Ispezioni e controlli. 25.1) Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi del Fornitore e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contratto. 25.2) I controlli od ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli di Servizio concordati, le procedure di protezione e sicurezza dati, la correttezza della gestione del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli Allegati. 25.3) Qualora le attività vengano eseguite presso le sedi del Fornitore, quest’ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l’accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l’assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento delle attività dei Centri Elaborazione Dati del Fornitore. 25.4) Il Fornitore consentirà anche l’impiego, da parte dei suddetti incaricati del Cliente, di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l’accesso ai soli dati del Cliente. È inteso che se l’uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio per il Cliente, questi non avrà alcun diritto a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l’utilizzo di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti del Fornitore e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenienti. 25.5) Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti in seguito a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l’adozione delle correzioni concordate. 25.6) Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato in una per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutive.
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Samples: Servizi Agreements, Servizi Agreements
Ispezioni e controlli. 25.1) 12.1. Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi Data Processor, nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto del Fornitore Data Controller, consente e sulle attrezzaturecontribuisce alle attività di revisione, strutturecomprese le ispezioni, dati realizzate dal Data Controller o informazioni utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contrattoda altro soggetto da questi regolarmente incaricato.
25.212.2. In caso di attività di audit ovvero di verifica o revisione delegate a terzo soggetto, qualora venga rilevato tra quest’ultimo e il Data Processor un rapporto di concorrenza ovvero un conflitto di interessi, il Data Processor può rifiutare lo svolgimento delle predette operazioni da parte del soggetto incaricato.
12.3. Nelle ipotesi di audit ovvero di ogni altra operazione di verifica o ispezione, in special modo effettuate presso i locali del Data Processor, al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’attività d’impresa di quest’ultimo nonché di consentire lo svolgimento delle suddette operazioni in maniera efficiente e proficua, il Data Controller si impegna ad inoltrare per iscritto l’istanza di audit ovvero verifica-revisione o ispezione con un preavviso di almeno 15 (quindici) I controlli od ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Partigiorni lavorativi, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli a concordare, prima dell’avvio delle attività, i termini di Servizio concordatitali verifiche (data di inizio e durata), le procedure tipologie di protezione controllo e sicurezza datil’oggetto delle verifiche, fermo restando che il Data Controller non potrà procedere a più di 1 (una) verifica all’anno, salvo il caso di Data Breach. Attesa la correttezza della gestione natura, le modalità e l’oggetto delle attività di cui al precedente capoverso, il Data Processor può subordinare l’esecuzione di tali attività alla sottoscrizione di un accordo di segretezza (cd “NDA”) da parte del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli AllegatiData Controller.
25.3) Qualora 12.4. Nelle ipotesi di ispezioni, revisioni e controlli, il Data Processor si riserva di richiedere al Data Controller congruo corrispettivo rapportato all’attività espletata, al numero di sessioni e risorse impiegate, tenendo conto delle tariffe orarie in vigore al momento del trattamento, ovvero di non evadere la richiesta laddove le attività vengano eseguite di verifica esorbitano gli obblighi ed i limiti di cui alla presente nomina. E’ sempre richiesto il corrispettivo per ogni attività di revisione, ispezione o controllo svoltasi presso i locali del Data Processor fuori l’ordinario orario di lavoro. In ogni caso tutte le sedi spese per le attività di verifica e revisione restano a carico del Fornitore, quest’ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l’accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l’assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento delle attività dei Centri Elaborazione Dati del FornitoreData Controller.
25.4) Il Fornitore consentirà anche l’impiego13.1. Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, da parte dei suddetti incaricati del Cliente, di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l’accesso ai soli dati del Cliente. È inteso che se l’uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio il Data Controller risponde per il Cliente, questi non avrà alcun diritto danno materiale o immateriale causato dal trattamento affidato al Data Processor qualora il danno derivi dalla violazione degli obblighi a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l’utilizzo lui imposti dalla normativa in materia di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti del Fornitore privacy e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenientida quelli stabiliti nella presente nomina.
25.5) Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti 13.2. Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, il Data Processor risponde per il danno materiale o immateriale causato dal trattamento affidatogli soltanto qualora non abbia adempiuto agli obblighi specificatamente diretti al data Processor e previsti dalla normativa in seguito materia di privacy e da quelli stabiliti dalla presente nomina, ovvero abbia agito in modo difforme o contrario a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l’adozione delle correzioni concordatelegittime istruzioni impartite dal Data Controller.
25.6) 13.3. Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato Data Processor è in una ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutiveil trattamento affidatogli, qualora dimostri che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, ovvero sia derivato da istruzioni illegittimamente impartite dal Data Controller nonostante l’informativa resa ai sensi dell’art. 8.8. Altresì il Data Controller è esonerato da ogni responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
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Samples: Data Processing Agreement
Ispezioni e controlli. 25.1) 11.1. Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi Data Processor, nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto del Fornitore Data Controller, consente e sulle attrezzaturecontribuisce alle attività di revisione, strutturecomprese le ispezioni, dati realizzate dal Data Controller o informazioni utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contrattoda altro soggetto da questi regolarmente incaricato.
25.211.2. In caso di attività di audit ovvero di verifica o revisione delegate a terzo soggetto, qualora venga rilevato tra quest’ultimo e il Data Processor un rapporto di concorrenza ovvero un conflitto di interessi, il Data Processor può rifiutare lo svolgimento delle predette operazioni da parte del soggetto incaricato.
11.3. Nelle ipotesi di audit ovvero di ogni altra operazione di verifica o ispezione, in special modo effettuate presso i locali del Data Processor, al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’attività d’impresa di quest’ultimo nonché di consentire lo svolgimento delle suddette operazioni in maniera efficiente e proficua, il Data Controller si impegna ad inoltrare per iscritto l’istanza di audit ovvero verifica-revisione o ispezione con un preavviso di almeno 15 (quindici) I controlli od ispezioni saranno eseguiti giorni lavorativi, e a concordare, prima dell’avvio delle attività, i termini di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l’oggetto delle verifiche, fermo restando che il Data Controller non potrà procedere a più di 1 (una) verifica all’anno, salvo il caso di Data Breach. Attesa la natura, le modalità e l’oggetto delle attività di cui al precedente capoverso, il Data Processor può subordinare l’esecuzione di tali attività alla sottoscrizione di un accordo di segretezza (cd “NDA”) da personale qualificato parte del Cliente Data Controller.
11.4. Nelle ipotesi di ispezioni, revisioni e controlli, il Data Processor si riserva di richiedere al Data Controller congruo corrispettivo rapportato all’attività espletata, al numero di sessioni e risorse impiegate, tenendo conto delle tariffe orarie in vigore al momento del trattamento, ovvero di non evadere la richiesta laddove le attività di verifica esorbitano gli obblighi ed i limiti di cui alla presente nomina. E’ sempre richiesto il corrispettivo per ogni attività di revisione, ispezione o saranno affidati controllo svoltasi presso i locali del Data Processor fuori l’ordinario orario di lavoro. In ogni caso tutte le spese per le attività di verifica e revisione restano a terzi scelti carico del Data Controller.
12.1. Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, il Data Controller risponde per il danno materiale o immateriale causato dal trattamento affidato al Data Processor qualora il danno derivi dalla violazione degli obblighi a lui imposti dalla normativa in materia di comune privacy e da quelli stabiliti nella presente nomina.
12.2. Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, il Data Processor risponde per il danno materiale o immateriale causato dal trattamento affidatogli soltanto qualora non abbia adempiuto agli obblighi specificatamente diretti al data Processor e previsti dalla normativa in materia di privacy e da quelli stabiliti dalla presente nomina, ovvero abbia agito in modo difforme o contrario a legittime istruzioni impartite dal Data Controller.
12.3. Il Data Processor è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il trattamento affidatogli, qualora dimostri che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, ovvero sia derivato da istruzioni illegittimamente impartite dal Data Controller nonostante l’informativa resa ai sensi dell’art. 8.8. Altresì il Data Controller è esonerato da ogni responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
13.1. La presente nomina è soggetta esclusivamente al diritto della Repubblica italiana ed è altresì conforme alla normativa europea in materia di trattamento dati personali. La versione ufficiale della presente nomina è quella italiana, e pertanto, in caso di incongruenze e/o discrepanze tra la versione italiana e versioni redatte in altre lingue, prevale e fa fede la versione italiana.
13.2. Ove nella presente nomina sono utilizzati termini o definizioni a cui il Regolamento ed il Provvedimento del Garante attribuiscono un significato, a tali termini andrà dato tale specifico significato.
13.3. La presente nomina costituisce integrazione degli accordi contrattuali intercorsi tra le Parti. Essa sostituisce ogni eventuale precedente intesa, anche verbale, e costituisce pertanto l’unico accordo fra giuridicamente valido ed efficace in relazione alle materie da esso trattate. Le disposizioni della presente nomina si applicano altresì anche a tutti i futuri trattamenti di dati che il Data Processor potrà effettuare per conto del Data Controller, fatte salve eventuali integrazioni da effettuarsi in conformità dell’art. 13.6.
13.4. Con riferimento a richieste aventi ad oggetto attività e adempimenti che esorbitano quanto previsto dalla presente nomina, il Data Processor si riserva di chiedere al Data Controller un corrispettivo in base alle tariffe concordate negli accordi commerciali tra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli o in alternativa in base alle tariffe di Servizio concordatilegge o di mercato vigenti, ovvero di non evadere la richiesta.
13.5. L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente accordo.
13.6. Qualora una disposizione della presente nomina sia o diventi totalmente o parzialmente invalida o inapplicabile, ovvero in essa vi sia una lacuna, le procedure restanti disposizioni resteranno comunque valide ed efficaci. Le Parti dovranno sostituire la disposizione non valida o non applicabile, ovvero colmare la lacuna, con una disposizione valida ed applicabile che si avvicini il più possibile alla natura ed allo scopo del presente accordo. Le modifiche o le integrazioni di protezione cui al precedente capoverso dovranno avvenire tramite accordo scritto tra le Parti, ad integrazione della presente nomina.
13.7. Le Parti dichiarano di aver negoziato in modo specifico tutte le clausole della presente nomina. Qualora dovessero sorgere controversie concernenti la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e sicurezza datila risoluzione del presente accordo ovvero di allegati o documenti ad esso collegati, le Parti si impegnano a cercare tra loro un equo e xxxxxxx componimento. In caso di mancato componimento bonario, la correttezza risoluzione della gestione del software controversia è demandata in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli AllegatiBolzano.
25.3) Qualora 13.8. Ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina, le attività vengano eseguite presso comunicazioni tra le sedi del FornitoreParti e le richieste dovranno avvenire esclusivamente agli indirizzi indicati nell’Allegato 1. Luogo e data , quest’ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l’accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo / / Per accettazione Data Controller Data Processor *Il presente allegato deve essere completato e sottoscritto dalle parti prima di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l’assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento delle attività dei Centri Elaborazione Dati del Fornitorequalsiasi trattamento di dato.
25.4) Il Fornitore consentirà anche l’impiego, da parte dei suddetti incaricati del Cliente, di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l’accesso ai soli dati del Cliente. È inteso che se l’uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio per il Cliente, questi non avrà alcun diritto a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l’utilizzo di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti del Fornitore e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenienti.
25.5) Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti in seguito a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l’adozione delle correzioni concordate.
25.6) Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato in una per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutive.
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Samples: Data Processing Agreement
Ispezioni e controlli. 25.1) Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi concessionario si obbliga a mantenere per tutta la durata della convenzione, l’attuale livello qualitativo dell’impianto sportivo complessivo e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l’effettivo stato dell’impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere alla struttura in qualunque tempo e nei vari fabbricati o locali del Fornitore e sulle attrezzaturemedesimo, struttureallo scopo di accertare la loro perfetta manutenzione, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contrattoconservazione, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contratto.
25.2) I controlli od ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli dell’uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di Servizio concordati, le procedure legge. Al fine di protezione e sicurezza dati, la correttezza della gestione del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli Allegati.
25.3) Qualora le attività vengano eseguite presso le sedi del Fornitore, quest’ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l’accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l’assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento garantire l’esercizio delle attività dei Centri Elaborazione Dati del Fornitore.
25.4) Il Fornitore consentirà anche l’impiegodi indirizzo e controllo gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso alla struttura. Annualmente si opererà una verifica in contraddittorio tra la Concessionaria e l’Amministrazione per l'accertamento dello stato di manutenzione dell'impianto che deve risultare sempre efficiente e a norma. La Concessionaria, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste. Nel caso di negligenza nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione da parte dei suddetti incaricati della Concessionaria, l’Amministrazione invierà formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso che la negligenza permanga al termine del Clienteperiodo indicato nella diffida, l’Amministrazione applicherà penali proporzionate alla negligenza nella misura minima di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l’accesso ai soli dati del Cliente. È inteso che se l’uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio per il Cliente, questi non avrà alcun diritto a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l’utilizzo di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti del Fornitore 1.000,00 Euro e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenienti.
25.5) Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti in seguito a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l’adozione delle correzioni concordate.
25.6) Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato in una per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutive10.000,00 Euro, salvi i casi di revoca previsti dalla presente convenzione. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui la Concessionaria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle citate penali, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dalla Concessionaria, gli importi delle stesse verranno detratti fino alla concorrenza dell’importo del contributo annuale di cui all'art. 16 della convenzione, fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione ad attivare idonea procedura esecutiva per l’eventuale importo residuo.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Della Struttura Sportiva
Ispezioni e controlli. 25.1) 11.1. Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi Data Processor, nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto del Fornitore Data Controller, consente e sulle attrezzaturecontribuisce alle attività di revisione, strutturecomprese le ispezioni, dati realizzate dal Data Controller o informazioni utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contrattoda altro soggetto da questi regolarmente incaricato.
25.211.2. In caso di attività di audit ovvero di verifica o revisione delegate a terzo soggetto, qualora venga rilevato tra quest’ultimo e il Data Processor un rapporto di concorrenza ovvero un conflitto di interessi, il Data Processor può rifiutare lo svolgimento delle predette operazioni da parte del soggetto incaricato.
11.3. Nelle ipotesi di audit ovvero di ogni altra operazione di verifica o ispezione, in special modo effettuate presso i locali del Data Processor, al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’attività d’impresa di quest’ultimo nonché di consentire lo svolgimento delle suddette operazioni in maniera efficiente e proficua, il Data Controller si impegna ad inoltrare per iscritto l’istanza di audit ovvero verifica-revisione o ispezione con un preavviso di almeno 15 (quindici) I controlli od ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli di Servizio concordatigiorni lavorativi. Attesa la natura, le procedure modalità e l’oggetto delle attività di protezione e sicurezza daticui al precedente capoverso, la correttezza della gestione il Data Processor può subordinare l’esecuzione di tali attività alla sottoscrizione di un accordo di segretezza (cd “NDA”) da parte del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli AllegatiData Controller.
25.3) Qualora 11.4. Nelle ipotesi di ispezioni, revisioni e controlli, il Data Processor si riserva di richiedere al Data Controller congruo corrispettivo rapportato all’attività espletata, al numero di sessioni e risorse impiegate, tenendo conto delle tariffe orarie in vigore al momento del trattamento, ovvero di non evadere la richiesta laddove le attività vengano eseguite presso le sedi del Fornitore, quest’ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l’accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l’assistenza necessaria per effettuare tali controlli verifica esorbitano gli obblighi ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento delle attività dei Centri Elaborazione Dati del Fornitore.
25.4) Il Fornitore consentirà anche l’impiego, da parte dei suddetti incaricati del Cliente, i limiti di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l’accesso ai soli dati del Clientecui alla presente nomina. È inteso che se l’uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio per E’ sempre richiesto il Cliente, questi non avrà alcun diritto a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l’utilizzo di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore corrispettivo per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti attività di revisione, ispezione o controllo svoltasi presso i locali del Fornitore Data Processor fuori l’ordinario orario di lavoro. In ogni caso tutte le spese per le attività di verifica e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenientirevisione restano a carico del Data Controller.
25.5) Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti in seguito a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l’adozione delle correzioni concordate.
25.6) Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato in una per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutive.
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Ispezioni e controlli. 25.1) Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi concessionario si obbliga a mantenere per tutta la durata della convenzione, l’attuale livello qualitativo dell’impianto sportivo complessivo e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l’effettivo stato dell’impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere entro il Centro Sportivo in qualunque tempo e nei vari fabbricati o locali del Fornitore e sulle attrezzaturemedesimo, struttureallo scopo di accertare la loro perfetta manutenzione, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contrattoconservazione, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contratto.
25.2) I controlli od ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli dell’uso pubblico del Centro ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di Servizio concordati, le procedure legge. Al fine di protezione e sicurezza dati, la correttezza della gestione del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli Allegati.
25.3) Qualora le attività vengano eseguite presso le sedi del Fornitore, quest’ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l’accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l’assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento garantire l’esercizio delle attività dei Centri Elaborazione Dati del Fornitore.
25.4) Il Fornitore consentirà anche l’impiegodi indirizzo e controllo gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso al Centro Sportivo. Annualmente si opererà una verifica in contraddittorio tra la Concessionaria e l’Amministrazione per l'accertamento dello stato di manutenzione dell'impianto che deve risultare sempre efficiente e a norma. La Concessionaria, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste. Nel caso di negligenza nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione da parte dei suddetti incaricati della Concessionaria, l’Amministrazione invierà formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso che la negligenza permanga al termine del Clienteperiodo indicato nella diffida, l’Amministrazione applicherà penali proporzionate alla negligenza nella misura minima di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l’accesso ai soli dati del Cliente. È inteso che se l’uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio per il Cliente, questi non avrà alcun diritto a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l’utilizzo di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti del Fornitore 1.000,00 Euro e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenienti.
25.5) Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti in seguito a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l’adozione delle correzioni concordate.
25.6) Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato in una per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutive10.000,00 Euro, salvi i casi di revoca previsti dalla presente convenzione. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui la Concessionaria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle citate penali, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dalla Concessionaria, gli importi delle stesse verranno detratti fino alla concorrenza dell’importo del corrispettivo annuale di cui all'art. 16 della convenzione, fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione adattivare idoneaproceduraesecutiva per l’eventuale importoresiduo.
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Samples: Management Agreement