Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 2,5% (il "Tasso di Interesse Nominale"), dalla Data di Godimento sino alla Data di Scadenza, al lordo di ritenute di imposta. Gli interessi verranno pagati annualmente in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del mese di febbraio di ogni anno (la "Data di Pagamento degli Interessi"), tenuto conto degli eventuali riacquisti di cui all’articolo 9 che segue. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.
Appears in 1 contract
Sources: Nota Informativa
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 2,5% (il "Tasso di Interesse Nominale"), interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di ScadenzaScadenza (esclusa) anche in caso di emissione delle stesse in più tranches ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “Tasso di ritenute Interesse”) pari al 7% del valore nominale di impostavolta in volta non ancora rimborsato (il “Valore Nominale Residuo”). Gli interessi verranno pagati annualmente Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di febbraio alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted). Ciascuna Obbligazione cesserà di ogni anno maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:
(a) la "Data di Pagamento Scadenza; e
(b) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Interessi"Obbligazionisti) ovvero dell’Articolo 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente), tenuto conto degli eventuali riacquisti la Data di cui all’articolo 9 che segue. L'importo Rimborso Anticipato; restando inteso che, qualora alla relativa Data di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito in conformità con il Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore)Interesse. Gli interessi sono saranno calcolati su in base numero di ai giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento e applicando il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11divisore 360.
Appears in 1 contract
Sources: Admission to Negotiations and Start of Conclusion Phase of Conditional Contracts
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 2,5% (il "Tasso di Interesse Nominale"), interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di ScadenzaScadenza (esclusa) ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “Tasso di ritenute Interesse”) pari al 6,25% del valore nominale di impostavolta in volta non ancora rimborsato (il “Valore Nominale Residuo”). Gli interessi verranno pagati annualmente Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di febbraio alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted). Ciascuna Obbligazione cesserà di ogni anno maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:
(a) la "Data di Pagamento Scadenza;
(b) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Interessi"Obbligazionisti) ovvero dell’Articolo 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente); restando inteso che, tenuto conto degli eventuali riacquisti qualora alla relativa Data di cui all’articolo 9 che segue. L'importo Scadenza o alla Data di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito in conformità con il Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse NominaleInteresse. L'importo di ciascuna Gli interessi saranno calcolati in base ai giorni effettivi e applicando il divisore 365. L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo censtesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.
Appears in 1 contract
Sources: Admission to Negotiations and Start of Conclusion Phase of Conditional Contracts
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessiinteressi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) e Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) al tasso fisso nominale annuo lordo del 2,54,25% (quattro virgola venticinque percento) (il "“Tasso di Interesse Nominale"Interesse”). Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento. Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:
(i) la Data di Scadenza; e
(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) e Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), dalla la Data di Godimento sino Rimborso Anticipato; restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza, al lordo di ritenute di imposta. Gli interessi verranno pagati annualmente in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del mese di febbraio di ogni anno (la "Scadenza o alla Data di Pagamento degli Interessi")Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, tenuto conto degli eventuali riacquisti le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di cui all’articolo 9 che segueInteresse. L'importo L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale valore nominale residuo di ciascuna obbligazione esistente Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono saranno calcolati su sulla base del numero di giorni effettivi su numero compreso nel relativo Periodo di giorni compresi nell'anno di calendario Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366ICMA). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.
Appears in 1 contract
Sources: Documento Di Ammissione
Interessi. Le Obbligazioni I ▇▇▇▇▇▇ sono fruttifere fruttiferi di interessiinteressi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli) od Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), al tasso fisso nominale annuo del 2,5lordo pari al 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) (il "“Tasso di Interesse Nominale")Iniziale”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli. A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, e salvo quanto previsto all’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) (vii) il Tasso di Interesse Iniziale può essere aumentato o diminuito (il Tasso di Interesse Iniziale, come aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il “Tasso di Interesse Variato”) sulla base di quanto riportato di seguito: Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Godimento sino Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Scadenza, al lordo di ritenute di impostaVerifica in cui sia verificato e calcolato il suddetto Covenant Finanziario. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento. Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:
(i) la Data di Scadenza (esclusa); e
(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli) ovvero ai sensi dell’Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi verranno pagati annualmente in ▇▇▇ limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile alla Data di Scadenza od alla Data di Rimborso Anticipato. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Emittente con il supporto della Banca Agente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del mese di febbraio di ogni anno (la "Data di Pagamento degli Interessi"), tenuto conto degli eventuali riacquisti di cui all’articolo 9 che segue. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola a seconda delcaso, e sarà arrotondato al centesimo alcentesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono Interessi saranno calcolati su sulla base del numero di giorni effettivi su numero compreso nel relativo Periodo di giorni compresi nell'anno di calendario Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366ICMA). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.
Appears in 1 contract
Sources: Documento Di Ammissione
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 2,5% (il "Tasso di Interesse Nominale"), interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa), sino alla prima tra:
(a) la Data di Scadenza (esclusa); e
(b) per le Obbligazioni eventualmente oggetto di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 9, la relativa Data di Rimborso Anticipato. Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza, al lordo di ritenute di imposta. Gli interessi verranno pagati annualmente in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del mese di febbraio di ogni anno (la "Scadenza o alla Data di Pagamento Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il pagamento degli Interessi"interessi avrà luogo in via posticipata, su base annuale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento, che sarà il 23 febbraio 2019, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Il tasso di interesse nominale lordo è fissato al 5,25% (cinque virgola venticinque per cento) annuo (qui di seguito il “Tasso di Interesse”). Ogni qual volta l’Emittente non rispettasse, per due successive Date di Calcolo, un singolo e diverso Parametro Finanziario (non verificandosi quindi un Evento Rilevante), tenuto conto il Tasso di Interesse sarà incrementato dal 5,25% al 5,50% annuo lordo fisso. L’incremento del Tasso di Interesse avrà decorrenza dal Periodo di Interessi (incluso) immediatamente successivo alla Data di Verifica in cui è stato accertato lo sforamento del Parametro Finanziario, sino al Periodo di Interessi (escluso) immediatamente successivo alla Data di Verifica in cui sarà stato accertato il ripristino del rispetto di tutti i Parametri Finanziari. L’importo degli eventuali riacquisti interessi dovuto in relazione a ciascuna Obbligazione ad ogni Data di cui all’articolo 9 che segue. L'importo di ciascuna cedola Pagamento, sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale Residuo di ciascuna obbligazione esistente Obbligazione, per il Tasso di Interesse Nominalee moltiplicando il risultato così ottenuto per il rapporto tra numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi ed il numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365 ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366) secondo il metodo di calcolo Act/Act. L'importo di ciascuna cedola così ottenuto sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero L’Agente di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento ▇▇▇▇▇▇▇ provvederà a calcolare l’ammontare degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11dovuti per ciascun Periodo di Interessi.
Appears in 1 contract
Sources: Documento Di Ammissione
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere 1. Ove sia previsto un periodo di interessipreammortamento finanziario, incluso nella durata del Piano di Ammortamento, la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere gli interessi di preammortamento, al tasso fisso variabile come sotto disciplinato, che matureranno nel periodo intercorrente tra la Data di Erogazione del mutuo e la prima rata di ammortamento, al tasso nominale annuo e con la periodicità individuati nel Documento di Sintesi.
2. La Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca, sulla somma mutuata e per la durata del 2,5% Piano di Ammortamento, interessi in via posticipata, e mensile, calcolati al tasso variabile di interesse annuo (TAN variabile) indicato nel Documento di Sintesi del presente Contratto, pari alla somma algebrica tra l’Indice di riferimento come di seguito determinato e lo Spread in ragione d’anno indicato nel Documento di Sintesi, restando inteso che qualora l’Indice di riferimento fosse inferiore a zero, esso sarà convenzionalmente considerato pari a zero con la conseguenza che il tasso di interesse applicato a ciascun periodo sarà comunque pari allo Spread - indicato nel Documento di Sintesi di cui al presente Contratto , in ragione d’anno. Le Parti convengono – e la Parte Mutuataria dichiara di assumere quindi il maggior onere e rischio relativo – che le rate di ammortamento siano soggette a variabilità per effetto dell’adeguamento del tasso variabile di interesse annuo (TAN variabile) che la Banca è espressamente autorizzata ad applicare, secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. L’indice di riferimento (di seguito l’“Indice” o “Indice di riferimento”) per il conteggio degli interessi sarà l’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 360 a 6 (sei) mesi, media mensile del mese precedente, rilevato da EmmI-European Money Markets Institute con sede in Belgio sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) il terz’ultimo Giorno Lavorativo del mese precedente al mese di decorrenza di ciascuna rata, pubblicato, di norma, su "Tasso Il Sole 24 Ore" e altre fonti di Interesse Nominale"informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, (colonna Euribor 360). In ogni caso il tasso variabile non potrà essere superiore al limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, come successivamente modificata e/o integrata (“Disposizioni in materia di usura”).
4. Relativamente all’indice “Euribor”, la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Gestione dei Benchmark della Banca (di seguito il “Piano”), dalla Data monitorando gli eventi che comportano una indisponibilità del valore del predetto indice. Qualora venisse rilevato un evento che ne causi l’indisponibilità temporanea, la Banca si rimetterà alle istruzioni di Godimento sino alla Data contingency fornite dall’Amministratore dell’Euribor, ovvero lo European Money Markets Institute (di Scadenzaseguito, al lordo “EMMI”). Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare uno degli eventi di ritenute variazione sostanziale o cessazione permanente di impostaseguito riportati:
1. Gli interessi verranno pagati annualmente in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇una dichiarazione ufficiale da parte o per conto dell’Autorità competente della supervisione di EMMI / da parte o per conto di ▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo in merito a: - cessazione del mese benchmark, in modo permenante o indefinito, o sua impossibilità di febbraio essere determinato accuratamente, a condizione che, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esista un amministratore successivo che continui a fornire l’indice; - prolungarsi di ogni anno uno scenario di contingency che non possa risolversi in tempi ragionevoli; - variazione sostanziale della metodologia per la determinazione dell’Euribor;
2. una dichiarazione ufficiale dell’Amministratore dell’indice di riferimento, in cui si dà atto della mancata rappresentatività del benchmark del mercato sottostante a partire da una certa data e che tale rappresentatività che non sarà più ripristinata;
3. una dichiarazione dell’Autorità che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, è competente della supervisione di EMMI, riguardante la "Data revoca o sospensione dell’autorizzazione di Pagamento degli Interessi")quest’ultimo;
4. un atto di esecuzione da parte della Commissione Europea che designi uno o più sostituti dell’Euribor, tenuto conto degli eventuali riacquisti ai sensi dell’art. 23 ter del Regolamento (UE) 2016/1011;
5. un atto di esecuzione da parte della Autorità nazionale di uno Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei contributori di dati, che dichiari la cessazione di un indice di riferimento di cui all’articolo 9 20, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento BMR e la sua sostituzione con un indice sostitutivo; la Banca stessa attuerà le corrispondenti azioni previste nel Piano. Le azioni previste nel Piano nei casi di cessazione permanente dell’indice prevedonoche la Banca:
(i) adotti, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l’indice sostitutivo dell’Euribor che segue. L'importo le Parti sin d’ora convengono di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro individuare nell’indice “€STR” pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superioreBCE). Gli interessi sono calcolati su Con la stessa delibera la Banca individuerà anche l’indice che sostituirà l’“€STR” qualora, successivamente, nel corso di applicazione dello stesso al presente Atto, dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al presente articolo;
(ii) qualora, al momento della sostituzione sia stato accertato, sulla base numero di giorni effettivi su numero una valutazione di giorni compresi nell'anno conformità effettuata dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’art. 23 ter, par. 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/1011, che l’indice “€STR” (o altro indice sostitutivo individuato ai sensi del presente articolo) non rispecchia più, oppure rispecchia con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l’Euribor intende misurare, e che la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, il Consiglio di calendario Amministrazione potrà adottare come indice sostitutivo, a propria discrezione, uno di quelli che la Commissione Europea avrà individuato come sostituto dell’Euribor;
(365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, iii) informi tempestivamente la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquistoclientela, secondo il le modalità di comunicazione pattuite nel presente Contratto, circa l’adozione dell’indice sostitutivo con decorrenza dall’inizio del primo periodo successivo artall’ultima rilevazione disponibile dell’Euribor prima della sua cessazione. 9L’individuazione di un indice alternativo impatta sulla determinazione del tasso applicato. All'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.
5. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo dovrà avvenire esclusivamente per cassa con le modalità previste nel successivo articolo 11indicate nell’articolo 10 (Pagamenti) che segue.
Appears in 1 contract
Sources: Financing Agreement
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 2,5% (il "Tasso di Interesse Nominale"), interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di ScadenzaScadenza (esclusa) ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “Tasso di ritenute di impostaInteresse”) pari al 7,00% del Valore Nominale. Gli interessi verranno pagati annualmente Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di febbraio alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted). Ciascuna Obbligazione cesserà di ogni anno maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:
(a) la "Data di Pagamento Scadenza;
(b) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Interessi"Obbligazionisti) ovvero dell’Articolo 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente); restando inteso che, tenuto conto degli eventuali riacquisti qualora alla relativa Data di cui all’articolo 9 che segue. L'importo Scadenza o alla Data di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito in conformità con il Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse NominaleInteresse. L'importo di ciascuna Gli interessi saranno calcolati in base ai giorni effettivi e applicando il divisore 365. L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.
Appears in 1 contract
Sources: Admission to Negotiations and Start of Conclusion Phase of Conditional Contracts
Interessi. Le Obbligazioni I Titoli sono fruttifere fruttiferi di interessiinteressi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli) o nel successivo Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 4,6 % (quattrovirgolaseipercento) (il “Tasso di Interesse Iniziale”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato dei Titoli. A seconda del 2,5valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Verifica nella Dichiarazione sui Covenant, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato per un valore pari complessivamente allo 0,5% (il "tasso di Interesse Iniziale quale aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il “Tasso di Interesse Nominale")Maggiorato”) sulla base di quanto sotto riportato: fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica alla Prima Data di Pagamento e, successivamente, all’interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant nel caso in cui gli stessi siano: ≤4,00x alla Data di Verifica che cade il 31 dicembre 2016, ≤3,75x alla Data di Verifica che cade il 31 dicembre 2017 e ≤3,50x alla Data di Verifica che cade il 31 dicembre 2018 e ad ogni successiva Data di Verifica. Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Maggiorato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Godimento sino Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Scadenza, al lordo di ritenute di impostaCalcolo in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA. Gli interessi verranno pagati annualmente Interessi saranno corrisposti in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del mese di febbraio di ogni anno (la "via posticipata, su base trimestrale a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi"Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento. Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:
(i) la Data di Scadenza (esclusa); e
(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli) o dell’Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), tenuto conto degli eventuali riacquisti la Data di cui all’articolo 9 che segueRimborso Anticipato (esclusa); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse. L'importo L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Emittente con il supporto della Banca Agente moltiplicando il Valore Nominale valore nominale residuo di ciascuna obbligazione esistente ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo Iniziale o il Tasso di ciascuna cedola Interesse Maggiorato, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono Interessi saranno calcolati su sulla base del numero di giorni effettivi su numero compreso nel relativo Periodo di giorni compresi nell'anno di calendario Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366ICMA). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.
Appears in 1 contract
Sources: Documento Di Ammissione
Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere pagheranno interessi annuali lordi (le “Cedole Annuali a Tasso Fisso” e ciascuna la “Cedola Annuale a Tasso Fisso”) alle date di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 2,5% pagamento (il "Tasso “Date di Interesse Nominale"), dalla Data di Godimento sino alla Data di Scadenza, al lordo di ritenute di imposta. Gli interessi verranno pagati annualmente in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇▇▇▇▇ lavorativo del mese di febbraio di ogni anno (la "Pagamento Cedole Fisse” e ciascuna “Data di Pagamento degli Interessi"Cedole Fisse”) determinati sulla base del tasso d’interesse fisso (“Tasso di Interesse”), tenuto conto indicato al punto 2 delle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, applicato al Valore Nominale. Inoltre le Obbligazioni potranno fruttare interessi annuali lordi eventuali (le “Cedole Eventuali” e ciascuna una “Cedola Eventuale") alle date di pagamento (“Date di Pagamento Cedole Eventuali” e ciascuna “Data di Pagamento Cedole Eventuale”)- che potranno essere pari a zero ma in ogni caso che non potranno mai essere negativi - il cui pagamento dipende dal verificarsi di un evento (“Evento”) relativo gli indici azionari (“Indici” e ciascuno “Indice). L’importo degli interessi eventuali riacquisti di cui all’articolo 9 che segue. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il è calcolato applicando al Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il Tasso Obbligazione una percentuale (“Percentuale”), determinata in funzione del verificarsi di Interesse Nominale. L'importo un evento (come di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superioreseguito definito). Gli interessi sono calcolati su base numero L’Evento si verifica se il rendimento di giorni effettivi su numero tutti gli Indici indicati nelle Condizioni Definitive a ciascuna data di giorni compresi nell'anno rilevazione (di calendario (365seguito riportata), ovvero soddisfa una delle seguenti condizioni, tra loro alternative: Rendimento Indice <= X1% Rendimento Indice > X1% Rendimento Indice > X2% Per Rendimento Indice si intende il valore espresso in ipotesi percentuale dato dal rapporto tra il prezzo di anno bisestilechiusura dell’Indice i-esimo alle date di rilevazione e il prezzo di dell’Indice i- esimo alle date di rilevazione iniziale, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data come riportato nella formula successiva: ⎛ Indice(i, t) ⎞ ⎜ Indice(i,0) ⎟ ⎝ ⎠ dove Indice(i, t) = Indice(i,0) = Prezzo di Emissione, la prima cedola Chiusura dell’Indice i-esimo alle Date di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo Rilevazione t-esima Prezzo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo Chiusura Iniziale dell’Indice i-esimo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11.Rilevazione Iniziale
Appears in 1 contract
Sources: Base Prospectus
Interessi. 7.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 2,5% interessi (il "Tasso di Interesse Nominale"), gli “Interessi”) a partire dalla Data di Godimento Emissione (inclusa) sino alla Data di ScadenzaScadenza (esclusa), al lordo fatte salve le ipotesi di ritenute rimborso anticipato previste ai successivi Articolo 9 (Rimborso anticipato obbligatorio a favore degli Obbligazionisti in caso di impostaEvento Rilevante) e Articolo 10 (Rimborso anticipato volontario su richiesta dell’Emittente (c.d. Gli interessi verranno pagati annualmente in ▇▇▇ ▇▇▇“Opzione Call”) e ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇° ▇▇anticipato volontario su richiesta degli Obbligazionisti (c.d. “Opzione Put”)).
7.2 Il tasso di interesse nominale è fissato al 7,00% (sette virgola zero per cento) lordo su base annuale (il “Tasso di Interesse”).
7.3 L'importo degli Interessi dovuto con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato applicando il Tasso di Interesse al capitale.
7.4 Gli Interessi saranno corrisposti trimestralmente alle scadenze e nella misura previste dal Piano di Ammortamento del Finanziamento di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, ovvero alle diverse Date di Rimborso Anticipato ricorrendone i presupposti.
7.5 Resta inteso che, laddove la Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti (c.d. Following Business Day Convention – Unadjusted)
7.6 In caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Regolamento, saranno dovuti dall’Emittente gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse, maggiorato dell’1% (uno per cento), che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (“Interessi di Mora”).
7.7 Gli Interessi di ▇▇▇▇ lavorativo del mese decorreranno senza necessità di febbraio di ogni anno (la "Data di Pagamento degli Interessi")messa in mora, tenuto conto degli eventuali riacquisti di cui all’articolo 9 che segue. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna obbligazione esistente per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero anche in ipotesi di anno bisestile, 366). Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Per gli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni ad una Data di Emissione successiva alla Prima Data di Emissione, la prima cedola di interessi (in pagamento il 1° giorno lavorativo di febbraio del 2012) avrà durata dalla rispettiva Data di Godimento (inclusa) al 31 gennaio 2012 incluso. Successivamente, le cedole di interessi saranno corrisposte al 1° giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno solare (2013, 2014, 2015, 2016). L’ultima cedola (2016) sarà corrisposta unitamente al rimborso del Prestito Obbligazionario il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Scadenza. Per il caso di riacquisto decadenza dal beneficio del termine e senza pregiudizio per la facoltà degli Obbligazionisti di chiedere il rimborso anticipato da parte dell’Emittente, parziale o integrale, delle Obbligazioni. Su detti interessi non saranno riconosciuti eventuali ratei di periodo sulla parte oggetto del riacquisto, secondo il successivo art. 9. Il pagamento degli interessi sarà effettuato secondo le modalità previste nel successivo articolo 11è consentita la capitalizzazione periodica.
Appears in 1 contract
Sources: Regolamento Di Emissione Del Prestito Obbligazionario