Assicurazione contro gli infortuni. 1 Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavoratore sottoposto al CCL il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla SUVA coprono l’80% del guadagno assicurato. I giorni di carenza della SUVA devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impresa di versare il salario ai sensi degli art. 324a e 324b CO.
Assicurazione contro gli infortuni. 1 Il datore di lavoro assicura il collaboratore secondo le prescrizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.
2 Per i primi 2 giorni successivi all’infortunio, il datore di lavoro deve pagare l’88% del salario lordo.
3 Ai collaboratori con un obbligo di assistenza, vittime di un infortunio pro- fessionale, il datore di lavoro deve versare la differenza fino a concorren- za del 100% del salario lordo per la durata prevista dall’articolo 324a CO. È considerato infortunio professionale anche quello che si verifica sul tragitto da casa al lavoro e viceversa. Fa stato la scala bernese.
4 La parte di salario che supera l’importo massimo del guadagno assicurato secondo la legge sull’assicurazione contro gli infortuni deve essere paga- ta dal datore di lavoro almeno per la durata prevista dall’articolo 324 CO. Fa stato la scala bernese.
5 Se stipula un’assicurazione insufficiente, il datore di lavoro subisce le conseguenze previste dalla legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Assicurazione contro gli infortuni. 1Il medico capoclinica è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). 2L’indennità giornaliera ammonta all’80% dello stipendio dal giorno in cui cessa il diritto al salario conformemente all’art. 14.1. 3I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dell’Istituto. Quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Assicurazione contro gli infortuni. 1 Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavo ratore sottoposto al CNM il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla Suva coprono l’80 % del guadagno assicurato. I giorni di attesa della Suva devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80 % del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impre sa di versare il salario ai sensi dell’art. 000x x 000x XX.
Assicurazione contro gli infortuni. 1 Il datore di lavoro assicura il collaboratore secondo le prescrizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.
2 Per i primi 2 giorni successivi all’infortunio, il datore di lavoro deve pagare l’88% del salario lordo.
3 Ai collaboratori con un obbligo di assistenza, vittime di un infortunio pro- fessionale, il datore di lavoro deve versare la differenza fino a concorrenza del 100% del salario lordo per la durata prevista dall’articolo 324a CO. È con- siderato infortunio professionale anche quello che si verifica sul tragitto da casa al lavoro e viceversa. Fa stato la scala bernese.
Assicurazione contro gli infortuni. L’impresa assicura il lavoratore contro gli infortuni professionali e non profes- sionali, conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazio- ne contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi degli articoli 15 e 17 LAINF, l’indennità giornaliera è pari all’80 % del guadagno assicurato. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) e l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) sono a carico dell’impresa. Il lavoratore deve assicurarsi a proprie spese per i rischi di infortunio non coperti dall’assicurazione. Se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell’assicurato o di peri- coli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.
Assicurazione contro gli infortuni. 19 Art. 33 Assegni familiari 19
Assicurazione contro gli infortuni. L'assicurazione complementare non copre gli infortuni, che causano morte od invalidità permanente dell’Assicurato: - derivanti da attività dolosa del Beneficiario; - che siano conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; - subiti in seguito a partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare, insurrezioni, disordini, in qualità di agitatore; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra e l’infortunio avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’Assicurato implica l’esclusione dalla copertura assicurativa infortuni; - subiti durante il servizio militare volontario, durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana; - derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma di legge, ad eccezione del caso di guida con patente scaduta da non più di sei mesi; - derivanti dalla pratica, anche amatoriale, di paracadutismo e immersioni con autorespiratore; - conseguenti all’uso, anche come passeggero, di veicoli terrestri o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; - conseguenti alla partecipazione, anche come passeggero, a gare o allenamenti su veicoli aerei; - subiti in seguito ad incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell’equipaggio. Tale esclusione si estende inoltre all’esercizio del paracadutismo, dell’attività di pilota di specifici velivoli; - subiti in seguito a disturbi della coscienza e/o causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; - causati da operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici o cure mediche non resi necessari da infortunio; - derivanti dalla guida di natanti a motore per uso non privato; - conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da accelerazione di - particelle atomiche; - subiti in seguito ad atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batterio...
Assicurazione contro gli infortuni. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
Assicurazione contro gli infortuni. (1) Se una persona ha diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a presta- zioni in natura in caso d’infortunio sul lavoro (malattia professionale), essa fruisce 31 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 9 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121). 32 Abrogato giusta l’art. 1 n. 20 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122). parimente di tali prestazioni, salvo restando l’articolo 25, numero 1, lettera b, ove abbia trasferito il proprio domicilio, durante la cura medica, nel territorio dell’altra Parte, previo consenso dell’istituto competente. Il consenso al trasferimento del do- micilio dev’essere dato ove non sorga alcuna contestazione medicale e se la persona si reca dai propri familiari. Il consenso può essere concesso dopo il trasferimento, se i presupposti sono adempiuti e se la persona considerata non ha potuto chiederlo prima, per motivi estranei alla sua volontà.
(2) Ove una persona abbia diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a pre- stazioni in natura per un infortunio sul lavoro (malattia professionale) verificatosi sul territorio dell’altra Parte, o avvenuto precedentemente, tali prestazioni vanno parimente pagate durante il soggiorno sul territorio di quest’ultima Parte, in quanto esse si avverino necessarie.
(3) Le prestazioni in natura che una persona deve ricevere conformemente ai numeri 1 o 2 sono concesse – nella Repubblica federale di Germania: dalla locale cassa malati generale (Allgemeine Ortskrankenkasse), competente secondo il domicilio dell’interessato, – in Svizzera: dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, secondo le disposizioni legali applicabili all’istituto assicuratore del luogo di dimo- ra, come se la persona fosse assicurata presso questo istituto. L’istituto germanico d’assicurazione contro gli infortuni, che sarebbe competente ove occorresse risolve- re circa il diritto alle prestazioni secondo le disposizioni legali germaniche, può for- nire le prestazioni invece dell’istituto germanico menzionato nel primo periodo.33
(4) Protesi e altre prestazioni materiali di notevole importanza devono essere con- cesse, salvo casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto competente.
(5) Le persone e gli organismi che hanno concluso, con gli istituti d’assicurazione menzionati nel capoverso 3, contratti in materia di concessione di prestazioni in na- tura a favore degli assicurati di siffatti istituti sono pure tenuti alla ...