Common use of INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale, Fornitura Di Energia Elettrica E Gas, Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole del Contratto stesso o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse diversi da quelle previste contrattualmentequelli previsti in Contratto. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando ; è fatta salva la facoltà del Cliente di recedere dal ContrattoContratto dandone comunicazione scritta al Fornitore prima della scadenza del suddetto termine. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato dell’art.13 dell’Allegato A della Delibera delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "dell’ARERA “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti clienti finali" ” (“Codice di Condotta Commerciale”), il Fornitore può si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso condizioni di fornitura qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo; in tal . In caso di esercizio di tale facoltà, il Fornitore dovrà darne ne darà comunicazione in forma scritta al ClienteCliente mediante apposita lettera o PEC (se attiva), indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare con un preavviso minimo di non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stessevariazioni. Il Resta salva la facoltà del Cliente potrà comunque di recedere senza oneri, oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, 14.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel contratto le disposi- zioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole del contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmentein Contratto. 13.2 14.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 non inferiore a ses- santa giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della rela- tiva comunicazione. Il recesso sarà efficace dal Contrattoprimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso. 13.3 14.3 In applicazione dell’art.13 della Delibera 126/04 dell’AEEG “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali” e dell’art. 12 della delibe- ra 105/06 dell’AEEG “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di ener- gia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al codice di condotta commerciale per la vendi- ta di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04”, il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di xxxxxxx- rio rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. 14.4 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 . Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. 13.2 Ai sensi dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nell’AE, ovvero ulteriore clausola del presente Contratto, qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. Qualora previsto dal Fornitore, nell’ottica di rendere sempre più agevole l’utilizzo dei propri servizi, il Cliente potrà richiedere la modifica dei dati contrattuali, nei limiti di quanto permesso dal contratto, a mezzo firma digitale eseguita con l’utilizzo del sistema One-Time-Password (OTP) ovvero l’emissione di un codice di sicurezza certificato (PIN) generato da GEKO e trasmesso al dispositivo mobile del Cliente (smartphone o tablet) indicato da quest’ultimo per iscritto. Sarà onere del Cliente osservare la massima diligenza nell’utilizzo, conservazione e protezione del codice di firma OTP e/o del PIN ricevuti sullo strumento di autenticazione prescelto. Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto acconsente all’utilizzo della firma digitale nella modalità sopra descritta. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.), garantisce l’identificabilità del sottoscrittore, l’integrità e l’immodificabilità del documento e soddisfa i requisiti della forma scritta richiesti dalla legge. Il documento informatico, una volta sottoscritto a mezzo della firma digitale verrà messo a disposizione del Cliente presso la propria area Clienti riservata My GEKO. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enelcontrollata e/o collegata a GEKO ai sensi dell’art. 2359 c.c.. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmentein Contratto. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore La Powergas comunicherà al Cliente in forma scritta le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 non inferiore a 90 (novanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stessevariazioni, ferma restando considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Xxxxx salva prova contraria la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettivo da parte della Powergas. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la non accettazione delle modifiche proposte dalla Powergas, tale comunicazione verrà considerata quale recesso dal Contratto da parte del cliente e avrà effetto, senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, tale effetto, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per comunicare e formalizzare la cessazione della Fornitura al Distributore competente e al gestore della rete. Fino al termine della fornitura rimarranno valide e confermate le condizioni contrattuali precedenti concordate tra le parti. In caso di mancata comunicazione di recesso da parte del cliente, le nuove condizioni così, come indicate nel contratto, si intenderanno accettate dal cliente. Il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa al recesso senza oneri, la facoltà di richiedere in forma scritta alla Powergas, la fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del Cliente di recedere dal Contrattoservizio regolato, in qualsiasi momento con un preavviso non superiore ad un mese. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore della Powergas ad altra società del Gruppo Enelsocietà. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitoredalla Powergas. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le modifiche/integrazioni alle previsioni contrattuali al Contratto con un preavviso minimo di 60 sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del ; il Cliente di potrà comunque recedere dal ContrattoContratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG366/2018/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del R/COM dell’ARERA (Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" Condotta Commerciale), il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. 13.