La legge applicabile Clausole campione

La legge applicabile. In materia di legge applicabile il modello fa riferimento alla legge italiana. Tuttavia, dal momento che il nostro paese ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) la soluzione proposta dovrebbe essere accettabile per eventuali controparti straniere, trattandosi di una disciplina molto diffusa. E’ comunque opportuno il richiamo alla legge italiana in quanto esso comporta che eventuali questioni non disciplinate dalla convenzione verranno regolate dalla nostra legge, evitando quindi possibili sorprese risultanti da norme straniere sconosciute. La parte A ha, come già accennato prima, la funzione di permettere alle parti di definire una serie di aspetti per loro natura variabili da contratto a contratto, come ad es. i prodotti, il prezzo, la data di consegna ecc. Per quanto riguarda i termini di resa, il punto A-5 offre la scelta tra una serie di alternative più correnti. Nella scelta dei termini indicati si è tenuto conto più della prassi corrente che di ciò che è più opportuno. In particolare conviene chiarire che il termine Franco fabbrica (Ex works) può non essere adatto nei casi in cui il venditore ha bisogno di un documento di trasporto da presentare alla banca per il pagamento con credito documentario (in questo caso sarà bene chiarire prima quale documento prevedere e poi scegliere il termine di resa corrispondente). Un altro termine tradizionalmente usato, ma poco adatto nel contesto dei moderni mezzi di trasporto è il termine FOB, che fa gravare sul venditore gli oneri ed i rischi del trasporto fino al caricamento sulla nave (anche se l’art. 4.2 delle condizioni generali, sposta opportunamente il passaggio dei rischi alla consegna al primo trasportatore). Per quanto riguarda i termini di pagamento, il punto A-5 prevede una serie di alternative che vanno dal pagamento posticipato al pagamento mediante credito documentario. Si tenga presente che le eventuali scelte fatte in tale sede sono integrate dalle clausole contenute nell’art. 6 delle condizioni generali. Così, ad esempio, si precisa che, ove le parti abbiano previsto il pagamento mediante credito documentario, il credito dovrà essere notificato al venditore almeno 60 giorni prima della data di consegna convenuta. Un problema complesso, che può dar luogo a rilevanti conseguenze, è quello relativo alla garanzia per eventuali difetti dei prodotti. A questo proposito l’art. 7.1 delle condizioni generali prevede come unico rimedio in caso di...
La legge applicabile. Per ogni clausola non espressamente presa in considerazione nel presente contratto si fa riferimento alla legge italiana.
La legge applicabile. Se il contratto nulla dice in merito alla legge applicabile, in base all’art. 4 della Convenzione di Roma del 19/6/1980, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto: ma non è sempre agevole stabilire qual è tale paese. • È perciò opportuno inserire nel contratto una clausola sulla legge applicabile. Infatti, in base all’art. 3 della Convenzione di Roma, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto. • Ogni scelta è legalmente valida, purché – se la scelta è a favore della legge italiana - accettata dalle parti con doppia sottoscrizione. • Nel caso di contratti misti, può anche essere opportuno precisare a quale tipologia principale di contratto le parti intendono riferirsi.
La legge applicabile. La legge applicabile va scelta dai contraenti prima di stendere il contratto, le cui clausole andranno redatte in conformità alla legge scelta. • Limiti alla libertà di scelta sono previsti per i contratti coi consumatori finali e per i contratti di lavoro. • Un’avvertenza particolare per i contratti internazionali di compravendita di merci: ad essi si può applicare, ad integrazione della legge contrattualmente applicabile, anche la “Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci”.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).