INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali: 1 in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 16 CONSEGNE del presente disciplinare, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni e comunque in misura non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall’ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui al suddetto art. 16 del presente disciplinare, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo 2 in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione;
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Samples: Procurement Agreement
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali:
1 in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 16 CONSEGNE 15 del presente disciplinarecapitolato, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni e comunque in misura non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall’ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui al suddetto art. 16 15 del presente disciplinarecapitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo 2 in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara;
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INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali:
1 in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 16 15 CONSEGNE del presente disciplinarecapitolato, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni e comunque in misura non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall’ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui al suddetto art. 16 15 CONSEGNE del presente disciplinarecapitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo 2 in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato” e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, fino al 10% del valore del contratto;
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Samples: Fornitura Di Protesi Fonatorie E Cannule E Accessori Per Pazienti Laringectomizzati
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza 1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive dell’A.ato6 sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali:eventuali giustificazioni.
1 in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna 2. Il Gestore è obbligato ad eliminare nel termine pattuitoindicato nella comunicazione dell’A.ato6, come da artle irregolarità che quest’ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente contratto e dei suoi allegati.
3. 16 CONSEGNE La presentazione di eventuali giustificazioni ovvero di ricorsi non fanno venire meno l’obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste dall’A.ato6 in attuazione del precedente comma, né in nessun caso, l’obbligo di garantire la continuità di servizio.
4. Salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno, e fatte salve le penali previste per le varie fattispecie nell’allegato Disciplinare tecnico, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale, stabilita pari allo 0,02% del fatturato previsto dal Piano Programma Xxxxx, per ogni mese o frazione di esso di ritardo, non giustificato, nell’adempimento degli atti deliberati dalla Conferenza dell’A.ato6.
5. Le penalità previste dal presente articolo, nonché dal Disciplinare tecnico, possono essere applicate dall’A.ato6, trascorso un mese dalla notificazione della penale stessa al Gestore, desumendole direttamente dal deposito cauzionale, che il Gestore dovrà reintegrare secondo quanto stabilito all’art. 40 del presente disciplinare, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 contratto.
6. Restano fermi i diritti degli Utenti di ottenere i pagamenti dei risarcimenti e delle penali per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni e comunque in misura non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall’ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui al suddetto art. 16 l’inottemperanza del presente disciplinare, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo 2 in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione;Gestore a quanto previsto dalla Carta del servizio.
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Samples: Convenzione Di Gestione Del Servizio Idrico Integrato