Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 del presente contratto. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.
Articolazione dell’orario di lavoro. 1. L’orario di lavoro generale di tutti i servizi comunali viene articolato di norma su 5 giorni con due rientri pomeridiani. Le difformità da questo orario per i differenti servizi verranno debitamente specificate. Non è esclusa la possibilità di un’eventuale coesistenza all’interno della stessa Direzione di diversi tipi di orario, qualora lo richiedano specifiche esigenze di servizio individuate dal Dirigente preposto.
2. L’articolazione dell’orario di servizio, esemplificata dal prospetto allegato al presente articolo, comporta un servizio pomeridiano dal lunedì al giovedì o venerdì, se ritenuto opportuno dal Direttore, organizzato in maniera turnata tra il personale della medesima Direzione in modo che ogni dipendente effettui due rientri settimanali di tre ore ciascuno, mentre una giornata, di norma il sabato, diviene non lavorativa. I turni di rientro saranno definiti con atto del dirigente responsabile.
3. Nelle due giornate settimanali in cui è previsto il rientro, l’interruzione del lavoro per la consumazione del pasto, timbrata con il badge, avrà luogo obbligatoriamente tra le ore 13.00 e le ore 14.30. L’interruzione varia da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un’ora e 30 minuti.
4. L’uscita non dovrà corrispondere necessariamente all’effettuazione di sei ore lavorative nelle giornate con orario unico e di nove ore lavorative nelle giornate con orario spezzato, ma dalle ore 8.45 inizia un orario minimo di servizio di 4 ore e 15 minuti per le giornate con orario unico e di 7 ore per le giornate con orario spezzato. L’orario di servizio eventualmente prestato in meno o in più sarà recuperato o fruito in altra giornata, entro il bimestre successivo al mese di riferimento, salvo gli impedimenti previsti dalla legge, usando la flessibilità e considerando come limite orario al prolungamento del servizio pomeridiano - qualunque sia la durata della sosta per il pasto - le ore 19.15. In ogni caso la durata del servizio ordinario non può superare le dieci ore come stabilito dall’art.38 del C.C.N.L. del 14/9/2000. In caso di carenze risultanti a fine del bimestre successivo al mese di riferimento nel dovuto orario di lavoro, si procederà a corrispondente trattenuta. Nel mese di marzo di ogni anno si procede all’azzeramento dei saldi orari e alle eventuali trattenute stipendiali relativi all’anno precedente.
5. La fascia rigida con obbligo di compresenza per tutti i dipendenti va dalle ore 8.45 alle ore
Articolazione dell’orario di lavoro. Definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
Articolazione dell’orario di lavoro. Art. 20 Arbeitszeitgestaltung
1. Per l'articolazione dell'orario di lavoro e la distribuzione dello stesso deve essere te- nuto conto dei seguenti criteri: ● il miglioramento del rendimento del- l‘Amministrazione; ● il miglioramento dei servizi per i citta- dini; ● le conseguenze sul carico di lavoro e il fabbisogno di personale necessario; ● la riduzione o limitazione delle ore di straordinario; ● il prolungamento del tempo dell‘uti- lizzazione dei servizi e dell‘Ammini- strazione, attraverso una gestione dell‘orario che tenga conto delle
1. Bei der Festlegung der Arbeitsorganisation und -einteilung sind die folgenden Kriterien zu beachten: ● die Verbesserung der Leistungs- fähigkeit der Verwaltungen; ● die Verbesserung der Dienstleis- tungen für den Bürger; ● die Auswirkungen auf die Arbeitsbe- lastung und den Personalbedarf; ● die Verminderung und Vermeidung von Überstunden; ● die Verlängerung der zeitlichen Ein- satzfähigkeit der Verwaltungen und Dienste durch eine Arbeitszeitge- staltung, die den spezifischen An- forderungen der Dienstleistungen esigenze specifiche, delle prestazioni e del funzionamento delle strutture; ● il contributo all‘abbattimento delle punte di traffico e l‘agevolazione del- l‘uso die mezzi pubblici; ● la concordanza con i tempi di apertura e chiusura delle strutture scolasti che ed educative.
2. L´orario di lavoro settimanale per il per- sonale a tempo pieno é di 38 ore e puó es- sere distribuito su 4,5, 5 o 6 giornate lavora- tive. Con accordo decentrato possono esse- re regolati gli orari di lavoro nei seguenti modi: und der Funktionsweise der Strukturen Rechnung trägt; ● der Beitrag zur Entschärfung der Verkehrsspitzen und die Begünstigung der Benutzung öf- fentlicher Verkehrsmittel; ● die Abstimmung mit den Öffnungs- und Schließungszeiten der Unter- richts- und Erziehungseinrichtungen.
2. Die Wochenarbeitszeit beträgt für das Vollzeitperonal 38 Stunden und kann auf 4,5, 5 oder 6 Arbeitstage verteilt werden. Mit dezentralem Abkommen können folgende Arbeitszeitregelungen vorgesehen werden : ● l’articolazione dell’orario flessibile; ● Gleit- und Kernzeiten; ● in turni; ● Turnusdienst; In non piú di due frazioni giornaliere; in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale fino al 50% dell’orario a tem- po pieno questa disciplina si applica solo previa intesa tra l’amministrazione e il dipendente.
3. L'arco di distribuzione dell'orario non puó eccedere le 10 ore giornaliere, fatte sal- ve le turnazioni connesse alle attivitá del...
Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Articolazione dell’orario di lavoro. Relativamente al personale di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’impresa, a fronte di esi- genze aziendali che determinino la necessità di garantire una più ampia flessibilità ed arti- colazione dell’orario di lavoro settimanale comprendente anche il venerdì pomeriggio, avvierà con le RSA un confronto, cui le Parti attribuiscono prioritaria importanza e nel corso del quale saranno fornite le informazioni utili alla migliore comprensione delle sud- dette esigenze. Nel corso di tale confronto potranno concordarsi con le RSA varie tipolo- gie di soluzioni (ad esempio, diversa distribuzione dell’orario di lavoro, estensione della flessibilità in entrata/uscita, previsione di funzionamento di determinati servizi aziendali con recuperi di orario, ricorso allo smart working, turnistica, ecc.), stabilendosi le relative modalità attuative che tengano anche conto dell’esigenza di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Il confronto sindacale, finalizzato ad un possibile accordo, si esau- rirà comunque entro 30 giorni dalla data del suo inizio. Durante i predetti 30 giorni, le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta. Allo scadere di tale ter- mine, senza che si sia pervenuti ad un’intesa, la società potrà adottare i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento degli uffici anche nel pomeriggio del venerdì, coin- volgendo, anche con meccanismi di rotazione del personale, i lavoratori in forza (al 30 dicembre dell’anno precedente), secondo le seguenti modalità:
Articolazione dell’orario di lavoro. (1) L'orario di lavoro a tempo pieno consiste in 38 ore settimanali. Esso è articolato in non più di dieci mezze giornate su cinque o sei giorni ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
(2) Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'Amministrazione previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto dei seguenti principi:
a) ottimizzazione delle risorse umane;
b) miglioramento della qualità della prestazione, tenuto conto anche delle esigenze dell'utenza;
c) miglioramento di rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed amministrazioni pubbliche;
d) previsione di turnazioni laddove le esigenze del servizio richiedono la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore.
(3) Nel contratto di lavoro individuale può essere concordata una particolare articolazione dell'orario di lavoro o una durata media settimanale effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi, salvo il rispetto della normativa generale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la possibilità del recupero psicofisico mediante adeguati periodi di riposo. Il personale ha comunque diritto a non meno di 11 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore.
(4) Il personale può godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di una pausa di riposo (pausa del caffè) nel corso della
(5) In caso di servizi che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia si può derogare nel contratto di lavoro individuale alla disciplina sulla durata settimanale dell'orario di lavoro, garantendo comunque che il carico complessivo del tempo lavorato non superi le ore di lavoro settimanali concordate e retribuite nel rispetto della normativa generale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il personale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Articolazione dell’orario di lavoro. 1. Il debito orario è fissato in 36 ore settimanali distribuite durante le ore antimeridiane e durante le ore pomeridiane, di norma per non meno di 6 e non più di 9 ore lavorative nell’arco della giornata compreso fra le ore 7.45 e le ore 19.00. Ogni prestazione non può eccedere le 6 ore continuative. Il superamento di 9 ore lavorative giornaliere deve essere concordato con il responsabile della struttura di appartenenza ed è consentito:
a) in presenza di carenze di orario e, quindi, per compensare il debito orario di 35 o 36 ore settimanali;
b) qualora si renda necessaria una prestazione di plus-orario per motivate esigenze di servizio.
2. In caso di articolazione su cinque giorni, i due rientri pomeridiani di cui al comma 3 dell’art. 1 sono scelti dal dipendente in accordo con il responsabile della struttura, in modo tale da garantire il funzionamento pomeridiano dal lunedì al venerdì.
3. Nei giorni in cui hanno luogo i rientri pomeridiani, la pausa fra le due prestazioni di servizio deve avere durata non inferiore a 30 minuti.
Articolazione dell’orario di lavoro. 1. L’orario di lavoro generale di tutti i servizi comunali, ad eccezione di quelli aperti al pubblico al sabato, quali la Polizia Locale ed i Servizi Demografici, viene articolato su 5 giorni con due rientri pomeridiani.
2. L’orario di 36 ore settimanali per i dipendenti a tempo pieno è articolato, di norma, nel modo seguente: tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle 13.30, con due rientri settimanali nei giorni di martedì
Articolazione dell’orario di lavoro. Art. 27 – Orario di lavoro