Iscritti. 1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 3, non iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006. 2. Sono altresì iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, di una posizione pensionistica complementare presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2006. 3. Sono conseguentemente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le parti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementare. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti all’applicazione di un contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende industriali, ancorché diverso da quello di cui al primo periodo, ma comunque sottoscritto da almeno una delle parti di cui all’articolo 1, comma 1, a condizione che detto contratto preveda la possibilità di iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statutari di cui all’articolo 6, comma 1, e 7, comma 1, nonché 10, comma 2; in ogni caso l’iscrizione è subordinata all’assenso delle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo. Detta iscrizione, oltre l’integrale rispetto dello Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigente, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo, con gli effetti temporali previsti dal contratto suddetto. 4. Sono, altresì, iscritti coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR. 5. L'adesione di cui ai commi precedenti, alla quale corrisponde il regime contributivo di cui all'art. 14 ed i relativi impegni a contribuire, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3. 6. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo comma, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Appears in 1 contract
Iscritti. 1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 3, non iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
2. Sono altresì iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, di una posizione pensionistica complementare presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
3. Sono conseguentemente obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai precedenti successivi commi 1 2 e 23, primo periodo, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le parti Organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementaredel Decreto. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti all’applicazione di un contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende industrialial rispetto dell’accordo Confservizi Cispel-Federmanager del 24 luglio 2001 ovvero dell’accordo Anas SpA-Federmanager del 10 aprile 2003, ancorché diverso da quello di cui al primo periodovolti a consentire, ma comunque sottoscritto da almeno una delle parti di cui all’articolo 1in conformità agli accordi Confindustria-Federmanager rispettivamente del 9 maggio 2001 e del 22 luglio 2003, comma 1, a condizione che detto contratto preveda la possibilità di iscrizione l’iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statutari di cui all’articolo 6, comma 1, essi soggetti e 7, comma 1, nonché 10, comma 2imprese applichino il contratto collettivo Confservizi Cispel-Federmanager ovvero il contratto collettivo Xxxx XxX- Xxxxxxxxxxxx; in ogni caso l’iscrizione è subordinata all’assenso delle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo. Detta detta iscrizione, oltre l’integrale nel rispetto dello Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigenteRegolamento, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo.
2. Sono altresì obbligatoriamente iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del Decreto, di una posizione pensionistica complementare alla data del 27 aprile 1993, sempreché conservata.
3. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto, con gli effetti temporali previsti dal contratto suddettodall'Accordo sindacale stipulato in data 31 gennaio 1996 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) e successivi accordi, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 1, primo periodo, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati da tale data. Possono, altresì, esercitare la medesima facoltà di adesione, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati da tale data.
4. Sono, altresì, iscritti coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.
5. L'adesione di cui al comma precedente, che comporta l’impegno a contribuire al Fondo ai commi precedenti, alla quale corrisponde il regime contributivo di cui all'art. 14 ed i relativi impegni a contribuiresensi del successivo articolo 14, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3primo comma.
65. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo commapunto 3, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Appears in 1 contract
Samples: Fondo Di Previdenza
Iscritti. 1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 3, non iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
2. Sono altresì iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, di una posizione pensionistica complementare presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
3. Sono conseguentemente obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai precedenti successivi commi 1 2 e 23, primo periodo, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le parti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementaredel Decreto. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti all’applicazione di un contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende industriali, ancorché diverso da quello di cui al primo periodo, ma comunque sottoscritto da almeno una delle parti di cui all’articolo 1, comma 1, a condizione che detto contratto preveda la possibilità di iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statutari di cui all’articolo 6, comma 1, e 7, comma 1, nonché 10, comma 2; in ogni caso l’iscrizione è subordinata all’assenso delle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo. Detta iscrizione, oltre l’integrale rispetto dello Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigente, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo, con gli effetti temporali previsti dal contratto suddetto.
2. Sono altresì obbligatoriamente iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del Decreto, di una posizione pensionistica complementare alla data del 27 aprile 1993, sempreché conservata.
3. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto, con gli effetti previsti dall'Accordo sindacale stipulato in data 31 gennaio 1996 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) e successivi accordi, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 1, primo periodo, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati da tale data. SonoPossono, altresì, iscritti coloro esercitare la medesima facoltà di adesione, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che hanno aderito con conferimento tacito del TFRse ne siano privati da tale data.
54. L'adesione di cui al comma precedente, che comporta l’impegno a contribuire al Fondo ai commi precedenti, alla quale corrisponde il regime contributivo di cui all'art. sensi del successivo articolo 14 e sue eventuali modificazioni ed i relativi impegni a contribuireintegrazioni, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3primo comma.
65. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo commapunto 3, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Appears in 1 contract
Iscritti. Sono iscritti al “Fondo”: a) di diritto i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993; b) su base volontaria i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 28 aprile 1993; con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o altre tipologie contrattuali; c) su base volontaria i dipendenti della “Banca” che decidano di conferirvi tacitamente il solo trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”); ferma restando la previsione dell’art. Possono esercitare 25, comma 3; d) in via automatica i dipendenti della “Banca” che vi conferiscano tacitamente il “T.F.R.”, ferma restando la previsione dell’art. 25, comma 3; L’iscrizione viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la “Banca” senza diritto alle prestazioni e determina l’applicazione del successivo art. 31. L’iscrizione è mantenuta in caso di cessione - anche individuale - del contratto di lavoro nell’ambito e per effetto di procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere, nel rispetto di ogni altro limite o modalità prevista nello Statuto. L’iscrizione è consentita anche ai dipendenti delle aziende del Gruppo della “Banca” secondo quanto previsto negli accordi tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”. Ulteriori categorie omogenee di iscritti, costituite anche da soli pensionati, possono essere individuate sulla base di accordi intervenuti tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”, per rispondere ad esigenze di accentramento ed unificazione, nell’ambito di apposita Sezione separata ed autonoma, di preesistenti forme di previdenza che consolidano nel bilancio della “Banca”. E’ data facoltà di adesione aderire al “Fondo”, pur senza acquisire lo status di iscritto, anche ai sensi della normativa familiari fiscalmente a carico degli iscritti, con contribuzione a carico degli iscritti stessi, secondo quanto previsto negli accordi intervenuti tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”. Gli iscritti si distinguono in materia “vecchi” e “nuovi”. Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”. Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati al comma 1, lett. a), nonché i dipendenti che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1, lett. b), abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementarecomplementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione individuale là accumulata. Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati al comma 1, anche tramite il solo conferimento del TFRlett. a), con nonché i dipendenti che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1, lett. b), abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione individuale là accumulata. Si considerano “nuovi iscritti” gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti aderenti di cui al comma 31, non iscritti al Fondo alla data lett. b), c) e d) privi del 31 dicembre 2006.
2requisito richiamato dal comma che precede. Sono altresì iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti di cui al comma precedente che siano titolari, di una posizione pensionistica complementare presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
3. Sono conseguentemente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le parti di cui all'articolo 1, lett. b) e c) e d) privi del requisito richiamato dal comma 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementare. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti all’applicazione di un contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende industriali, ancorché diverso da quello di cui al primo periodo, ma comunque sottoscritto da almeno una delle parti di cui all’articolo 1, comma 1, a condizione che detto contratto preveda la possibilità di iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statutari di cui all’articolo 6, comma 1, e 7, comma 1, nonché 10, comma 2; in ogni caso l’iscrizione è subordinata all’assenso delle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo. Detta iscrizione, oltre l’integrale rispetto dello Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigente, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo, con gli effetti temporali previsti dal contratto suddettoprecede.
4. Sono, altresì, iscritti coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.
5. L'adesione di cui ai commi precedenti, alla quale corrisponde il regime contributivo di cui all'art. 14 ed i relativi impegni a contribuire, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3.
6. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo comma, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Appears in 1 contract
Iscritti. 1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata di cui al comma 3all'art. 14 dello Statuto, non iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
2. Sono altresì iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, di una posizione pensionistica complementare presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
3. Sono conseguentemente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti applichino il contratto collettivo nazionale di cui ai precedenti commi 1 e 2, il c.c.n.l. lavoro per i dirigenti di aziende industriali produttrici di beni e servizi stipulato tra le parti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementareConfindustria e Federmanager. Sono obbligatoriamente iscritti iscritte anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti all’applicazione di che applichino un contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende industriali, ancorché lavoro diverso da quello di cui al primo periodosottoscritto dalle parti ma, ma comunque sottoscritto comunque, stipulato da almeno una delle parti di cui all’articolo 1, comma 1esse o da una Organizzazione nazionale aderente a una di esse, a condizione che detto contratto collettivo nazionale di lavoro preveda la possibilità di iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statutari di cui all’articolo 6, comma 1, e 7, comma 1, nonché 10, comma 2; in ogni caso l’iscrizione è subordinata all’assenso delle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordoalla Gestione stessa. Detta iscrizione, oltre l’integrale nel rispetto dello Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigenteregolamento, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo. In tali casi tale possibilità resterà subordinata al previo consenso delle parti, che ne daranno comunicazione al Comitato di Presidenza del FASI.
2. L'iscrizione di cui al comma precedente comporta l'impegno a contribuire alla Gestione separata ai sensi del successivo art. 3 sulla base di quanto stabilito dalle parti tramite accordo collettivo, con riferimento ai soli dirigenti iscritti all'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS.
3. Le imprese e gli effetti temporali previsti altri soggetti di cui al comma 1 devono iscriversi alla Gestione dal contratto suddettomomento della nomina/assunzione di almeno un dirigente e sono tenute a comunicare alla Gestione separata il numero dei dirigenti in servizio quale risulta dal modello DM10 INPS, con le modalità e per gli adempimenti di cui al successivo art. 3, comma 1.
4. Sono, altresì, iscritti coloro che hanno aderito con conferimento tacito Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti dal Comitato di Presidenza del TFRFASI e corredate di ogni elemento da questi ritenuto necessario.
5. L'adesione di cui ai commi precedenti, L'iscrizione comporta il rispetto degli articoli dello Statuto e del regolamento del FASI relativi alla quale corrisponde il regime contributivo di cui all'art. 14 ed i relativi impegni a contribuire, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3Gestione separata.
6. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo comma, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dirigenti
Iscritti. 1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 3, non iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
2. Sono altresì iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, di una posizione pensionistica complementare presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2006.
3. Sono conseguentemente obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai precedenti commi 1 e 2successivi, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le parti Organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementaredel Decreto.
2. Sono altresì obbligatoriamente iscritti anche le i dirigenti alle dipendenze delle imprese e tutti gli altri dei soggetti tenuti all’applicazione di un contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende industriali, ancorché diverso da quello di cui al primo periodocomma precedente che siano titolari, ma comunque sottoscritto da almeno una delle parti di cui all’articolo 1ai sensi dell'articolo 18, comma 17, a condizione che detto contratto preveda del Decreto, di una posizione pensionistica complementare alla data del 27 aprile 1993, sempreché conservata.
3. Possono esercitare la possibilità facoltà di iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statutari di cui all’articolo 6adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 14, e 7, comma 1, nonché 10, comma 2; in ogni caso l’iscrizione è subordinata all’assenso delle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo. Detta iscrizione, oltre l’integrale rispetto dello Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigente, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativoDecreto, con gli effetti temporali previsti dal contratto suddettodall'Accordo sindacale stipulato in data 31 gennaio 1996 tra la Confindustria, l'associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI), i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 1, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati successivamente a tale data.
4. Sono, altresì, iscritti coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.
5. L'adesione di cui al comma precedente, che comporta l’impegno a contribuire al Fondo ai commi precedenti, alla quale corrisponde il regime contributivo di cui all'art. 14 ed i relativi impegni a contribuiresensi del successivo articolo 13, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3primo comma.
65. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo commapunto 3, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Appears in 1 contract
Samples: Fondo Di Previdenza