Rimborso Delle Quote Clausole campione

Rimborso Delle Quote. La domanda di rimborso sottoscritta dagli aventi diritto deve essere inviata all’Agente Centralizzatore dei Dati direttamente o per il tramite degli Intermediari Incaricati del Collocamento. I controvalori derivanti dai rimborsi delle quote verranno trasmessi dalla Società di Gestione attraverso la Banca Depositaria entro i cinque giorni lavorativi (in Lussemburgo) successivi la data di calcolo del valore della quota applicabile all’operazione. L’Agente Centralizzatore dei Dati disporrà quindi ai singoli sottoscrittori - tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti – il pagamento del controvalore del rimborso il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Banca Depositaria. La domanda di rimborso deve indicare le generalità del richiedente, le quote ovvero l’importo da liquidare, il luogo ove inviare l’importo e il mezzo di pagamento richiesto per il rimborso. La liquidazione del rimborso avviene in Euro ed esclusivamente a favore dei titolari delle quote. Il rimborso delle quote può avvenire oltre che in unica soluzione, parziale o totale, anche tramite piani programmati di disinvestimento. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (ovvero il primo giorno di valorizzazione successivo nel caso in cui non sia prevista la valorizzazione del Comparto) con la data prestabilita dal sottoscrittore e l’importo viene messo a disposizione del richiedente secondo le modalità dallo stesso indicate. L’aderente al Fondo ha facoltà di definire un piano di rimborso programmato a valere su più Comparti indicando, in prima istanza, il Comparto dal quale dovranno essere attivati i prelievi. Qualora il controvalore delle quote in essere su tale Comparto sia inferiore all’importo richiesto, il prelievo non verrà eseguito neppure in parte a valere su detto Comparto ma verrà effettuato a valere sui restanti Comparti – detenuti nell’ambito della medesima posizione – aventi un controvalore sufficiente a coprire l’intero importo. Nell’individuazione dei Comparti dai quali effettuare il prelievo verrà rispettato un criterio basato sulla volatilità e sulla periodicità di calcolo delle Quote: i disinvestimenti vengono eseguiti basandosi sulla volatilità stimata dei singoli Comparti procedendo, pertanto, dal rimborso di quelli meno volatili al rimborso di quelli più volatili e da ultimo al rimborso dei Comparti la cui Quote vengono calcolate con periodicità diversa da quella giornaliera. Le istruzion...
Rimborso Delle Quote. L'investitore può in qualsiasi momento chiedere la liquidazione parziale o totale delle quote in suo possesso. La richiesta deve essere formulata per iscritto e deve contenere le generalità del richiedente, l'importo da liquidare o, per le operazioni effettuate tramite il collocatore Intesa Sanpaolo Private Banking, il numero delle quote e le istruzioni per le modalità di pagamento; qualora non si tratti di liquidazione totale del Fondo, deve indicare inoltre: • il o i compartimenti da liquidare; • l'importo da liquidare per ciascuno dei compartimenti stessi. La domanda di liquidazione deve essere trasmessa, anche per il tramite di un soggetto incari- cato del collocamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che si impegna a inoltrarla alla Società di Gestione entro lo stesso giorno di ricezione. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di rimborso non oltre le ore 14 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. Le richieste di liquidazione pervenute a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevute il giorno lavorativo successivo. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare le richieste di liquidazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse. La liquidazione delle quote avviene in base al valore netto di inventario calcolato dalla Società di Gestione il primo giorno bancario lavorativo in Lussemburgo successivo alla ricezione della domanda di liquidazione. La Società di Gestione trasmette il ricavato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i 7 giorni bancari lavorativi successivi alla determinazione del valore netto di inventario applicato all'operazione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Società di Gestione, corrisponde agli investitori il controvalore della liquidazio- ne mediante assegno intestato all'investitore ed inviato al domicilio da lui eletto (mezzo di pagamento non disponibile per le operazioni effettuate tramite State Street Bank GmbH – Succursale Italia) o mediante bonifico bancario su un conto corrente a favore dell'investitore, o mediante modalità di girofondi. La liquidazione è sospesa sino a che il buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sot- toscrizione sia accertato ovver...
Rimborso Delle Quote. I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • DURATA DELL’APPALTO L’accordo quadro che verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari del procedimento di gara ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo quadro, ove per durata dell’accordo quadro s’intende il periodo entro il quale CEM Ambiente S.p.A. può procedere alla stipula dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, com- ma 4, del D.lgs. n. 50/2016. La stipula di contratti applicativi del terzo e quarto anno di accordo quadro è subordinata ad un ac- cordo consensuale intervenuto tra le parti, come specificato nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro. Contestualmente all’individuazione degli operatori economici con cui CEM Ambiente S.p.A. sotto- scriverà l’accordo quadro, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, con la medesima procedura saranno altresì aggiudicati gli appalti specifici applicativi dell’accordo quadro relativi al primo biennio di accordo, ciascuno della durata di mesi 24 (ventiquattro) L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla data del 1° gen- naio 2018, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appaltante trasmetterà via tele- fax con un preavviso di almeno 24 ore da tale data. Qualora, dopo la scadenza del contratto applicativo in vigore, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta di CEM Ambiente S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle mede- sime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi quattro, senza poter pretendere inden- nizzo alcuno.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.