Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, senza interruzione dell’anzianità, che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Resta salvo quanto previsto dalla legge n. 419/1975 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL. Per la malattia professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Appears in 1 contract
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di 1. Qualora ricorra infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, senza interruzione dell’anzianità, che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Resta salvo quanto previsto dalla legge n. 419/1975 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL. Per la malattia professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’ INAIL e comunque non oltre il periodo previsto dall’articolo 54 comma 3 lettera c).
2. In caso d’infortunio sul lavoro, anche se esso consente la continuazione dell’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Ente tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dall’evento.
3. L’ Ente anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL, osservando per un periodo i rimborsi le procedure disposte dall’INAIL.
4. Per le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’ Ente, il dipendente è tenuto a fare avere al proprio Ente gli assegni relativi a dette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall’INAIL stesso.
5. In caso d’infortunio attribuibile alla responsabilità di 9 mesi consecutiviterzi, senza interruzione dell’anzianitàl’ Ente può rivalersi nei diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.
6. Per il trattamento dei dipendenti affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
Appears in 1 contract
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di 1. Qualora ricorra infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, senza interruzione dell’anzianità, che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Resta salvo quanto previsto dalla legge n. 419/1975 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL. Per la malattia professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’ INAIL e comunque non oltre il periodo previsto dall’articolo 54 comma 3 lettera c).
2. In caso d’infortunio sul lavoro, anche se esso consente la continuazione dell’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Ente tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dall’evento.
3. L’ Ente anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL, osservando per un periodo i rimborsi le procedure disposte dall’INAIL.
4. Per le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’ Ente, il dipendente è tenuto a fare avere al proprio Ente gli assegni relativi a dette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall’INAIL stesso.
5. In caso d’infortunio attribuibile alla responsabilità di 9 mesi consecutiviterzi, senza interruzione dell’anzianitàl’Ente può rivalersi nei diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.
6. Per il trattamento dei dipendenti affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
Appears in 1 contract
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di 1. Qualora ricorra infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, senza interruzione dell’anzianità, che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Resta salvo quanto previsto dalla legge n. 419/1975 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL. Per la malattia professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’ INAIL e comunque non oltre il periodo previsto dall’articolo 56 comma 3 lettera c).
2. In caso d’infortunio sul lavoro, anche se esso consente la continuazione dell’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Ente tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dall’evento.
3. L’ Ente anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL, osservando per un periodo i rimborsi le procedure disposte dall’INAIL.
4. Per le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’ Ente, il dipendente è tenuto a fare avere al proprio Ente gli assegni relativi a dette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall’INAIL stesso.
5. In caso d’infortunio attribuibile alla responsabilità di 9 mesi consecutiviterzi, senza interruzione dell’anzianitàl’Ente può rivalersi nei diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.
6. Per il trattamento dei dipendenti affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
Appears in 1 contract