Common use of Indumenti di lavoro Clause in Contracts

Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indumenti di lavoro. Il 1. Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, lavoro e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, eccetc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Appears in 1 contract

Samples: Employment Agreement

Indumenti di lavoro. Il 1. Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data garantita la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo stabilimento. Il lavoratore deve, inoltre, essere messo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. 2. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorvegliantisorve- glianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indumenti di lavoro. Il Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, lavoro e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda l’azienda richieda che taluni lavoratori (( ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, eccetc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro