INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione; f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale; g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'artdell’art. 4, comma 7, 7 della legge 30/12/1991 n.412n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed vietato per il professionista che:
a) abbia Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate dipendenza/convenzionale con il SSN. I medici specialisti operanti Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in branche chirurgiche merito tra il Committente e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case il Fornitore per attività svolte nell’ambito di cura convenzionate programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni concordate di liste d’attesa, all’utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o accreditatead alta intensità tecnologica ed assistenziale , qualora l’azienda nel rispetto della normativa vigente. Qualora i programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato, l’Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non sia risponde in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette ordine a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con la quale è instaurato il rapporto sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;incompatibilità previste dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services, Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'artdell’art. 4, comma 7, 7 della legge 30/12/1991 n.412n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed vietato per il professionista che:
a) abbia Fornitore avere nel proprio organico , in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate dipendenza/convenzionale con il SSN. I medici specialisti operanti Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in branche chirurgiche merito tra il Committente e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case il Fornitore per attività svolte nell’ambito di cura convenzionate programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni concordate di liste d’attesa, all’utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o accreditatead alta intensità tecnologica ed assistenziale , qualora l’azienda nel rispetto della normativa vigente. Qualora i programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato, l’Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non sia risponde in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette ordine a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con la quale è instaurato il rapporto sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;incompatibilità previste dalla normativa vigente.
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Samples: Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Contract for the Regulation of Supply Relationships for Outpatient Specialist Services, Contract for the Regulation of the Supply of Outpatient Specialist Services
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978di- cembre 1e78, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 30/12/1ee1 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Ac- cordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista professio- nista che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero li- bero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionatocon- venzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera li- bera scelta e abbia concorso in una branca diversa diver- sa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro la- voro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole clauso- le normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate conven- zionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti specia- listi operanti in branche chirurgiche e mediche possono pos- sono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora qua- lora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle nel- le strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionaleconven- zionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato discipli- nato dal D.P.R. n.119/88 n.11e/88 e successive modificazioni modificazio- ni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'artdel- l'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 502/e2 e successive successi- ve modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ac- creditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 502/e2 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche speciali- stiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria sani- taria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'artdel- l'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/9922e/ee;
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INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978La Casa di Cura garantisce che l'attività in libera professione, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:
a) abbia un resa da personale medico in rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato di altra forma legale di idonea collaborazione con divieto la Casa di libero esercizio professionale;
b) svolga Cura in forma individuale verrà effettuata al di fuori del normale impegno di servizio. Tale attività, al fine di non contrastare con l'organizzazione istituzionale connessa all'accreditamento, non può globalmente comportare, per ciascun operatore, un volume di attività superiore al 50% di medico quello assicurato per i compiti istituzionali; sarà obbligo della Casa di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri Cura accertarlo. All'atto del ricovero, il cittadino assistito esprime liberamente la propria opzione tra i regimi di libera scelta ricovero consentiti, sottoscrivendo il modello unico di scelta. Copia del modello relativo a ciascun cittadino ricoverato viene rimessa alla Azienda Sanitaria unitamente all’invio della documentazione. Per quanto attiene al comfort alberghiero si rimanda all’articolo 2 del presente contratto. La Casa di Cura comunicherà via pec all’Azienda, a gennaio e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica luglio di ogni anno, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro autonomosubordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. La Casa di Cura si impegna, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, del D.Lgs 276 del 10.09.2003 e all’applicazione del contratto di lavoro vigente al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche momento della sottoscrizione del presente Accordo;
contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Casa di Cura si trovi in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate /o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditateintegrazioni, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di prestazioni specialistiche effettuate in regime libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 incompatibilità con l’attività nelle strutture accreditate e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;relative deroghe.
