Common use of Integrazioni Fimif Clause in Contracts

Integrazioni Fimif. Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione del trattamento corri- sposto dagli Istituti previdenziali, compete agli operai un’indennità giorna- liera per il numero di giornate, nell’importo e con le modalità previste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comunque in quantità non superiore alla differenza tra l’80% della retribuzione globale giornaliera e l’importo delle somme corrisposte all’operaio dagli Istituti previdenziali. L’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è assolta tramite apposito Fondo (FIMIF-Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali) istituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ. su iniziativa delle Organizzazioni sinda- cali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,44% del minimo con- trattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale secondo le mo- dalità previste all’allegato regolamento maggiorando l’importo lordo della retribuzione giornaliera, di cui alle allegate tabelle, dello 0,44%. In alternativa l’obbligo dell’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al se- condo comma del presente articolo è assolto mediante corresponsione di- retta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Integrazioni Fimif. Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione del trattamento corri- sposto corrisposto dagli Istituti previdenziali, compete agli operai un’indennità giorna- liera un'indennità giornaliera per il numero di giornate, nell’importo nell'importo e con le modalità previste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comunque in quantità non superiore alla differenza tra l’80l'80% della retribuzione globale giornaliera e l’importo l'importo delle somme corrisposte all’operaio all'operaio dagli Istituti previdenziali. L’erogazione L'erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è assolta tramite apposito Fondo (FIMIF-Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali) istituito ai sensi dell’artdell'art. 36 cod. civ. CC su iniziativa delle Organizzazioni sinda- cali sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,440,34% del minimo con- trattuale contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale secondo le mo- dalità modalità previste all’allegato all'allegato regolamento maggiorando l’importo l'importo lordo della retribuzione giornaliera, di cui alle allegate tabelle, dello 0,440,34%. In alternativa l’obbligo dell’erogazione l'obbligo dell'erogazione dei trattamenti integrativi di cui al se- condo comma 2 del presente articolo è assolto mediante corresponsione di- retta diretta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Integrazioni Fimif. Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione del trattamento corri- sposto corrisposto dagli Istituti previdenziali, compete agli operai un’indennità giorna- liera un'indennità giornaliera per il numero di giornate, nell’importo e con le modalità previste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comunque in quantità non superiore alla differenza tra l’80% della retribuzione globale giornaliera e l’importo delle somme corrisposte all’operaio dagli Istituti previdenziali. L’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è assolta tramite apposito Fondo (FIMIF-Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali) istituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ. su iniziativa delle Organizzazioni sinda- cali sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,440,34% del minimo con- trattuale contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale secondo le mo- dalità modalità previste all’allegato regolamento (all. H) maggiorando l’importo lordo della retribuzione giornaliera, di cui alle allegate tabelle, dello 0,440,34%. In alternativa l’obbligo dell’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al se- condo secondo comma del presente articolo è assolto mediante corresponsione di- retta diretta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali (Integrato Con l'Accordo Di Rinnovo Del 1° Agosto 2002)

Integrazioni Fimif. Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione del trattamento corri- sposto corrisposto dagli Istituti previdenziali, compete agli operai un’indennità giorna- liera giornaliera per il numero di giornate, nell’importo e con le modalità previste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comunque in quantità non superiore alla differenza tra l’80% della retribuzione globale giornaliera e l’importo delle somme corrisposte all’operaio dagli Istituti previdenziali. L’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è assolta tramite apposito Fondo (FIMIF-FIMIF- Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali) istituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ. su iniziativa delle Organizzazioni sinda- cali sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,440,34% del minimo con- trattuale contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale secondo le mo- dalità modalità previste all’allegato regolamento maggiorando l’importo lordo della retribuzione giornaliera, di cui alle allegate tabelle, dello 0,440,34%. In alternativa l’obbligo dell’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al se- condo secondo comma del presente articolo è assolto mediante corresponsione di- retta diretta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori

Integrazioni Fimif. Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione del trattamento corri- sposto dagli Istituti previdenziali, compete agli operai un’indennità giorna- liera per il numero di giornate, nell’importo e con le modalità previste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comunque in quantità quan- tità non superiore alla differenza tra l’80% della retribuzione globale giornaliera gior- naliera e l’importo delle somme corrisposte all’operaio dagli Istituti previdenzialiprevi- denziali. L’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al precedente comma è assolta as- solta tramite apposito Fondo (FIMIF-Fondo Integrativo Malattie Infortuni Forestali) istituito ai sensi dell’art. 36 cod. civ. su iniziativa delle Organizzazioni sinda- cali Organiz- zazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Per ottenere tali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versare mensilmente al FIMIF un importo pari allo 0,440,34% del minimo con- trattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale secondo le mo- dalità modalità previste all’allegato regolamento maggiorando l’importo lordo della del- la retribuzione giornaliera, di cui alle allegate tabelle, dello 0,440,34%. In alternativa l’obbligo dell’erogazione dei trattamenti integrativi di cui al se- condo secondo comma del presente articolo è assolto mediante corresponsione di- retta diretta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro