INDICE DEI GRAFICI Clausole campione

INDICE DEI GRAFICI. Grafico 1 – Istanze di contributo presentate/percentuale 28 Grafico 2Lavoratori interessati dagli interventi previsti nelle istanze presentate: percentuale 28 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 7/2022/G Grafico 3 – Ore di lavoro in rimodulazione previste nei progetti presentati: percentuale 29 Grafico 4 – Importo previsto nelle istanze presentate: percentuale 29 Grafico 5 – Istanze di contributo ammesse: percentuale 31 Grafico 6 – Istanze di contributo ammesse/istanze presentate 31 Grafico 7 – Lavoratori ammessi alla formazione: percentuale 31 Grafico 8 – Lavoratori ammessi alla formazione/lavoratori inseriti nei progetti presentati 32 Grafico 9 – Ore di lavoro in rimodulazione dei progetti ammessi: percentuale 32 Grafico 10 – Ore di lavoro in rimodulazione dei progetti ammessi/ore di lavoro in rimodulazione dei progetti presentati 32 Grafico 11 – Importo autorizzato: percentuale 33 Grafico 12 – Importo previsto nei progetti ammessi/importo previsto nei progetti presentati 33 Grafico 13 – Istanze non ammesse: percentuale 34 Grafico 14 – Istanze sospese: percentuale 35 Grafico 15 – Istanze di contributo rinunciate: percentuale 36 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 7/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 7/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 7/2022/G 8 Composta dai magistrati: Alfonso D’AMICO, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXX
INDICE DEI GRAFICI. Grafico n. 1 –Fondo di sostegno: risorse comunali, regionali e statali 50 Grafico n. 2 –Fondo di sostegno: riparto nazionale delle risorse comunali, regionali e statali 50 Grafico n. 3 – Totale dotazione Fondo inquilini morosi incolpevoli (anni 2014-2019) . 56 Grafico n. 4 –Ripartizione dotazione Fondo inquilini morosi incolpevoli (anni 2014-2019) 56 Grafico n. 5 - Fondo di sostegno: disponibilità totale, risorse assegnate e fabbisogno riscontrato 74 Grafico n. 6 - Fondo di sostegno: richieste pervenute e numero contributi assegnati ai comuni 76 Grafico n. 7 - Fondo di sostegno: importo medio del contributo 76 Grafico n. 8 - Fondo di sostegno: distribuzione nazionale dell’importo medio del contributo 77 Grafico n. 9 - Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: tipologia dei beneficiari 79 Grafico n. 10 - Monitoraggio Fondo sostegno per l’accesso all’abitazione in locazione: importo medio del contributo per Regione 86 Grafico n. 11 - Monitoraggio Fondo inquilini morosi incolpevoli: caratteristiche sociali dei nuclei familiari beneficiari dei contributi 89 Grafico n. 12 –Le ricadute delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli utilizzate negli anni 2014-2019 89 Grafico n. 13 –Distribuzione per Regione dei provvedimenti di sfratto emessi dal 2014 al 2018 91 Grafico n. 14 – Distribuzione per Regione degli sfratti eseguiti dal 2014 al 2018 92 Tabella n. 1 – Normativa regionale Fondo di sostegno per l’accesso alle Abitazioni in locazione-ammisibilità al contributo 118 Tabella n. 2 – Normativa regionale Fondo di sostegno per l’accesso alle Abitazioni in locazione- modifiche alla normativa nazionale 129 Tabella n. 3 – Normativa regionale in materia di Fondo inquilini morosi incolpevoli 131 Tabella n. 4 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 14.05.2014 134 Tabella n. 5 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 05.12.2014 135 Tabella n. 6 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 19.03.2015 136 Tabella n. 7 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 30.03.2016 137 Tabella n. 8 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 01.08.2017 138 Tabella n. 9 – Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 31.05.2018 139 Tabella n. 10 - Ripartizione fra le Regioni del Fondo inquilini morosi incolpevoli d.m. 23.12.2019 140
INDICE DEI GRAFICI. Grafico 1 - Numero ambiti finanziati nel 2013 93 Grafico 2 - Numero ambiti finanziati nel 2014 94 Grafico 3 - Numero ambiti finanziati nel 2015 95 la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
