Regolazione e conguaglio del premio Clausole campione

Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio del Periodo Assicurativo viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.15 - Elementi per il calcolo del premio), e sarà regolato alla fine del medesimo Periodo Assicurativo come segue: Periodo assicurativo Sezione Parametro Premi (come risultanti dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore) 1° periodo (12 mesi) Infortuni RAL effettivamente erogate nel periodo Tasso lordo annuo IPM N. assicurati nel periodo Premio lordo annuo pro-capite 2° periodo (6 mesi) Infortuni RAL effettivamente erogate nel periodo Tasso lordo annuo IPM N. assicurati nel periodo 50% del premio lordo annuo pro-capite Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, la Contraente comunicherà all’Assicuratore, per il tramite del Broker, il valore delle Retribuzioni effettivamente erogate nel Periodo Assicurativo di riferimento. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l’Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. L’Assicuratore, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate, rispettivamente dalla Contraente e dall’Assicuratore, nei termini di cui al precedente Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Si conviene che, ove la Contraente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, l’Assicuratore riconoscerà comunque la piena validità del Contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Regolazione e conguaglio del premio. La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.
Regolazione e conguaglio del premio. La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.
Regolazione e conguaglio del premio. Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale.
Regolazione e conguaglio del premio. 9 Art.9 FORO COMPETENTE 9 Art.10 ONERI FISCALI 9
Regolazione e conguaglio del premio. Art. 4.3 – Disaccordo sulla gestione del sinistro La Società Il Contraente ………………………. ……………………… La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
Regolazione e conguaglio del premio. Entro novanta giorni dal termine del periodo assicurativo si procederà alla regolazione del premio dovuto in via definitiva in base alle segnalazioni pervenute alla Società moltiplicando il numero degli Assicurati in aumento o in diminuzione per il premio concordato per ciascun Assicurato, in proporzione al periodo di copertura. Il conguaglio delle differenze attive o passive risultante dalla regolazione del premio deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Regolazione e conguaglio del premio. Art. 1.22 – Tracciabilità Flussi Finanziari La Società Il Contraente
Regolazione e conguaglio del premio. Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.