transazione o di un report per una diversa prospettazione dei dati - la messa a disposizione dell’A.O. di nuove funzionalità delle applicazioni sviluppate dal proponente e/o di nuove versioni del software installato. Qualora vengano implementate dal proponente, per le applicazioni di proprietà dell’A.O., nuove funzionalità, modifiche di quelle esistenti, integrazioni con altre funzionalità/servizi ovvero miglioramenti di aspetti non funzionali quali usabilità, prestazioni, accessibilità, anche se sviluppate su altre realtà Aziendali, le stesse, qualora ritenute utili al soddisfacimento delle esigenze operative dell’A.O., dovranno essere messe gratuitamente a disposizione dell’A.O. - lo sviluppo di web services per la realizzazione di nuove integrazioni
Manutenzione Evolutiva (MEV). Il Fondo, oltre le attività già predefinite, riportate nel precedente punto, si riserva la possibilità di richiedere lo sviluppo di ulteriori funzionalità per il sistema che ad oggi non sono ancora definite, mediante un servizio di manutenzione evolutiva (MEV). A tal fine al fornitore viene richiesto di specificare in sede di offerta tecnica le risorse messe a disposizione per l’attività di MEV. Il costo dell’attività deve essere specificato globalmente nella parte dei per i servizi a consumo. Questo importo è calcolato su un impegno previsto di 290 giorni/persona. In sede di aggiudicazione l’importo offerto a ribasso non va a incidere sul numero dei giorni/persona previsti, che rimangono 290, ma sul valore risultante del giorno persona medio applicato (sulla base del mix di professionalità coinvolte), e costituirà la tariffa di ingaggio di tali risorse nei 36 (trentasei) mesi successivi all’aggiudicazione della gara. Le attività a consumo riguarderanno fondamentalmente sviluppo di componenti software il cui contenuto potrà essere definito successivamente ed il cui costo, in termini di tipologia e quantità delle risorse impegnate, saranno di volta in volta concordati sulla base della tariffa media per giorno di lavoro calcolata come sopra risultante dalla dichiarazione dei servizi a consumo nell’offerta economica e il valore dei 290 giorni/persona d’impegno previsto.
Manutenzione Evolutiva (MEV). Il sottoservizio di Manutenzione Evolutiva è relativo alle attività volte alla realizzazione del software necessario a soddisfare specifiche esigenze di Fondo Conoscenza. Tutti gli interventi di manutenzione evolutiva dovranno seguire uno specifico “processo di sviluppo”. Per “processo di sviluppo” si intende normalmente l’adozione di un ciclo di vita del software completo, il cui riferimento è costituito dalla norma ISO/IEC 12207 information technology – software life cycle processes. In alcuni casi, per esigenze di Fondo Conoscenza, caratterizzate da previsioni di tempi molto stringenti ed improrogabili dovuti a particolari scadenze amministrative o per interventi di dimensioni limitate, sarà necessario adottare un processo di sviluppo adeguato alle caratteristiche di “urgenza” richieste. Proprio per la natura di questi ultimi interventi, non è possibile ipotizzare una loro pianificazione nell’arco della fornitura, e quindi è richiesto alla Società un adeguato grado di flessibilità nella propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione con tempi di intervento estremamente brevi.
Manutenzione Evolutiva (MEV). Lo scopo del servizio è garantire la MEV del sistema e dei moduli applicativi per recepire richieste specifiche (tipicamente di reportistica o di integrazione con altri sistemi) e/o personalizzazioni non significative. Le singole richieste di MEV potranno essere lavorate esclusivamente a seguito di approvazione finale da parte di Xx.Xx.Xx. della soluzione tecnica e della quantificazione delle attività. A fronte di una richiesta di MEV l’IA presenterà, entro dieci giorni dalla richiesta, una proposta tecnica in cui saranno indicate: ▪ la soluzione tecnica del problema; ▪ la quantificazione delle attività – espressa in giorni/persona; ▪ la calendarizzazione delle attività. La calendarizzazione dovrà prevedere l’inizio delle attività entro un tempo massimo di 10 giorni successivi all’accettazione del preventivo e l’impegno continuativo delle risorse impiegate. Per progetti di sviluppo di particolare complessità, che richiedono un tempo di conclusione delle attività superiore a 10 giorni solari, i referenti Xx.Xx.Xx. e l’IA potranno concordare modalità specifiche di esecuzione ed inizio delle attività e di monitoraggio. L’attività di MEV include le fasi di analisi, sviluppo, test, collaudo, documentazione e avvio in produzione. Le attività di analisi e sviluppo, fatti salvi gli incontri con tecnici e utenti, possono essere svolte dall’IA in proprie sedi utilizzando un apposito ambiente di test. Al termine di ciascuna fase dovranno essere prodotti i relativi deliverables. Le fasi sono descritte nella tabella seguente: FASE DESCRIZIONE DELIVERABLE Obbligatorietà Analisi Individuazione, attraverso interviste con i referenti stakeholders delle attività di dettaglio da svolgere per l’implementazione delle modifiche Specifiche di Analisi O Sviluppo Realizzazione e implementazione delle funzionalità concordate nella precedente fase di studio e analisi Codice eseguibile Documentazione utente (manuali d’uso) O Test Test di funzionamento delle funzionalità implementate Piano di Test F Collaudo Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle funzionalità implementate con il Personale dell’Amministrazione Verbale di Collaudo F Avvio in Produzione Rilascio Pubblicazione su ambiente di Produzione O La produzione dei deliverable F può essere omessa per attività inferiori a 10 giorni solari. Non rientrano nelle attività di MEV quelle relative a modifiche del contesto normativo, che deve essere garantito come adeguamento del sistema ai nuovi contesti nell’ambito ...
Manutenzione Evolutiva (MEV). La Manutenzione Evolutiva consiste nell’insieme di attività svolte su un’applicazione software pre-esistente per realizzare nuove funzionalità o modificare o cancellare quelle esistenti, sia a seguito di variazioni normative che impattano sull’attività dell’Ente, sia per migliorare gli aspetti funzionali delle applicazioni o comunque per supportare modifiche nei sistemi informativi volte a soddisfare esigenze utente che riguardano funzioni aggiuntive, modificate o complementari al sistema esistente. L’aggiudicatario dovrà effettuare la manutenzione evolutiva entro il tempo massimo di 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di MEV vengono realizzati a seguito di: • introduzione di nuove modalità di gestione del sistema; • introduzione e/o modifiche di norme di legge, decreti legge e regolamenti interni; • introduzione e/o modifiche di xxxxxx organizzative interne; • richieste degli utenti interni e/o esterni; • modifiche, anche massive, a carattere funzionale, alle applicazioni. L’aggiudicatario dovrà descrivere nell’offerta tecnica eventuali ulteriori attività oltre a quelle sopra indicate, che intende attuare, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, al fine di migliorare l’erogazione del servizio e la sua efficacia.

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Clausola risolutiva espressa 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Valutazione sulla produzione complessiva L’intensità della produzione scientifica appare molto buona nell'arco di tempo considerato e le pubblicazioni sono considerate di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori