ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dei 4/5 dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.”
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1 L’anticipazione del prezzo – ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., sarà corrisposta all’appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98 del 20 agosto 2013, sarà corrisposta all’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, applicando le disposizioni di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010.
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09.08.2013 n° 98 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. A tal fine si applicano le disposizioni di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010.
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Art. 18/A Revisione prezzi
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Il contraente può richiedere l’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% del valore del contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Dlgs 1/9/1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Dlgs. 1/9/1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sull’importo contrattuale.