Assicurazione contro gli infortuni Clausole campione

Assicurazione contro gli infortuni. 1 Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavoratore sottoposto al CCL il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla SUVA coprono l’80% del guadagno assicurato. I giorni di carenza della SUVA devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impresa di versare il salario ai sensi degli art. 324a e 324b CO.
Assicurazione contro gli infortuni. 1 Il datore di lavoro assicura il collaboratore secondo le prescrizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.
Assicurazione contro gli infortuni. 1 Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavo­ ratore sottoposto al CNM il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla Suva coprono l’80 % del guadagno assicurato. I giorni di attesa della Suva devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80 % del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impre­ sa di versare il salario ai sensi dell’art. 324a e 324b CO.
Assicurazione contro gli infortuni. 1Il medico capoclinica è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). 2L’indennità giornaliera ammonta all’80% dello stipendio dal giorno in cui cessa il diritto al salario conformemente all’art. 14.1. 3I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dell’Istituto. Quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
Assicurazione contro gli infortuni. 19 Art. 32 Assegni familiari 19
Assicurazione contro gli infortuni. 2) Per i primi due giorni successivi all’infortunio, il datore di lavoro deve pagare l’88% del salario lordo.
Assicurazione contro gli infortuni. Dal 1° gennaio 2015 il datore di lavoro non è più tenuto a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per le baby-sitter. Si raccomanda tuttavia di informarsi presso un assicuratore sui possibili costi che ciò potrebbe comportare. Determinanti sono l’età della baby-sitter e la somma salariale. Si applicano le seguenti regole: - Per le baby-sitter fra 18 e 25 anni non sussiste un obbligo di assicurazione contro gli infortuni se la baby-sitter non guadagna in un’economia domestica privata più di CHF 750 all’anno per ogni datore di lavoro. - Dal 31 dicembre dell’anno civile in cui la baby-sitter compie 25 anni, è invece obbligatorio stipulare un’assicurazione contro gli infortuni (esempio: se la baby-sitter compie 18 anni il 5 maggio 2014, l’assicurazione contro gli infortuni deve essere stipulata dal 1° gennaio 2015). Ciò vale anche per altre attività in economie domestiche private, come lavori di pulizia, giardinaggio e altre attività ausiliarie. - In linea di massima, le baby-sitter di età compresa fra 13 e 25 anni devono provvedere da sole a una sufficiente copertura contro gli infortuni. Una semplice assicurazione contro gli infortuni può essere conclusa presso le maggiori compagnie di assicurazione. Anche le casse malati offrono spesso soluzioni assicurative contro gli infortuni.
Assicurazione contro gli infortuni. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’lNAlL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’lNAlL, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Assicurazione contro gli infortuni. 39. [abrogata]
Assicurazione contro gli infortuni. 38a. Prestazioni assicurative in caso di infortunio: le prestazio- ni in caso di infortunio sono regolamentate dalle disposizioni LAINF. I collaboratori hanno diritto all’80% della retribuzione per perdita di salario conformemente ai requisiti di prestazione della SUVA. Per i giorni di carenza SUVA il datore di lavoro deve versare l’80% del guadagno assicurato, assolvendo così com- pletamente l’obbligo di continuare a versare il salario ai sensi dell’art. 324a/b CO.