Variazioni del servizio Clausole campione

Variazioni del servizio. 8.1 WISPI si riserva di modificare le specifiche tecniche del Servizio, provvedendo ad inviare apposita comunicazione al Cliente, con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse. Tale data dovrà essere successiva di almeno 30 giorni rispetto a quella della comunicazione. 8.2 Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto, senza penali, all’atto della notifica di tali modifiche, secondo le modalità di cui all’articolo 2.6, solo qualora tali modifiche comportino un aumento delle tariffe del Servizio o di altri oneri economici a carico del Cliente. In caso di recesso, il Cliente è tenuto al pagamento degli importi maturati. 8.3 Il Cliente potrà richiedere per iscritto modifiche rispetto al Servizio fornito. 8.4 WISPI si riserva di implementare le variazioni richieste dal Cliente entro i necessari tempi tecnici, ferma restando la facoltà di non implementare quanto richiesto nei casi in cui possa comportare danneggiamenti all’integrità del Servizio e al suo corretto funzionamento.
Variazioni del servizio. 1. È esclusa qualsiasi variante e/o modifica del presente contratto in corso di esecuzione, se non nei casi e nei modi espressamente previsti dall’art. 106 CdC. In ogni caso, il Committente avrà facoltà di disporre modifiche al presente contratto sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento. 2. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che ritenesse opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto. 3. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese. 4. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. 5. Qualora sia disposta una modifica del presente contratto, nei casi e nei modi di cui al presente articolo, la stessa potrà essere realizzata esclusivamente con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti. 6. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell’inadempimento o ritardo nell’adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi del presente contratto non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.
Variazioni del servizio. Il fornitore non potrà per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio previsto fatto salvo il caso in cui siano sottoposte al vaglio e all’accettazione della Stazione Appaltante. L’Azienda Sanitaria di Sassari si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di chiedere variazioni ritenute opportune e necessarie per cambiate esigenze della Azienda stessa.
Variazioni del servizio. 1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, come pure di variare l’ambito di tutela della singola polizza. 2. Nei casi previsti dai precedenti commi, le variazioni e le conseguenti regolazioni del premio saranno disciplinate dalle specifiche clausole contenute nella relativa polizza assicurativa. 3. Nel caso in cui la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, trascorsi infruttuosamente 15 giorni dall’invio alla Società di atto di invito ad adempiere, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 16.
Variazioni del servizio. Il committente si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare la richiesta di servizio, in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazione che si possano determinare in particolare riguardo alle richieste dell’utenza (ad esempio, ma solo a titolo esemplificativo, la rideterminazione delle dotazioni nelle singole sezioni, legata ad un diverso numero di bambini accolti o a un diverso tempo di scuola richiesto da un numero significativo di famiglie), ma in ogni caso la variazione economica non potrà essere maggiore del 20% dell’importo del contratto, come previsto nel comma 12 dell’art. 106 del Codice; in tale caso l’aggiudicatario è obbligato ad eseguire quanto richiesto alle stesse condizioni contrattuali.
Variazioni del servizio. L’A.S.P. potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, qua- lora ricorrano le condizioni indicate nella stessa disposizione. Potrà inoltre decidere di erogare direttamente uno dei servizi dedotti in appalto, mediante organizza- zione propria di personale e mezzi. In tal caso l’A.S.P. darà comunicazione ufficiale alla ditta aggiudicata- ria con un preavviso di giorni 60, come pure potrà decidere di incrementare il livello dei servizi offerti. Le prestazioni aggiuntive o l’incremento dei livelli dei servizi, verranno retribuite con lo stesso tratta- mento economico, anche in quota oraria, per le corrispondenti figure professionali di cui l’aggiudicatario si serve per l’adempimento dell’appalto. Il servizio potrebbe essere non richiesto all’atto dell’affidamento o successivamente a seguito di valutazione della A.S.P. n. 1 della Provincia di Teramo e/o per intervento diretto con proprio personale da parte della A.S.P. In tal caso, e anche qualora la Ditta non effettui per qualsivoglia motivo le ore/giorno sopra indicate ovvero indicate nel progetto tecnico. La determinazione delle misure delle variazioni verrà determinata secondo le previsioni di cui all’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Variazioni del servizio. Oltre alle variazioni quantitative di cui al precedente art. 3 e tenuto conto anche del ruolo propositivo e di controllo degli utenti ai sensi del precedente art. 19, la Scuola si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche che possano ritenersi utili al miglior funzionamento e al miglioramento qualitativo del servizio per una maggiore soddisfazione degli utenti e per il miglior andamento in generale delle attività istituzionali della Scuola, nonché si riserva la facoltà di richiedere quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni o modifiche organizzative della Scuola. L’aggiudicatario non ha facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l’approvazione scritta della Scuola varianti nell’esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d’arte, l’aggiudicatario dovrà eseguire quelle prestazioni che la Scuola riterrà necessarie per assicurare la conformità del servizio a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l’entità, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.
Variazioni del servizio. 1. AGEA si riserva, nel corso della durata del contratto, di richiedere alla Società variazioni al contratto secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 311 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazio- ne del D. Lgs. 163/2006”.
Variazioni del servizio. 1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, ed al fine di garantire un servizio sempre rispondente alle mutevoli e diversificate esigenze, di variare e ridefinire le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, nonché chiedere l’espletamento di servizi ulteriori, rispetto a quelli contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del presente contratto. 2. Le variazioni in diminuzione, da comunicarsi con un preavviso di almeno quindici giorni, con conseguente riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito, potranno essere determinate, in via di massima, da interventi legislativi, utilizzo di modalità diverse per l’espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici che rendano, a parere dell’ACI, superflue alcune prestazioni. 3. Nel caso che la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 30.
Variazioni del servizio. IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza del SERVIZIO, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti.