INDENNITA’ IN CASO DI MORTE Clausole campione

INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. Le strutture sindacali potranno attivare delle polizze per i propri operatori/operatrici a copertura del rischio morte. L’entità delle polizze deve essere omogenea per tutti i soggetti interessati e deve essere prevista nel Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo di ciascuna Struttura.
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. In caso di morte del lavoratore spetterà al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado l'indennità di anzianità, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel 1° comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Il teatro potrà richiedere che la vivenza a carico sia provata mediante atto di notorietà a norma di legge.
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli art. 39 e 40 (preavviso e trattamento di fine rapporto) vengono corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 c.c..
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli art. 55 e 57 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall’impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. In caso di morte del lavoratore le indennità dovute in conseguenza della risoluzione del rapporto, compresa quella sostitutiva del preavviso, devono corrispondersi agli aventi diritto.
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. 1. In caso di morte del lavoratore si applica l'articolo 2122 del C.C. che regola la materia.
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. In caso di morte del dirigente le indennità spettanti in conseguenza della risoluzione del rapporto, compresa quella sostituitiva del preavviso, dovuta in base all'ultimo comma dell'art. 2118 del c.c., come per il caso di licenziamento, debbono essere corrisposte - secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. - al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del dirigente, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. 15 26. ANZIANITA' CONVENZIONALE 16 27. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 16 28. ASPETTATIVA 17
INDENNITA’ IN CASO DI MORTE. In caso di morte del lavoratore spetterà: