Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto dall’istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto l’istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria sanita- ria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento raggiun- gimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL ccnl 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL dall’Inail saranno anticipate dall’Istituzione dall’istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzioneretribu- zione. La corresponsione dell’integrazione é subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratoredell’ente assicura- tore.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto dall’istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto l’azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente dell’ente assicuratore.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto dall’istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto dire affinché l’Istituto l’azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria sanita- ria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 11 ° giorno di assenza e fino al 365180° giorno, un trattamento assistenziale ad a integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento raggiun- gimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente dell’ente assicuratore.
Appears in 1 contract
Samples: www.frgeditore.it
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente dell’ente assicuratore. Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi