Informazione sui rischi, Clausole campione

Informazione sui rischi,. Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende: Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxx00.xxx, Istituto Ortopedico Rizzoli: xxxx://xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxxxx- prevenzione-e-protezione, Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Informazione sui rischi,. L’AUSL di Bologna, come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx raggiungibile anche da IL POLICLINICO CHI SIAMO - PER LE IMPRESE – argomenti correlati - articolo 26) e restituzione del DUVRI debitamente compilato e sottoscritto; La ditta dovrà presentare una Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici. Alla ditta aggiudicataria, allegato al contratto d’appalto, verrà consegnato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.). Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Informazione sui rischi,. Il cliente prende atto che gli Attivi, le categorie d’inve- stimento e i mercati in grado di produrre utili di capitale offrono maggiori opportunità di guadagno, ma implicano al contempo maggiori rischi. Gli investimenti con un mag- gior rischio di credito, i prodotti derivati o strutturati (per natura complessi), come pure gli investimenti nei mercati emergenti (tendenzialmente più volatili rispetto a quelli sui mercati maturi e potenzialmente esposti ad un rischio di liquidità/vendita e della controparte) presentano un livello di rischio superiore, ma anche opportunità di guadagno più consistenti. Inoltre, i collocamenti di monete diverse da quella di riferimento soggiacciono alle fluttuazioni dei corsi di cambio. Nel quadro del prestito di titoli (“Securities lending”), il Gestore – Credit Suisse AG ovvero Credit Suisse (Svizzera) AG – agisce come mutuatario di titoli a proprio nome e per proprio conto e quindi come controparte (principal). In questo caso il pieno diritto (proprietà, competenza giuridica o un diritto assimilabile alla proprietà) sui titoli, compresi i diritti accessori, passa a Credit Suisse AG ovvero Credit Suisse (Svizzera) AG per l’intera durata del prestito. Contestualmente, la Compagnia acquisisce nei confronti di Credit Suisse AG ovvero Credit Suisse (Schweiz) AG il diritto alla restituzione di titoli di pari genere, qualità e quantità, e matura il diritto ad un provento (la cosiddetta Nel caso di un’eventuale procedura d’insolvenza a carico di Credit Suisse AG ovvero Credit Suisse (Svizzera) AG, la pretesa al recupero dei titoli prestati non può essere fatta valere nei confronti della massa fallimentare (insussistenza del diritto di separazione secondo l’art. 37d cpv 1 congiun- tamente all’art. 16 della Legge sulle banche LBCR14. Nei confronti della massa fallimentare potrebbe essere fatto valere soltanto un credito pecuniario corrispondente al valore dei titoli prestati, che non beneficia di alcun privilegio e non gode della garanzia dei depositi (art. 37h LBCR). Per tenere in debita considerazione queste circostanze, è stato costituto un deposito globale separato dal patrimonio della banca in cui saranno detenuti titoli a garanzia del diritto di restituzione in relazione alla polizza Life Portfolio Italy. Il valore di questo deposito globale corrisponde al valore com- merciale di almeno tutti i titoli concessi in prestito, cosicché possa essere garantita, nel caso di un eventuale fallimento di Credit Suisse AG ovvero Credit Sui...
Informazione sui rischi,. Il cliente prende atto che gli Attivi, le categorie d’inve- stimento e i mercati in grado di produrre utili di capitale offrono maggiori opportunità di guadagno, ma implicano al contempo maggiori rischi. Gli investimenti con un mag- gior rischio di credito, i prodotti derivati o strutturati (per natura complessi), come pure gli investimenti nei mercati emergenti (tendenzialmente più volatili rispetto a quelli sui mercati maturi e potenzialmente esposti a un rischio di liquidità/vendita e della controparte) presentano un livello di rischio superiore, ma anche opportunità di guadagno più consistenti. Inoltre, i collocamenti di monete diverse da quella di riferimento, soggiacciono alle fluttuazioni dei corsi di cambio. Questo elenco dei rischi è solo rappresentativo e non esaustivo; la performance del portafoglio può essere influenzata anche da altri rischi o solamente da alcuni di quelli menzionati, a seconda del profilo d’investimento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).