Common use of Inadempimenti e penalità Clause in Contracts

Inadempimenti e penalità. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

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Inadempimenti e penalità. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Direttore Responsabile dell'esecuzione del di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 10.1 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore Responsabile dell'esecuzione del di ciascun singolo contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

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Inadempimenti e penalità. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica Capitolato e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione di carente, tardiva o incompleta esecuzione del contratto nel termine massimo servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine maggiori ed ulteriori danni, potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione applicare all’appaltatore delle penali, l’INVALSI provvederà variabili a recuperare l’importo sulle relative fattureseconda della gravità del caso, ovverocalcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, in alternativacomplessivamente, ad incamerare la cauzione al 10 per la quota parte relativa ai danni subiticento di detto ammontare netto contrattuale. Il RUP, con nota indirizzata al Dirigente, propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penalità non esclude penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la richiesta quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all’appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro soggetto, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l’appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del maggior danno subito a causa suo utilizzo pena la risoluzione del disservizio verificatosicontratto.

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