LA SUA ASSICURAZIONE Clausole campione

LA SUA ASSICURAZIONE. Assicurazione contro gli infortuni personali Lei è assicurato in caso di Invalidità Permanente parziale o totale e morte derivanti dall'utilizzo di un Veicolo Lime. L'indennizzo è limitato a CHF 53'715.00 per sinistro. L'Invalidità Permanente sarà valutata in base alla gravità dell'invalidità.. Deve prendere precauzioni ragionevoli per prevenire e minimizzare perdite o danni. Deve inoltre fornire prove a supporto del sinistro. Per questa ragione, la preghiamo di custodire sempre le prove idonee del verificarsi del danno (ad esempio, conferma del danno, certificazione, verbale della polizia, referto medico) e della sua entità. La preghiamo di notificare rapidamente il Suo danno all’indirizzo xxxx.xxxxx.xx@xxxxxxx.xxx Se notifica il suo danno tramite l’Applicazione Lime, l'Assicurato ci inoltrerà il reclamo, inclusi i relativi dati di noleggio e Noi la contatteremo per fornire ulteriori istruzioni. .
LA SUA ASSICURAZIONE. Assicurazione contro gli infortuni personali Lei è assicurato in caso di Invalidità Permanente parziale o totale e morte derivanti dall'utilizzo di un Veicolo Bolt. L'indennizzo è limitato a 50.000 euro per sinistro. L'Invalidità Permanente sarà valutata in base alla gravità dell'invalidità. L'indennizzo in caso di morte è limitato a 50.000 euro per sinistro. Deve prendere precauzioni ragionevoli per prevenire e minimizzare perdite o danni. Deve inoltre fornire prove a supporto del sinistro. Per questa ragione, la preghiamo di custodire sempre le prove idonee del verificarsi del danno (ad esempio, conferma del danno, certificazione, verbale della polizia, referto medico) e della sua entità. La preghiamo di segnalare tempestivamente il Danno tramite l'applicazione Bolt o all'indirizzo xxxxx-xxxxxxx@xxxx.xx. L'Assicurato inoltrerà il sinistro a Noi, inclusi i dati rilevanti sul noleggio, e Noi ci premureremo di contattar la con ulteriori istruzioni.
LA SUA ASSICURAZIONE. Assicurazione generale per responsabilità civile Lei è assicurato/a in caso di danni che si traducono in Lesioni corporali a, o Danni alla Proprietà di un terzo durante l'uso di un Veicolo Lime. La copertura assicurativa ai sensi di questa Polizza è fornita solo se non è presente un'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, prevista per legge, per il rispettivo Veicolo Lime nel Paese di noleggio. L'assicurazione è limitata ad CHF 2'148'600.00 per incidente e un importo massimo di CHF 4'297'200 per ogni periodo d'assicurazione. Si prega di notare che questa copertura generale di responsabilità civile opera a secondo rischio. Che cosa deve fare in ogni richiesta di risarcimento? Deve adottare precauzioni ragionevoli per prevenire e minimizzare perdite o danni. Deve anche fornire prove a supporto della richiesta di risarcimento. Per questo motivo, la preghiamo di procurarsi sempre le prove adeguate del verificarsi del danno (ad esempio conferma, attestazione del danno) e dell'entità del danno. La preghiamo di notificare rapidamente il Suo danno all’indirizzo xxxx.xxxxx.xx@xxxxxxx.xxx Se notifica il suo danno tramite l’Applicazione Lime, l'Assicurato ci inoltrerà il reclamo, inclusi i relativi dati di noleggio e Noi la contatteremo per fornire ulteriori istruzioni.
LA SUA ASSICURAZIONE. Assicurazione generale per responsabilità civile verso terzi IN CASO DI SINISTRO

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).