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Articolazione dell’orario di lavoro Clausole campione

Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 97 del presente contratto; Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione;
Articolazione dell’orario di lavoro. Art. 29 – Orario di lavoro E’ considerato lavoro normale quello diurno e notturno, feriale e festivo, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo. L’orario settimanale è pari a 40 ore settimanali articolato su cinque o sei giornate. Al fine di garantire l’efficienza e la continuità dei servizi prestati, le Parti riconoscono la possibilità di organizzare i turni di lavoro fissando la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, in massimo 48 ore settimanali, calcolate come media e riferite a un periodo massimo di 16 settimane in periodi specificamente individuati. Qualora il dipendente sia comandato in altro luogo diverso da quello ove presta abitualmente servizio, l’orario comincerà a decorrere sul nuovo posto assegnato ma laddove debba tornare in sede alla fine della giornata lavorativa, il prestatore si asterrà anticipatamente dalla prestazione per il tempo necessario a raggiungere la sede. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore. Con accordo aziendale potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dal D. Lgs n. 66/2003 per quanto concerne il riposo giornaliero. Qualora l’orario giornaliero sia di otto ore consecutive il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata non inferiore a 30 minuti le cui specifiche modalità di svolgimento sono demandate alla contrattazione aziendale. In ogni caso qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano la pausa pranzo potrà essere interrotta o non goduta e comunque successivamente recuperata. In questo specifico ambito, la contrattazione aziendale individua quegli specifici servizi svolti dalle guardie giurate per i quali può essere ammessa la regolamentazione in deroga in ogni caso tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori. Specifiche deroghe potranno essere stabilite relativamente all’orario di lavoro, anche notturno, per servizi di sicurezza sussidiaria svolti presso stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane, porti, depositi, siti Istituzionali e in caso di trasporto e scorta di beni di valore. Per tutto ciò non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs n.66/2003.
Articolazione dell’orario di lavoro. Definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
Articolazione dell’orario di lavoro. Art. 20 Arbeitszeitgestaltung‌ 1. Per l'articolazione dell'orario di lavoro e la distribuzione dello stesso deve essere te- nuto conto dei seguenti criteri: ● il miglioramento del rendimento del- l‘Amministrazione; ● il miglioramento dei servizi per i citta- dini; ● le conseguenze sul carico di lavoro e il fabbisogno di personale necessario; ● la riduzione o limitazione delle ore di straordinario; ● il prolungamento del tempo dell‘uti- lizzazione dei servizi e dell‘Ammini- strazione, attraverso una gestione dell‘orario che tenga conto delle 1. Bei der Festlegung der Arbeitsorganisation und -einteilung sind die folgenden Kriterien zu beachten: ● die Verbesserung der Leistungs- fähigkeit der Verwaltungen; ● die Verbesserung der Dienstleis- tungen für den Bürger; ● die Auswirkungen auf die Arbeitsbe- lastung und den Personalbedarf; ● die Verminderung und Vermeidung von Überstunden; ● die Verlängerung der zeitlichen Ein- satzfähigkeit der Verwaltungen und Dienste durch eine Arbeitszeitge- staltung, die den spezifischen An- forderungen der Dienstleistungen esigenze specifiche, delle prestazioni e del funzionamento delle strutture; ● il contributo all‘abbattimento delle punte di traffico e l‘agevolazione del- l‘uso die mezzi pubblici; ● la concordanza con i tempi di apertura e chiusura delle strutture scolasti che ed educative. 2. L´orario di lavoro settimanale per il per- sonale a tempo pieno é di 38 ore e puó es- sere distribuito su 4,5, 5 o 6 giornate lavora- tive. Con accordo decentrato possono esse- re regolati gli orari di lavoro nei seguenti modi: und der Funktionsweise der Strukturen Rechnung trägt; ● der Beitrag zur Entschärfung der Verkehrsspitzen und die Begünstigung der Benutzung öf- fentlicher Verkehrsmittel; ● die Abstimmung mit den Öffnungs- und Schließungszeiten der Unter- richts- und Erziehungseinrichtungen. 2. Die Wochenarbeitszeit beträgt für das Vollzeitperonal 38 Stunden und kann auf 4,5, 5 oder 6 Arbeitstage verteilt werden. Mit dezentralem Abkommen können folgende Arbeitszeitregelungen vorgesehen werden : ● l’articolazione dell’orario flessibile; ● Gleit- und Kernzeiten; ● in turni; ● Turnusdienst; In non piú di due frazioni giornaliere; in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale fino al 50% dell’orario a tem- po pieno questa disciplina si applica solo previa intesa tra l’amministrazione e il dipendente. 3. L'arco di distribuzione dell'orario non puó eccedere le 10 ore giornaliere, fatte sal- ve le turnazioni connesse alle attivitá del...
Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Articolazione dell’orario di lavoro. Relativamente al personale di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’impresa, a fronte di esi- genze aziendali che determinino la necessità di garantire una più ampia flessibilità ed arti- colazione dell’orario di lavoro settimanale comprendente anche il venerdì pomeriggio, avvierà con le RSA un confronto, cui le Parti attribuiscono prioritaria importanza e nel corso del quale saranno fornite le informazioni utili alla migliore comprensione delle sud- dette esigenze. Nel corso di tale confronto potranno concordarsi con le RSA varie tipolo- gie di soluzioni (ad esempio, diversa distribuzione dell’orario di lavoro, estensione della flessibilità in entrata/uscita, previsione di funzionamento di determinati servizi aziendali con recuperi di orario, ricorso allo smart working, turnistica, ecc.), stabilendosi le relative modalità attuative che tengano anche conto dell’esigenza di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Il confronto sindacale, finalizzato ad un possibile accordo, si esau- rirà comunque entro 30 giorni dalla data del suo inizio. Durante i predetti 30 giorni, le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta. Allo scadere di tale ter- mine, senza che si sia pervenuti ad un’intesa, la società potrà adottare i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento degli uffici anche nel pomeriggio del venerdì, coin- volgendo, anche con meccanismi di rotazione del personale, i lavoratori in forza (al 30 dicembre dell’anno precedente), secondo le seguenti modalità:
Articolazione dell’orario di lavoro. 1. In via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all’utenza, le amministrazioni, previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), possono articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto all’art. 17, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018, su quattro giorni. 2. L’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è volontaria. 3. L’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio.
Articolazione dell’orario di lavoro. Art. 29 – Orario di lavoro E’ considerato lavoro normale quello diurno e notturno, feriale e festivo, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo.
Articolazione dell’orario di lavoro. (1) L'orario di lavoro a tempo pieno consiste in 38 ore settimanali. Esso è articolato in non più di dieci mezze giornate su cinque o sei giorni ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. (2) Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'Amministrazione previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto dei seguenti principi: a) ottimizzazione delle risorse umane; b) miglioramento della qualità della prestazione, tenuto conto anche delle esigenze dell'utenza; c) miglioramento di rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed amministrazioni pubbliche; d) previsione di turnazioni laddove le esigenze del servizio richiedono la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore. (3) Nel contratto di lavoro individuale può essere concordata una particolare articolazione dell'orario di lavoro o una durata media settimanale effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi, salvo il rispetto della normativa generale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la possibilità del recupero psico­fisico mediante adeguati periodi di riposo. Il personale ha comunque diritto a non meno di 11 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore. (4) Il personale può godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di una pausa di riposo (pausa del caffè) nel corso della (5) In caso di servizi che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia si può derogare nel contratto di lavoro individuale alla disciplina sulla durata settimanale dell'orario di lavoro, garantendo comunque che il carico complessivo del tempo lavorato non superi le ore di lavoro settimanali concordate e retribuite nel rispetto della normativa generale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il personale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Articolazione dell’orario di lavoroL’orario di lavoro è a tempo pieno per complessive 18 ore settimanali. La prestazione lavorativa è articolata su settimanali, a copertura dell’orario di servizio della struttura nella quale il dipendente è inserito, fino ad esaurimento del debito orario settimanale. La durata della prestazione lavorativa è accertata, alla stregua di quanto previsto per la generalità dei dipendenti, mediante rilevamento automatico a mezzo degli appositi strumenti in funzione presso l’ente.