Interventi di pulizia Clausole campione

Interventi di pulizia. Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato detenere nelle zone preparazione e cottura e nella cucina in generale, detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo. Tutti i trattamenti di pulizia da eseguire presso i locali di produzione, distribuzione e consumazione che possono essere interdetti al pubblico alla fine del servizio dovranno essere eseguiti a cura dell’Impresa. Attualmente non rientrano tra queste aree, le sale refettorio della Badia, di Villa Schifanoia, di Villa Salviati e Villa la Fonte. In particolare l’Impresa deve provvedere affinché i servizi igienici e gli spogliatoi annessi ai locali di produzione siano tenuti costantemente puliti e provvisti di sapone disinfettante ed asciugami. Devono inoltre essere manutenuti sgombri da materiali e/o attrezzi per le pulizie. L’Impresa deve garantire che, coerentemente con il Piano di Autocontrollo, le operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali di produzione siano svolte solo dopo che tutte le attività di produzione e di conservazione dei pasti siano terminate. Le pulizie dei luoghi di erogazione devono essere svolte solo quando gli utenti hanno lasciato i locali. L’Impresa deve provvedere affinché le aree esterne di pertinenza della cucina siano sempre perfettamente pulite e sgombre da qualsiasi tipo di materiali. I limiti di igiene ambientale dei locali di stoccaggio, produzione, consumo e dei servizi sono riferiti a 30 minuti dalla conclusione delle operazioni relative al ciclo di pulizie conformi a quanto prescritto dalle normative vigenti.
Interventi di pulizia. Tutti trattamenti di pulizia e sanificazione da seguire al termine delle operazioni di preparazione e di distribuzione dei pasti presso il Centro di produzione pasti presso le cucine in loco, le lavanderie, i magazzini e i refettori, compresa la fornitura dei detersivi e degli attrezzi necessari, sono a carico del Concessionario e regolamentati da apposite procedure, elaborate dal medesimo e conservate presso i rispettivi locali. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall’articolo 40 del Capitolato speciale di Concessione.----------------------------
Interventi di pulizia. 1) Prestazioni aggiuntive rispetto alle frequenze del servizio ordinario.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).