Inscindibilità delle norme contrattuali. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente. 2. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali. 3. In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23, 27, 162 e seguenti (Assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente c.c.n.l. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro. 4. Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo. 5. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 6. Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Inscindibilità delle norme contrattuali. (1. ) Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2. ) Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, sottoscritto dalle Associazioni associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'art. all’articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso l’accesso alla formazione continua erogata dai Fondi fondi interprofessionali.
(3. ) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. articoli 23, 27, 162 e seguenti (Assistenza assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente c.c.n.l. CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4. ) Il presente contratto Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi Contratti Collettivi ed accordi speciali Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5. ) Per quanto non previsto dal presente contratto Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(6. ) Restano salve le condizioni di miglior favore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Inscindibilità delle norme contrattuali. (1. ) Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2. ) Il presente contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale di lavoroLavoro, sottoscritto dalle Associazioni associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'art. all’articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso l’accesso alla formazione continua erogata dai Fondi fondi interprofessionali.
(3. ) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23, 27, 162 e seguenti articoli …… (Assistenza assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente c.c.n.l. CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4. ) Il presente contratto Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi Contratti Collettivi ed accordi speciali Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5. ) Per quanto non previsto dal presente contratto Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(6. ) Restano salve le condizioni di miglior favore.
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