Common use of Inderogabilità dei termini di esecuzione Clause in Contracts

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

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Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe dell'inizio costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento • l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d. • il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. tempo necessario per l'espletamento l’espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato Capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento • le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appaltostessi soggetti; g. • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; h. • le sospensioni disposte dalla Stazione appaltanteAppaltante, dal direttore Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. • le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo dell’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, fino alla relativa revoca.

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Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acquao l’approvvigionamento dei materiali che devono essere stati già tutti predisposti; b. adempimento - l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale speciale; - le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o dal capitolato generale d’appaltogli inadempimenti degli stessi soggetti; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; g. - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. - le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

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Samples: www.hlservizicloud.it

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe dell'inizio costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove su sui campioni, di sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale capitolato; le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o dal capitolato generale d’appaltogli inadempimenti degli stessi soggetti; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP Responsabile dei Lavori per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca248.

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Samples: www.aocz.it

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma cronoprogramma esecutivo o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazioneesecuzione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove su sui campioni, di sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale speciale; le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o dal capitolato generale d’appaltogli inadempimenti degli stessi soggetti; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. le sospensioni disposte dallo SPRESAL e/o dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante (es. interferenze), se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali.

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Samples: www.comune.sorrento.na.it

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. • il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento • l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione • l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d. • il tempo necessario per l'esecuzione di prove su sui campioni, di sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. • il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento • le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appaltostessi soggetti; g. • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. • le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavoridalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. • le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

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Samples: www.provincia.siena.it

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe dell'inizio costituiscono motivo di dilazione dei termini dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. ⮚ il ritardo nell'installazione nella installazione del cantiere e nell'allacciamento nell’allacciamento alle reti tecnologiche tec- nologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell'acquadell’acqua; b. adempimento ⮚ l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL ri- scontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria sa- nitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione ⮚ l’esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore l’Appaltatore ritenesse di dover do- ver effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL Direzione dei Lavori o espressamente e- spressamente approvati da questa; d. ⮚ il tempo necessario per l'esecuzione l’esecuzione di prove su sui campioni, di sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. ⮚ il tempo necessario per l'espletamento l’espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto⮚ le eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g. ⮚ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e l’Appaltatore ed il proprio personale dipendente; h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

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Samples: www.ospedaleniguarda.it

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento b)l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione c)l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d. d)il tempo necessario per l'esecuzione di prove su sui campioni, di sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. e)il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento f)le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appaltostessi soggetti; g. g)le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. . h)le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 36-bis, comma 1, della Legge n°248 del Decreto n. 81 04 agosto 2006. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né per l’eventuale risoluzione del 2008, fino alla relativa revocaContratto ai sensi dell’articolo 19.

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Samples: www.provincia.pc.it

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe 1.Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento b)l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione c)l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d. d)il tempo necessario per l'esecuzione di prove su sui campioni, di sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. e)il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appaltof)le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g. g)le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. . h)le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavoridalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2.Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3.Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19.

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Samples: www.comune.palmanova.ud.it

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe dell'inizio costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento • l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d. • il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. tempo necessario per l'espletamento l’espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale Speciale o dal capitolato Capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento • le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appaltostessi soggetti; g. • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; h. • le sospensioni disposte dalla Stazione appaltanteAppaltante, dal direttore Direttore dei lavoriLavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. • le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo dell’art. 14 del Decreto D.lgs. n. 81 del 200881/2008, fino alla relativa revoca.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Invernale Delle Strade Comunali Comprensivo Dello Sgombero Neve Di Strade E Piazze Comunali – Triennio 2018/2021

Inderogabilità dei termini di esecuzione. 1. Non sono concesse proroghe costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: a. • il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b. adempimento • l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c. esecuzione • l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d. • il tempo necessario per l'esecuzione di prove su sui campioni, di sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; e. • il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g. • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h. . • le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i. • le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 36-bis, comma 1, del Decreto decreto-legge 4 luglio 2006, n. 81 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 20084/8/2006, fino sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla relativa revocaStazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

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Samples: www.cbsc.it