Common use of Incentivi Clause in Contracts

Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi

Incentivi. La Banca, nella in relazione alla prestazione di Servizi servizi e attività di Investimentoinvestimento, può nel rispetto della legge vigente, potrebbe pagare a a, percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni, o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”incentivi)., allo scopo di accrescere la qualità del servizio reso al Cliente, senza pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale. L’esistenzaLa Banca comunica al Cliente prima della prestazione dei servizi, la in via generale o all’atto dell’acquisto o della sottoscrizione dei singoli strumenti/prodotti finanziari o servizi di investimento, l’esistenza, natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, importo o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi degli eventuali incentivi di natura monetaria e, separatamente, di natura non monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione dei servizi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. attività di investimento I benefici non monetari minori sono descritti dalla Banca in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcoloA tal fine, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costiconsegna al Cliente, oneri e Incentivi preventivamente alla erogazione dei singoli servizi di investimento, specifiche schede prodotto, comprendenti le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagatosopra descritte. In caso di Incentivi continuativiAltresì, con cadenza annuale, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il invia al Cliente una comunicazione riepilogativa di tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Cliente in merito all’importo relazione ai servizi di investimento erogati a suo favore dalla Banca, comprendente anche l’informazione relativa agli incentivi di tipo continuativo, nonché l’ammontare dei pagamenti o dei benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimentocorrisposti alla banca il cui importo non sia stato possibile quantificare esattamente ex ante. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziariSi evidenzia, valutazione di adeguatezzainfine, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza che in materia di investimenti). In particolare, incentivi la Banca: • Banca ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole uno specifico Disciplinare Interno, al fine di presidiare la corretta e costante individuazione degli incentivi pagati/percepiti alla/dalla Banca medesima in conseguenza dell’erogazione dei servizi di investimento e di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Clienteclientela. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, Il predetto documento è a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito disposizione nel sito Internet della Banca, nella Sezione Trasparenza > Documenti e Guide > Documenti > MiFID II.

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Samples: www.bancafucino.it

Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi

Incentivi. La Banca, Banca nella prestazione di Servizi di Investimento, Investimento può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, o - qualora quest’ultimo non possa essere accertato, accertato - il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Con espresso riferimento alle utilità non monetarie, la Banca potrà percepire incentivi sotto forma di fornitura di corsi di formazione attinenti al prodotto finanziario oggetto di collocamento, nonché fornitura di attrezzature tecnologiche il cui utilizzo sia correlato alla gestione dello specifico prodotto. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazionedocumentazione , informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e e/o nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi

Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimentoin conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente potrà percepire o percepire da quest’ultimo, versare compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da quest’ultimo, benefici non monetari un terzo (“Incentivi”). L’esistenzaincentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’e- sistenza, la natura e l’importo dei pagamenti di compensi, commissio- ni o dei beneficiprestazioni, o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal Contratto; b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigentenon ostacoli l’adempimen- to da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcoloEventuali incentivi che, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costisoddisfatte le predette con- dizioni, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati nel periodo dalla Banca, anche in connessione all’attività di riferimento. La Banca ha formalizzato regole assistenza prestata al Cliente successivamente al collo- camento e alla distribuzione di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente, in via generale oppure all’atto del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito conferimento degli ordini e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti)compimento delle singole operazioni. In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative nel servizio di collocamento e procedurali volte nell’attivi- tà di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti fi- nanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanzia- rio) rispetto ad impedire alcune tipologie di commissioni (fissate dalla società emittente od offerente) che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi il Cliente è tenuto a fronte dei servizi prestati corrispondere oppure al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Clienteprezzo stabilito dall’offerente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibilinei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancamentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.

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Samples: images.fineco.it