INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO Xxxxxxxx e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata “garanzia provvisoria”, di €32.543,62, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fi- deiussione. a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispetti- ve attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, non- ché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione ap- paltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori; f) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organi- smi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della se- rie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego- lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.; g) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore econo- mico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. h) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; i) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo; j) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; k) L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per la copertura la copertura dei seguenti rischi: 1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale; 2. estensione di garanzia di € 1.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitro- fi (e/o preesistenti); 3. responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00.
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Samples: Bando Di Gara
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO Xxxxxxxx e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata “garanzia provvisoria”, di €32.543,62, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fi- deiussione.ALL'APPALTO
a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispetti- ve attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, non- ché nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della del- la stazione appaltante;
d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione ap- paltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori;
f) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organi- smi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della se- rie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego- lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.;
g) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore econo- mico eco- nomico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti pre- scritti dalle norme vigenti.
h) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
i) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo;
j) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità e per la copertura la copertura dei seguenti rischi:
1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale;
2. estensione di garanzia di € 1.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitro- fi (e/o preesistenti);
3. responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto.
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Samples: Bando Di Gara
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO ALL'APPALTO
III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata “garanzia provvisoria”, ga- ranzia di €32.543,62, € 61.800,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 dell’art.75 del D.Lgs. n. 50/2016“ Codice dei Contratti”, sotto forma di cauzione o fi- deiussione.
a) fidejussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti ga- rantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) . La garanzia fideiussoriafideiussione, a scelta dell'appaltatore dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie bancaria o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispetti- ve attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari interme- diari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993°Settembre , n. 385n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio Febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
c) n.58 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, non- ché nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) La garanzia deve ; avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta), 180) e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare . Inoltre la garanzia, su richiesta della stazione ap- paltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredataprovvisoria deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a pena di esclusionerichiesta del concorrente, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fideiusso- ria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, contratto di cui all’art. 103 all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario163/2006, valida fino al collaudo dei lavori;
f) Ai sensi dell’art. 93A norma dell’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e “Codice dei Contratti” la cauzione provvisoria è ridotta del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 50% per cento per gli operatori economici ai le Imprese alle quali venga rilasciata, rilasciata da organi- smi accreditatiorganismi accreditati , ai sensi delle norme europee euro- pee della serie UNI CEI EN en 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema si- stema di qualità conforme alle norme europee della se- rie serie UNI CEI ISO9000ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con In tal caso deve esse- re prodotta la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego- lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001relativa certificazione. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.;
g) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore econo- mico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
h) Le fideiussioni I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività produttive con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
i) Decreto 12/03/2004 n.123. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta predet- ta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo;
j) . L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura di cui all’art..113 del “Codice dei Contratti” e nei modi previsti dall’artdall’art.75 dello stesso “ Codice” e dell’art.123 del “ Regolamento”. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) L’esecutore dei lavori deve prestareL’aggiudicatario dovrà stipulare, altresì, ai sensi dell’art. 129 del Codice e dell’art. 125 del Regola- mento, una polizza assicurativa che tenga indenne la garanzia Stazione Appaltante da tutti i rischi di cui all’artesecu- zione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 103- coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione to- tale o parziale di impianti ed opere, comma 7anche preesistenti, del D.Lgsche si potranno verificare nel corso di esecu- zione lavori. n. 50/2016, per la copertura la copertura dei seguenti rischi:
1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale La somma assicurata è pari all’importo contrattuale;
2. estensione di garanzia di € 1.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitro- fi (e/o preesistenti);
3. del contratto; - assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale sarà pari a 5.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavo- ri risultante dal relativo certificato. In caso di raggruppamenti temporanei costituiti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con un massimale pari ad € 500.000,00responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice.
III.1.2) Principali Modalita’ di Finanziamento e di Pagamento
III.1.3) Ai sensi dell’art.133 del Codice non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del c.c..
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Samples: Appalto Per L’esecuzione Dei Lavori
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO Xxxxxxxx e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata “garanzia provvisoria”, di €32.543,62, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fi- deiussione.ALL'APPALTO
a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispetti- ve attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, non- ché nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della del- la stazione appaltante;
d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione ap- paltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori;
f) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organi- smi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della se- rie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego- lamento re- golamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma nor- ma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma nor- ma UNI ISO/TS 14067.;
g) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore econo- mico eco- nomico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti pre- scritti dalle norme vigenti.
h) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
i) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo;
j) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità e per la copertura la copertura dei seguenti rischi:
1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale;
2. estensione di garanzia di € 1.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitro- fi (e/o preesistenti);
3. responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto.