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INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista L'incarico di medico fiduciario non puo' essere conferito al medico che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;
b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di esercizio libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) eserciti altre attivita' o sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri titolare o compartecipe di libera scelta e abbia concorso quote di imprese che possano configurarsi in una branca diversa dalla pediatriaconflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della Salute;
d) eserciti la Professione medica sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti compagnie armatoriali o strutture sanitarie pubbliche aeree o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordocomunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti;
e) svolga attivita' di medico ambulatoriale, specialista o generico, per conto del Ministero della Salute;
f) svolga attivita' specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della Salute o delle aziende U.S.L.;
g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate Ministero della Salute o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazionile aziende U.S.L.;
h) sia proprietarioiscritto al corso di formazione in medicina generale o ai corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256 e n. 257 del 1991, comproprietarion. 368 del 1999, socion. 277 del 2003 e n. 206 del 2007, azionistafatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico, gestoresalvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della Salute, amministratore, direttore, responsabile sentita la commissione di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende cui al successivo articolo 10 per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;particolari situazioni.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Libero Professionali
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, 1978 n. 833 e dall'artdell'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.41230 dicembre 1991 n. 412, è e' incompatibile con lo svolgimento delle attività attivita' previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che:
a) abbia un sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente dipendente, pubblico o privato privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con divieto di libero esercizio professionaleil Servizio Sanitario Nazionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 decreto del Presidente della Repubblica n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. dell'art 8 del D.L.vo decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502/92 502 e successive modificazioni e integrazioni;
c) eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o societa' anche di fatto che esercitino attivita' che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
d) svolga attivita' di medico di medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2;
e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all'art. 20;
f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole economiche del presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto di interessi;
g) svolga funzioni fiscali nell'ambito dell'Azienda Sanitaria presso la quale svolge attivita' convenzionale;
h) fruisca del trattamento per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
i) operi operi, a qualsiasi titolo titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate operanti in regime di autorizzazione sanitaria convenzione o accreditamento con il SSN; e' consentito esclusivamente lo svolgimento dell'attivita' istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalita' definite a livello regionale;
j) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni;
l) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.
2. La eventuale situazione di incompatibilita' a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, incluso nella graduatoria regionale di cui all'art. 17, deve essere risolta all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
3. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve comunicare all'Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull'incompatibilita'. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' prevista dal presente Accordo comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, come previsto ai sensi dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;36, comma 3.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, 7 della legge 30/12/1991 n.412n. 412/1991 e successiva norme, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:
a) abbia un rapporto in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, nonché secondo quanto previsto dall’accordo Regione-AIOP si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate tipo sanitario con il SSN ai sensi a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria, anche regionale o solo contrattuale tra AIOP e Regione, emanata in occasione della diffusione del D.P.R. n.120/88 virus Covid-19. Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, come integrata dai chiarimenti intervenuti a livello regionale, anche contrattualmente. La Struttura Salus si impegna all’invio all’Azienda Usl di Ferrara (Struttura Controllo Direzionale e successive modificazioniStatistica) dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la stessa struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e, a corredo degli elenchi nominativi, dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico. Dovranno essere altresì trasmessi gli elenchi delle firme depositate di tutto il personale medico, tecnico ed infermieristico, autorizzato alla compilazione della cartella clinica. La Struttura Salus si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale L’AUSL si impegna a qualsiasi titolo fornire all’OPA il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate contrasto con le aziende per l'esecuzione autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di prestazioni specialistiche effettuate conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;convenzione con l’Ente Pubblico.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Prestazioni Di Degenza Ospedaliera E Di Specialistica Ambulatoriale
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'artdell’art. 48 della legge Legge 23 dicembre 1978, n.833, 1978 n. 833 e dall'artdell’art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412Legge 30 dicembre 1991 n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che:
a) abbia un sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente dipendente, pubblico o privato privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con divieto di libero esercizio professionaleil Servizio Sanitario Nazionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'artdell’art. 8 del D.L.vo D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502/92 502 e successive modificazioni e integrazioni;
c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
d) svolga attività di medico di medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2;
e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all’art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all’art. 20;
f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole economiche del presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto di interessi;
g) svolga funzioni fiscali nell’ambito dell’Azienda Sanitaria presso la quale svolge attività convenzionale;
h) fruisca del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
i) operi operi, a qualsiasi titolo titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate operanti in regime di autorizzazione sanitaria convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento dell’attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale;
j) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'artdell’art. 43 della legge n.833/78 8-‐ quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dell'artsuccessive modificazioni e integrazioni;
k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al X.Xxx. 8-ter del D.L.vo 17 agosto 1999 n. 229/99368 e successive modifiche ed integrazioni;
l) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi Fermo restando quanto stabilito nell'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 197831 marzo 2020, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il l'incarico non puo' essere conferito al professionista che:
a) abbia un eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico con il Ministero della Salute o privato sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o societa' anche di fatto che esercitino attivita' che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con divieto di libero esercizio professionaleil Ministero della Salute;
b) svolga attività sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica attivita' con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni societa' armatoriali o di apposito rapporto instaurato ai volo.
