Inabilità temporanea. Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Socie- tà corrisponde la somma assicurata: 1. integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella to- tale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; 2. al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate. L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione della denuncia e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 17 - “Denuncia del sinistro ed obblighi del- l’Assicurato” -, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente in- viato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Inabilità temporanea. Se l’infortunio l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha come per conseguenza una inabilità un’inabilità temporanea, la Socie- tà corrisponde Società, a partire dall’ottavo giorno da quello di avvenimento dell’in- fortunio, riconosce, la somma assicuratadiaria stabilita in polizza per la prestazione Inabilità temporanea fino ad un massimo di 365 giorni nella misura:
1. integralmente, a) Del 100% per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella to- tale totale incapacità fisica ad di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
2. al b) Del 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate. L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato oL’indennizzo viene effettuato a guarigione avvenuta, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria, in caso di ritardoconformità all’Art. 21 – Denuncia dell’In- fortunio e Obblighi dell’Assicurato, dal giorno della comunicazione della denuncia e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giornidelle Norme che regolano i sinistri. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 17 - “Denuncia del sinistro ed obblighi del- l’Assicurato” -, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente in- viato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.Settore Malattie
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia Ramo 30
Inabilità temporanea. (garanzia valida solo per categoria A dell’Allegato “A”) Se l’infortunio ha come per conseguenza una inabilità temporaneaInabilità Temporanea dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, l’Assicuratore liquida la Socie- tà corrisponde la somma diaria assicurata:
1. : - integralmente, per ogni giorno tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella to- tale totale incapacità fisica ad di attendere alle attività professionali principali e secondarie occupazioni dichiarate;
2. ; - al 50% %, per ogni giorno tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiaratesue occupazioni, o che è andato riacquistando della sua capacità fisica. L’indennità per inabilità temporanea Inabilità Temporanea che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre dal giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione successivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello dell’avvenuta guarigione. Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni300 (trecento) giorni da quello dell’infortunio. Nel caso in cui che l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 17 - “Denuncia del sinistro ed obblighi del- l’Assicurato” -, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente in- viato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanenteprescritto dall’Art.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Inabilità temporanea. (valida solo per Lavoratori Autonomi) Se l’infortunio l’Infortunio ha come conseguenza una inabilità temporaneaInabilità Temporanea, la Socie- tà certificata da un Pronto Soccorso dipendente da un presidio ospedaliero, l’Impresa corrisponde la somma assicurataassicurata nel Modulo di Polizza a partire dal 10° (decimo) giorno successivo a quello dell’Infortunio, come segue:
1. integralmente, a. integralmente per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella to- tale totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarateAttività Professionali principali;
2. b. al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che svolgere solo in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiaratele Attività Professionali. L’indennità L’Indennizzo per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione della denuncia e viene corrisposta Inabilità Temporanea è corrisposto per un periodo massimo di 365 90 (novanta) giorni e con l’applicazione di una Franchigia di 10 (dieci) giorni. Nel La suddetta Franchigia non è applicata nel caso di Ricovero con pernottamento in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’artIstituto di Cura per un periodo continuativo di almeno 14 (quattordici) giorni. 17 - “Denuncia del sinistro ed obblighi del- l’Assicurato” -, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente in- viato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’indennizzo L’Indennità per inabilità temporanea Inabilità Temporanea è cumulabile con quello quella per morte o per invalidità permanenteInvalidità Permanente.
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Samples: Insurance Contract