Contratti misti. (art. 1, dir. 2004/18; art. 1, dir. 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n.
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Contratti misti. (art. 1, dir. 2004/18; art. 1, dir. 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Contratti misti. L’art. 28 disciplina svariate ipotesi di contratti misti di appalto. Il comma 1 si riferisce a “ i contratti nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi ad oggetto due o più tipi di appalto contemplati nel presente codice” Non è chiaro l’ambito di riferimento. Dal raffronto con le direttive, si evince che si vuole far riferimento al solo contratto misto all’interno di ciascun settore (v. 3, par. 1 e 2, direttiva 24/2014;; art. 5, par. 1 e 2 direttiva 25/2014). Per maggior chiarezza si suggerisce di sostituire il periodo sopra virgolettato come segue: “I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno, in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni (lavori, servizi, forniture), “ L’art. 28 si presta inoltre ai seguenti rilievi formali: - al comma 4 sostituite le parole “Se parte” con “Se una parte”. - ai commi 11 e 12 la parola “norme” va sostituita con “disposizioni”.
Contratti misti. 1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della Parte III del presente regolamento se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del Codice.
Contratti misti. 1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare negli articoli 28 (contratti misti di appalto), 160 (contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), 169 (contratti misti di concessioni)
3. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
4. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal decreto legislativo n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Contratti misti. Per i contratti misti (“lavori e forniture”, “lavori e servizi”, “lavori, servizi e forniture”, “servizi e forniture”) si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 28, comma 7 del Codice. In ogni caso risulta applicabile l’art. 28, ultimo comma, e risulta praticabile, nei soli “settori speciali”, l’appalto integrato purchè mettendo a base di gara un progetto definitivo, come esplicitato anche nella Legge Delega n. 11/2016. Infatti il divieto previsto nell’art. 59, comma 1, ultimo periodo, del Codice non risulta richiamato tra gli articoli applicabili nei “settori speciali”.
Contratti misti. Art. 15
TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Contratti misti. 1. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della disciplina regionale e statale in materia di lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
2. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Contratti misti. L’articolo 14 presenta la definizione degli appalti misti stabilendo criteri per la determinazione della prevalenza ai fini dell’applicazione della normativa. E’ confermato il principio dell’accessorietà. L’operatore economico che partecipa ad una procedura per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e di capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
Contratti misti. (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dallʹart. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione é considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui allʹallegato II é considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dellʹappalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui allʹallegato II e che preveda attività ai sensi dellʹallegato I solo a titolo accessorio rispetto allʹoggetto principale del contratto é considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dellʹapplicazione del comma 2, lʹoggetto principale del contratto é costituito dai lavori se lʹimporto dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dellʹappalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano lʹoggetto principale del contratto.