Interessi di preammortamento Clausole campione

Interessi di preammortamento. Qualora le erogazioni a valere sul mutuo siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell’ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della PARTE MUTUATARIA gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell’ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all’ISTITUTO FINANZIATORE al lordo dell’eventuale contributo negli interessi. Nel caso di mutui a tasso variabile il tasso viene inizialmente fissato nell’atto di stipula e viene successivamente aggiornato il 1° Luglio ed il 1° Gennaio di ogni anno fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l’intera semestralità solare o fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso, come sopra determinato si applicherà alle anticipazioni esistenti o effettuate durante il periodo di vigore dello stesso. Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la PARTE MUTUATARIA, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell’anno, richieda che la decorrenza dell’ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell’ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso. Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° luglio dell’anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione ...
Interessi di preammortamento. 1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Anticipata maturano interessi determinati sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, gli “Interessi di Preammortamento”).
Interessi di preammortamento. 1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Anticipata maturano interessi determinati sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, gli “Interessi di Preammortamento”). 2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. 3. La CDP comunica l’esatto importo della somma da pagare almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.
Interessi di preammortamento. 3 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2024 e il 2050 (inclusi).
Interessi di preammortamento. L. 20/12/95, n.539 Se viene posticipata la decorrenza dell'ammortamento, si conteggeranno gli interessi al 31 dicembre di ogni anno di pre- ammortamento
Interessi di preammortamento. L.13/6/1962 n.855 art.14 L.21/12/1978 n.843 art.5 Calcolati al saggio di concessione e debbono essere restituiti con la prima rata di ammortamento.

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