2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo e dal richiamato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo del professionista.
3. Ai sensi dell'art. 827, comma 53, dell'Accordo Collettivo Nazionale del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilita' o di incompatibilita' fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall'art. 38, comma 3, lettera e) sia proprietariodell'Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, comproprietariosu circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, socioe' adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, azionistaove ne ravvisi la necessita', gestoreprima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, amministratoreper la certezza delle situazioni ed a tutela del professionista, direttorepuo' richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilita' o anche direttamente al professionista ambulatoriale, responsabile da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;audizione personale.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, 7 della legge 30/12/1991 n.412n. 412/1991 e successiva norme, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:
a) abbia un rapporto in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, nonché secondo quanto previsto dall’accordo Regione-AIOP si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate tipo sanitario con il SSN ai sensi a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria, anche regionale o solo contrattuale tra AIOP e Regione, emanata in occasione della diffusione del D.P.R. n.120/88 virus Covid-19. Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, come integrata dai chiarimenti intervenuti a livello regionale, anche contrattualmente. Quisisana si impegna all’invio all’Azienda Usl di Ferrara (Struttura Controllo Direzionale e successive modificazioniStatistica) dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la stessa struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e, a corredo degli elenchi nominativi, dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico. Dovranno essere altresì trasmessi gli elenchi delle firme depositate di tutto il personale medico, tecnico ed infermieristico, autorizzato alla compilazione della cartella clinica. Quisisana si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o accreditate ai sensi dell'artintegrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi L’AUSL si impegna a qualsiasi titolo fornire a Quisisana il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate contrasto con le aziende per l'esecuzione autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di prestazioni specialistiche effettuate conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;convenzione con l’Ente Pubblico.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Prestazioni Di Degenza Ospedaliera E Di Specialistica Ambulatoriale
INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi Fermo restando quanto stabilito nell'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 197831 marzo 2020, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista l'incarico non puo' essere conferito al medico che:
a) abbia un rapporto svolga attivita' di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato medico fiduciario convenzionato con divieto di libero esercizio professionaleil Ministero della salute;
b) svolga attività eserciti attivita' che configurino conflitto di medico interessi con il rapporto di medicina generale convenzionatolavoro con il Ministero della Salute o sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o societa' anche di fatto che esercitino attivita' che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica attivita' con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni societa' armatoriali o di apposito rapporto instaurato ai volo.
2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo e dal richiamato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo del medico ambulatoriale.
3. Ai sensi dell'art. 827, comma 53, dell'Accordo Collettivo Nazionale del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
h31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' comporta la decadenza dell'incarico convenzionale solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilita' o di incompatibilita' fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall'art. 38, comma 3, lettera e) sia proprietariodell'Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, comproprietariosu circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, socioe' adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, azionistaove ne ravvisi la necessita', gestoreprima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, amministratoreper la certezza delle situazioni ed a tutela del medico, direttorepuo' richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilita' o anche direttamente al medico ambulatoriale, responsabile da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;audizione personale.
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