Informazioni Riservate. 21.1. Sono considerate riservate le informazioni relative ai contenuti del Contratto o di singole sue parti, inclusi a fini puramente esemplificativi e non esaustivi i dati del Cliente, del Mobility Manager e degli Utilizzatori, la documentazione contrattuale, i dati identificativi delle Carte (“Informazioni Riservate”). 21.2. Costituisce un obbligo del Mobility Manager e dell’Utilizzatore non divulgare le Informazioni Riservate riguardanti Telepass né trasmetterle a terzi o comunque non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per l’utilizzo delle Carta in conformità con il Contratto. 21.3. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione per le informazioni: (i) di dominio pubblico al tempo in cui sono state acquisite dal Cliente; (ii) divulgate o divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili al Cliente; (iii) la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento o dall’attuazione di provvedimenti della pubblica Autorità.
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Informazioni Riservate. 21.1. Sono considerate riservate le informazioni relative ai contenuti del Contratto o di singole sue parti, inclusi a fini puramente esemplificativi e non esaustivi i dati del Cliente, del Mobility Manager e degli Utilizzatori, la documentazione contrattualecontrattuale e precontrattuale, i dati identificativi delle Carte (“Informazioni Riservate”).
21.2. Costituisce un obbligo del Mobility Manager e dell’Utilizzatore non divulgare le Informazioni Riservate riguardanti Telepass né trasmetterle a terzi o comunque non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per l’utilizzo delle Carta in conformità con il Contratto.
21.3. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione per le informazioni:
(i) di dominio pubblico al tempo in cui sono state acquisite dal Cliente;
(ii) divulgate o divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili al Cliente;
(iii) la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento o dall’attuazione di provvedimenti della pubblica Autorità.
21.4. L’obbligo di riservatezza previsto dovrà essere osservato dal Cliente, dal Mobility Manager e dall’Utilizzatore per tutta la durata del Contratto, come pure successivamente alla cessazione dello stesso. S o c i e t à p e r a z i o n i
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Informazioni Riservate. 21.1. Sono considerate riservate le informazioni relative ai contenuti del Contratto o di singole sue parti, inclusi a fini puramente esemplificativi e non esaustivi i dati del Cliente, del Mobility Manager e degli Contratto n. 3 Ottobre 2023 Servizi di Pagamento Telepass Business Utilizzatori, la documentazione contrattuale, i dati identificativi delle Carte (“Informazioni Riservate”).
21.2. Costituisce un obbligo del Mobility Manager e dell’Utilizzatore non divulgare le Informazioni Riservate riguardanti Telepass né trasmetterle a terzi o comunque non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per l’utilizzo delle Carta in conformità con il Contratto.
21.3. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione per le informazioni:
(i) di dominio pubblico al tempo in cui sono state acquisite dal Cliente;
(ii) divulgate o divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili al Cliente;
(iii) la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento o dall’attuazione di provvedimenti della pubblica Autorità.
21.4. L’obbligo di riservatezza previsto dovrà essere osservato dal Cliente, dal Mobility Manager e dall’Utilizzatore per tutta la durata del Contratto, come pure successivamente alla cessazione dello stesso.
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Informazioni Riservate. 21.1. Sono considerate riservate le informazioni relative ai contenuti del Contratto o di singole sue parti, inclusi a fini puramente esemplificativi e non esaustivi i dati del Cliente, del Mobility Manager e degli Utilizzatori, la documentazione contrattuale, i dati identificativi delle Carte contrattuale e precontrattuale (“Informazioni Riservate”).
21.2. Costituisce un obbligo del Mobility Manager e dell’Utilizzatore non divulgare le Informazioni Riservate riguardanti Telepass né trasmetterle a terzi o comunque non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per l’utilizzo delle Carta in conformità con il connesse all’esecuzione del presente Contratto.
21.3. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione per le informazioni:
(i) di dominio pubblico al tempo in cui sono state acquisite dal Cliente;
(ii) divulgate o divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili al Cliente;
(iii) la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento o dall’attuazione di provvedimenti della pubblica Autorità.
21.4. L’obbligo di riservatezza previsto dovrà essere osservato dal Cliente, dal Mobility Manager e dall’Utilizzatore per tutta la durata del Contratto, come pure successivamente alla cessazione dello stesso.
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Informazioni Riservate. 21.1. Sono considerate riservate le informazioni relative ai contenuti del Contratto o di singole sue parti, inclusi a fini puramente esemplificativi e non esaustivi i dati del Cliente, del Mobility Manager e degli Utilizzatori, la documentazione contrattuale, i dati identificativi delle Carte contrattuale e precontrattuale. (“Informazioni Riservate”).
21.2. Costituisce un obbligo del Mobility Manager e dell’Utilizzatore non divulgare le Informazioni Riservate riguardanti Telepass né trasmetterle a terzi o comunque non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per l’utilizzo delle Carta in conformità con il connesse all’esecuzione del presente Contratto.
21.3. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione per le informazioni:
(i) di dominio pubblico al tempo in cui sono state acquisite dal Cliente;
(ii) divulgate o divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili al Cliente;
(iii) la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento o dall’attuazione di provvedimenti della pubblica Autorità.
21.4. L’obbligo di riservatezza previsto dovrà essere osservato dal Cliente, dal Mobility Manager e dall’Utilizzatore per tutta la durata del Contratto, come pure successivamente alla cessazione dello stesso.
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