INDICE DEI GRAFICI. Grafico 1 - Stanziamenti anni 2014-2017 32 Grafico 2 - Impegni totali – pagamenti totali – residui finali 33 Grafico 3 - Andamento risorse stanziate e risorse autorizzate – quinquennio 2013-2017 .............................................................................................................. 34 Grafico 4 - Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti per macro-area geografica – 2015 37 Grafico 5 - Importi richiesti e importi autorizzati 2015 – XXXX 00 Xxxxxxx 0 - XXXX XXXXXXXX – Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti – 2015 ............................................................................................................... 41 Grafico 7 - Importi richiesti e importi autorizzati 2015 – XXXXXX 00 Xxxxxxx 0 - XXXX XXXXXX - Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti – 2015 .................................................................................................................. 42 Grafico 9 - Importi richiesti e importi autorizzati 2015 – SUD E ISOLE 43 Grafico 10 - CASO SARDEGNA - Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti – 2015 ............................................................................................................... 43 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 1/2019/G Grafico 11 - Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti per macro-area geografica – 2015 44 Grafico 12 - Importi richiesti e importi autorizzati 2016 – NORD 48 Grafico 13 - CASO XXXXXX XXXXXXX - Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti – 2016 48 Grafico 14 - Importi richiesti e importi autorizzati 2016 – XXXXXX 00 Xxxxxxx 00 - XXXX XXXXXXX - Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti – 2016 ............................................................................................................... 50 Grafico 16 - Importi richiesti e importi autorizzati 2016 – SUD E ISOLE 51 Grafico 17 - CASO SICILIA - Percentuale degli importi autorizzati sui richiesti – 2016 ................................................................................................................. 51 Grafico 18 - Percentuale istanze in lavorazione su pervenute 2015 – NORD 57 Grafico 19 - Percentuale istanze in lavorazione su pervenute 2015 – CENTRO 57 Grafico 20 – Percentuale istanze in lavorazione su pervenute 2015 – SUD E ISOLE . 58 Grafico 21 – Percentuale istanze in lavorazione su pervenute 2016 – NORD 61 Grafico 22 – Percentual...
INDICE DEI GRAFICI. Grafico 1 - Superficie utilizzata a biologico, evoluzione negli anni 2014-2020 24 Grafico 2 - Incidenza della spesa biologica sull’agroalimentare totale – anno 2020 36 Grafico 3 - Distribuzione della spesa biologica per comparto – anno 2020 36 Grafico 4 - Rapporto tra pagato sul p.g. 02 e massa spendibile, anni 2016-2021 41 Grafico 5 - Rapporto tra somma del pagato sui xx.xx. 02 e 083 e massa spendibile, anni 2016-2021 44 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G 8 II Collegio Adunanza del 31 marzo 2022 e Camera di consiglio del 31 marzo 2022 Presieduta dal Presidente aggiunto Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX Composta dai magistrati: XXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX
INDICE DEI GRAFICI. Grafico 1 - Importo riscosso/totale netto affidato al 31 dicembre 2015 57 Grafico 2 - Confronto uffici giudiziari - Equitalia giustizia 72 INDICE DELLE FIGURE Figura n. 1 - Equitalia giustizia - organigramma dal 1° luglio 2016 28 Figura n. 2 - Organigramma del personale di Equitalia giustizia della U.O. - Gestione crediti di giustizia al 31 dicembre 2015 28 Figura n. 3 - Processo recupero crediti di giustizia 33
INDICE DEI GRAFICI. Grafico 1 - Macro-indicatore M1: popolazione servita dai gestori del panel per area geografica 28 Grafico 2 - Dettaglio cronoprogramma delle fasi di attuazione dell’intervento 31 Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 32/2023/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 32/2023/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 32/2023/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 32/2023/G Composta dai magistrati:

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: