Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indumenti di lavoro. Il 1. Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, lavoro e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, eccetc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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Samples: Employment Agreement
Indumenti di lavoro. Il 1. Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data garantita la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo stabilimento. Il lavoratore deve, inoltre, essere messo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
2. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorvegliantisorve- glianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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Indumenti di lavoro. Il Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, lavoro e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda l’azienda richieda che taluni lavoratori (( ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, eccetc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro