L’ABILITAZIONE AL PORTALE XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XX Clausole campione

L’ABILITAZIONE AL PORTALE XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XX. L’Impresa interessata, per richiedere l’abilitazione al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dovrà: a) compilare il “Modulo on line di registrazione al portale” (accessibile cliccando sul link “registrati” posizionato, nella home page del portale, in basso a sinistra). Nel corso della procedura di compilazione del Modulo on line sarà possibile scegliere una chiave di accesso (User ID) mentre la password per accedere al portale verrà invia- ta, via mail, solo a seguito della trasmissione telematica del suddetto Modulo. User ID e password saranno attivate solo a seguito dell’invio (secondo le modalità di cui alla lettera c) ) e della verifica positiva del “Contratto di registrazione al portale”; b) scaricare, compilare e sottoscrivere il “Contratto di registrazione al portale”; c) inviare via fax al n. +00 00 000.000.000 il “Contratto di registrazione al portale” unitamente alla fotocopia, xxxxxx e leggibile, di un documento di identità del sottoscrit- tore. In caso di necessità per lo svolgimento delle suddette operazioni l‘Impresa potrà contattare il servizio di supporto al numero +00 00 000.000.000 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (segnalando oggetto della pro- cedura, problematica emersa e propri recapiti telefonici). La procedura di abilitazione si intenderà completata al momento dell'attivazione, da parte del servizio di supporto, della User ID e della Password. L’Impresa che fosse eventualmente già abilitata al portale non dovrà richiedere una nuova abi- litazione fatta salva la facoltà di contattare il servizio di supporto (ai recapiti sopra indicati) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei co- dici di accesso (User ID e Password). L’Impresa è tenuta a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificata da Poste Italiane, e la password. Si rende noto che l'Abilitazione al portale e il servizio di supporto sono completamente gratuiti.. In caso di mancata risposta, decorse 24 ore dall’invio della documentazione richiesta, è neces- sario contattare il servizio di supporto ai recapiti sopra indicati.

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  • XXXXXXXX XXXXXXXXXX Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Struttura Privata dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 13 “Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa”, l'articolo 14 “Efficacia e validità” e l’articolo 15 “Foro competente” del presente contratto.

  • Xxxxxxx Xxxxxxxx In caso di ritardo del bagaglio durante il Viaggio di Lavoro, la Società rimborserà all’Assicurato la somma per l’acquisto dell’abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l’Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull’orario di arrivo alla destinazione.

  • Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

  • XXXXXXXXXX, La posizione del figlio nato nel matrimonio, in C. M. XXXXXX, La riforma della filiazione, cit., p. 328. capacità di discernimento, ad essere ascoltato in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passato, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bili, in via indiretta, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 x.x., xxxxx- xx la necessità che la formula “interesse del mino- re” ceda il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativo, in dottrina e già in giuri- sprudenza, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27.

  • XXXXXXXXX, Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 (cinquanta) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti: a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica; b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro. Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la R.S.A. sull’andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato. Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.