Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto dall'Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessatal'interessata/o percepisce l’indennità l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente dall'ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio dell'infortunio da parte dell’Ente dell'ente assicuratore. Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente dell’ente assicuratore. Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.
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Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto dall’istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto l’istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria sanita- ria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento raggiun- gimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL ccnl 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL dall’Inail saranno anticipate dall’Istituzione dall’istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzioneretribu- zione. La corresponsione dell’integrazione é subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratoredell’ente assicura- tore.
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Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali contrattuali, fino alla guarigione clinica clinica, documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’istituto assicuratore. In presenza tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. L’assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla leggenon può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al Al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoroinoltre, a partire dal 1° primo giorno di assenza e fino al 365° giornoa guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad a integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino al raggiungimento del a raggiungere il 100% della retribuzione netta normale retribuzione dal 1° gennaio 2000di fatto. Sino Il diritto a tale data resterà invariato percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’istituto assicuratore, nonché alla denuncia degli stessi nei termini e con le modalità previste dalia normativa vigente in materia. In caso di cui al CCNL 2 agosto 1995ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione Il conguaglio finale della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. L’azienda corrisponderà alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é subordinata al riconoscimento dell’infortunio retributive l’indennità economica a carico dell’INAIL a condizione che tali anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso entro 3 mesi da parte dell’Ente assicuratoredell’Istituto interessato attraverso conguaglio o analogo sistema. L’anticipazione di cui sopra e la parte a carico dell’azienda è da considerarsi al netto.
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Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto dall’istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto l’azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente dell’ente assicuratore.
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