Investimento in un’unica soluzione Clausole campione

Investimento in un’unica soluzione. Codice ISIN del comparto Nome comparto Classe Sconto Importo dell’investimento Codice ISIN e nome del comparto Classe Sconto Versamento iniziale Totale versamenti programmati Importo LORDO DI OGNI RATA
Investimento in un’unica soluzione. Codice ISIN del Fondo Nome Fondo Classe Sconto Importo dell’investimento Codice ISIN e nome del Fondo Classe Sconto Versamento iniziale (3) Totale versamenti programmati (4) Importo LORDO DI OGNI RATA
Investimento in un’unica soluzione. L'investimento in un’unica soluzione prevede un versamento iniziale nei Fondi in Euro. I titolari di Quote del Fondo pertinente potranno aggiungere Quote alla propria partecipazione; non sono determinati aumenti minimi di sottoscrizione, così come non è determinato un investimento iniziale minimo. Attraverso questa modalità di adesione gli investitori si impegnano ad effettuare, a loro scelta, versamenti mensili, trimestrali o semestrali o con diversa periodicità laddove prevista. In particolare, all’atto della sottoscrizione del PAC, l’investitore determinerà la periodicità e la relativa somma da investire. In caso di PAC, è previsto un importo minimo per l’investimento iniziale per gli investimenti successivi pari a 30 Euro. L’investitore può sospendere o interrompere in qualunque momento i versamenti del PAC, ove prescelto, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico, mediante comunicazione scritta inviata al Soggetto Abilitato ai Pagamenti tramite il Collocatore. Si evidenzia che in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il PAC si intenderà automaticamente interrotto.
Investimento in un’unica soluzione. In Italia, l’'investimento in un’unica soluzione prevede un versamento minimo iniziale e un versamento minimo successivo in ogni Fondo pari a Euro 1.000 (mille). I PAC consistono in versamenti periodici, con un minimo equivalente a 30 Euro per ogni versamento e con libertà di scelta per l’investitore di effettuare i versamenti a cadenza mensile, trimestrale o semestrale (o anche annuale per le sottoscrizioni effettuate tramite Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Xxxxx Xxxxxx e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., quali Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti). La scelta di tale cadenza è liberamente modificabile in ogni momento da parte dell’investitore (non modificabile sui Collocatori che si avvalgono di Banca Monte dei Paschi di Siena come Soggetto incaricato dei pagamenti), come pure è liberamente modificabile l’ammontare dei versamenti periodici al di sopra del minimo equivalente a 30 Euro. L’investitore può sospendere o interrompere in qualunque momento i versamenti del piano di accumulo, ove prescelto senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico, mediante comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Si evidenzia che in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulo si intenderà automaticamente interrotto. Durata PAC: minimo 3 anni - massimo 20 anni. Cadenza versamenti periodici: mensile o trimestrale. Primo versamento, escluso dal numero totale delle rate previste per il piano di accumulo: pari ad almeno 1.000 Euro. Rata unitaria per i versamenti periodici successivi: pari a minimo 100 Euro, aumentabili di 100 Euro o relativi multipli. Somma primo versamento e dei versamenti periodici successivi previsti rappresenta il valore nominale complessivo del PAC sottoscritto. Commissioni di intermediazione (come definite al successivo punto 9.1 del presente allegato): applicate sul valore nominale complessivo dell’investimento effettuato e saranno addebitate linearmente su tutti i versamenti. L’investitore potrà in qualunque momento interrompere ovvero sospendere e, in tal caso, riattivare il PAC sottoscritto, dandone comunicazione al Collocatore, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L’interruzione del PAC non comporta automaticamente il rimborso delle quote sino a quel momento accumulate ma solo la cessazione del pagamento dei versamenti successivi mancanti. L’investitore non potrà effettuare nell’ambito del PAC pagamenti anticipati delle rate mancant...
Investimento in un’unica soluzione. Codice ISIN del Fondo Nome del Fondo Classe Sconto Importo dell’investimento Codice ISIN e nome del Fondo Classe Sconto Versamento iniziale Totale versamenti programmati Importo LORDO DI OGNI RATA (1).L’elenco dei fondi di Candriam France S.A. commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I “Elenco fondi e le classi commercializzate in Italia” dell’Allegato al modulo di sottoscrizione.

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  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.