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali modifiche/integra- zioni al Contratto con un preavviso minimo di 60 sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del ; il Cliente di potrà comunque recedere dal ContrattoContratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'artdell’art. 13 dell'Allegato dell’Allegato A della Delibera ARG366/2018/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del R/COM dell’ARERA (Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. 13.4 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali modifiche/integra- zioni al Contratto con un preavviso minimo di 60 sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse; il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. 13.3 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM e smi dell’ARERA (Codice di Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo. In particolare, ferma restando il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto laddove sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presuppo- sti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali. Il cliente verrà informato di tali variazioni, attraverso apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la facoltà comunicazione di variazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Resta salvo il diritto del Cliente di recedere dal Contrattosenza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. 13.3 13.4 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le modifiche/integrazioni alle previsioni contrattuali al Contratto con un preavviso minimo di 60 sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse; il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. 13.3 In applicazione dell’art. 13 dell’Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM e smi dell’ARERA (Codice di Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo. In particolare, ferma restando il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto laddove sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali. Il cliente verrà informato di tali variazioni, attraverso apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la facoltà comunicazione di variazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Resta salvo il diritto del Cliente di recedere dal Contrattosenza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. 13.3 13.4 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG366/2018/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del R/COM dell’ARERA (Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni in- tegrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. 13.4 In applicazione dell'artdell’art. 13 dell'Allegato dell’Allegato A della Delibera ARG366/2018/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del R/COM e smi dell’ARERA (Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo; in tal caso . In particolare, il Fornitore dovrà darne si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto laddove sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali. Il cliente verrà informato di tali variazioni, attraverso apposita comunicazione in forma scritta al Clientescritta, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un con preavviso minimo di non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stessedecorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso. Il Fatta salva prova contraria, la comunicazione di variazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Resta salvo il diritto del Cliente potrà comunque di recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 13.1. Saranno recepite nel Contratto le disposizionidisposizioni imposte da leggi o provvedimenti dell’ARERA o altro soggetto istituzionale, suscettibili di inserimento automatico, imposte che ne comportino modifiche e integrazioni. 13.2. Qualora i contenuti imposti da leggi o eventuali provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. 13.2 Qualora cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non sia possibile il recepimento suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore comunicherà Enerxenia invierà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali Cliente, compatibilmente con i tempi di entrata in vigore della modifica introdotta, una Proposta di modifica unilaterale del Contratto con un preavviso minimo non inferiore a 3 (tre) mesi, fatto salvo il diritto di 60 giorni recesso del Cliente. 13.3. Enerxenia si riserva, qualora ricorra giustificato motivo, di calendario variare unilateralmente le condizioni contrattuali, ai sensi del Codice di condotta commerciale , tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle stessevariazioni, ferma restando considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la facoltà suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da Enerxenia. La predetta comunicazione, denominata “Proposta di modifica unilaterale del Cliente Contratto” conterrà le informazioni previste dal Codice di recedere dal Contratto.condotta commerciale 13.3 Il 13.4. Con la firma del contratto il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto contratto da parte del Fornitore di Enerxenia ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitoreo a Terzi. 13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI, "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali" il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO. 13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole del contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmentein Contratto. 13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. 13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto recedere, da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione inviata dal Fornitoredi recesso. 13.4 13.3 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato dell’art.13 dell’Allegato A della Delibera ARGAllegato A alla deliberazione 366/2018/R/com 104/10 dell'AEEGSI- Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, "Approvazione dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla deliberazione 97/2021/R/com, recante del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti clienti finali" , il Fornitore può si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso proposte qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo; . Nel caso in tal caso cui il Fornitore dovrà eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare modifica, con un preavviso minimo di non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stessevariazioni. Il Resta salva la facoltà del Cliente potrà comunque di recedere senza oneri, oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. 13.4 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto.

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