Rischio morte. Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Rischio morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato ad eccezione delle ipotesi previste all’articolo 20 – “Limitazioni ed esclusioni”.
Rischio morte. Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Eurovita, a parziale deroga dell’art. 11 (Prestazioni Assicurate) liquiderà ai Beneficiari la sola riserva matematica, qualora il decesso dell’Assicurato:
a) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto
b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sin- drome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere pre- stata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto; - stato di ubriachezza/ebbrezza: • qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; • in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato derivi da: - infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto; - shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto; - una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerpera- li, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucello- si, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mon...
Rischio morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. garantisce, per ciascun assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A..
Rischio morte. Non rileva ai fini della garanzia l’eventuale cambiamento di professione dell’Aderente.
Rischio morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o dei Beneficiari; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dall’Assicurato a fatti di guerra o missioni di pace, salvo che non derivino da obblighi ver- so lo Stato italiano. In questa caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione; - professione che comporti una maggiorazione di rischio (quali le professioni che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, ecc.) e che, seppur praticata al momento della sottoscrizione del contratto non venga dichiarata; - attività sportiva che comporti una maggiorazione di rischio (quale pilotaggio aereo, deltaplano, paracadutismo, alpinismo, nuoto subacqueo, motorismo, pugilato ed attività analoghe) e dichiarata come non praticata al mo- mento della sottoscrizione del contratto o intrapresa, senza averne data comunicazione a Poste Vita S.p.A., successivamente a tale momento.
Rischio morte. Non rilevano ai fini della Assicurazione né il luogo dove avviene il Sinistro né l’eventuale cambiamento di professione dell’As- sicurato.
Rischio morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 3.6. Si rinvia all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia. Mod. 10117 - 10/2019 In caso di commorienza dell’assicurato e del proprio coniuge/unito (senza che sia possibile stabilire quale dei due sia morto prima, ai sensi dell’art. 4 del codice civile), nella copertura base è garantito il raddoppio del capitale assicurato (totale o residuo) ai beneficiari legittimi AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (+00) 00 000000 - Fax (+00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Rischio morte. Il rischio di morte è coperto, nell’arco della durata contrattuale pattuita, qualunque possa esserne la causa, salvo le limitazioni e le esclusioni previste dal seguente articolo 7. Tuttavia, per evitare la possibilità di successive legittime contestazioni, che potrebbero anche pregiudicare il diritto degli aventi diritto di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato, è di fondamentale importanza che le dichiarazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, che costituiscono parte integrante del contratto, siano complete, precise e veritiere.
Rischio morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce, per ciascun assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 4 Sez. 3 della presente polizza. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.