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Samples: Bando Di Gara
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO ALL’APPALTO
III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata “garanzia provvisoria”, di €32.543,62, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai richieste Cauzione a corredo dell’offerta Ai sensi dell’art. 93 75, del D.Lgs. n. 50/2016n° 163/2006, all’offerta dei concorrenti deve essere allegata una cauzione provvisoria, da prestare anche sotto forma di cauzione o fi- deiussione.
a) La cauzione può essere costituitafidejussione, a copertura di una eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. L’importo della cauzione è pari al due per cento (2%) dell’importo totale del servizio indicato precedentemente, corrispondente alla somma di € 1.280,00 (Euro milleduecentottanta/00), da costituire a scelta dell’offerentedell’offerente come appresso specificato: • mediante assegno circolare, in contanti non trasferibile, intestato alla Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), o bonifico bancario, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate; inoltre la cauzione deve essere accompagnata da una dichiarazione resa da una compagnia di assicurazione o da un istituto bancario o da una società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolge in via esclusiva ovvero prevalente attività di rilascio di garanzie ed a titolo ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente l’impegno a rilasciare nei confronti del concorrente ed in favore della Stazione Appaltante, in caso di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) La aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoriafidejussoria per l’esecuzione del contratto; • in forma di fidejussione, a scelta dell'appaltatore esclusivamente in originale e con firma del garante autenticata da notaio, può essere del tipo bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispetti- ve attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la Società di Intermediazione Finanziaria che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, non- ché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione ap- paltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a intende rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione fidejussoria deve dimostrare di possedere l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori;
f) Ai sensi dell’art. 9375, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006, n. 50/20165, l'importo l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, cauzione ovvero garanzia fidejussoria è ridotto del 50 50% per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organi- smi accreditati, ai sensi delle norme europee i concorrenti in possesso della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della se- rie serie UNI CEI ISO9000. L'importo ISO 9000, ovvero della garanzia dichiarazione della presenza di elementi significativi e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per centotra loro correlati di tale sistema, anche cumulabile con la riduzione resa da organismi di cui al primo periodo, per gli operatori economici certificazione; in tal caso il possesso della certificazione ovvero della dichiarazione deve essere attestata nella domanda di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del rego- lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067D.P.R. 445/2000.;
g) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore econo- mico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
h) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
i) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo;
j) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per la copertura la copertura dei seguenti rischi:
1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale;
2. estensione di garanzia di € 1.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitro- fi (e/o preesistenti);
3. responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO Xxxxxxxx e garanzie richieste: L’offerta L’IPA precisa che la sottoscrizione del concorrente deve essere corredata presente Disciplinare costituisce esplicita dichiarazione da una garanziaparte dell’IMPRESA, denominata “garanzia provvisoria”mediante invio della propria offerta, di €32.543,62essere in possesso di tutte le certificazioni ed autorizzazioni previste dalle norme di legge in vigore per ogni aspetto della propria attività. L’IMPRESA dichiara di poter fornire all’IPA in qualunque momento e per qualunque motivo vengano richiesti, pari copia di dette certificazioni, sollevando in tal modo l’IPA, da ogni responsabilità nell’ipotesi che quest’ultima dichiarazione non rispondesse al 2% dell’importo complessivo dell’appaltovero. In particolare, costituitapresentando la propria offerta, l’IMPRESA implicitamente dichiara:
a) di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel presente Disciplinare;
b) di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria a norma di legge per l’espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto del presente Disciplinare;
c) di poter fornire all’IPA copia conforme del Certificato Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
d) che non si trova in situazione di controllo diretto, sia come controllante, sia come controllata, con alcuna altra IMPRESA concorrente (diversamente dovrà essere indicata la denominazione, ragione sociale e sede di tale IMPRESA controllante/controllata);
e) che non sussistono a carico dei suoi dirigenti, ovvero nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare, le cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006. L’IPA si riserva la facoltà di richiedere, in corso d’opera, alla DITTA AGGIUDICATARIA ulteriori documenti richiesti dalle leggi in vigore ed ai sensi dell’art. 93 46 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016163/2006 ed ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, sotto forma con facoltà di cauzione o fi- deiussione.
a) La cauzione può essere costituitaassegnare un termine perentorio, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso entro cui le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano concorrenti dovranno far pervenire le rispetti- ve attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, non- ché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione ap- paltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
e) La garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria, è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino al collaudo dei lavori;
f) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organi- smi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della se- rie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del rego- lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.;
g) N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore econo- mico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
h) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
i) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo;
j) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per la copertura la copertura dei seguenti rischi:
1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale;
2. estensione di garanzia di € 1.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitro- fi (dette precisazioni e/o preesistenti);
3. responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
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