PARTECIPAZIONE IN RTI O CONSORZIO Clausole campione

PARTECIPAZIONE IN RTI O CONSORZIO. Le Imprese potranno partecipare alla Gara qualora in possesso dei requisiti minimi previsti nel relativo Bando di Gara. Non è ammessa la partecipazione alla Gara di soggetti che tra di loro si trovino in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali situazioni comportino formulazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del D. Lgs. 50/2016 devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima Gara, pena esclusione dalla procedura del Consorzio medesimo e dell’Impresa Consorziata. • l’Impresa singola non può partecipare in forma individuale e quale componente di RTI/Consorzio Stabile/Consorzio Ordinario, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti.
PARTECIPAZIONE IN RTI O CONSORZIO. I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena esclusione dalla procedura del Consorzio medesimo e dell’Impresa Consorziata. E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara di Imprese/Consorzi in forma di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e di Consorzi Ordinari ex art. 45 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Non è ammessa la partecipazione in RTI/Consorzi ordinari di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici, pena esclusione RTI/Consorzio così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D. Lgs. 127/91 e Dir. 83/349/CEE. Non è ammesso che un’impresa partecipi a RTI o Consorzi con diversa composizione, pena esclusione dell’impresa medesima e del RTI o del Consorzio al quale l’Impresa partecipa. Analogamente l’Impresa singola non può partecipare in forma individuale e quale componente di RTI/Consorzio Stabile/Consorzio Ordinario, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti. Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti che tra di loro si trovino in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali situazioni comportino formulazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale. E’ ammessa la partecipazione di detti soggetti, nel caso in cui pur trovandosi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una delle dette situazioni di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, detta situazione o relazione non comporti che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale.
PARTECIPAZIONE IN RTI O CONSORZIO. E’ ammessa partecipazione in RTI/Consorzio come espressamente previsto nel bando di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti che tra di loro si trovino in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali situazioni comportino formulazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale. E’ ammessa la partecipazione di detti soggetti, nel caso in cui pur trovandosi rispetto ad un al- tro partecipante alla procedura, in una delle dette situazioni di controllo o in una qualsiasi rela- zione, anche di fatto, detta situazione o relazione non comporti che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale. 10.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI
PARTECIPAZIONE IN RTI O CONSORZIO. I requisiti di partecipazione in RTI o Consorzio non sono mutati rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Fase 1, al quale si rimanda.
PARTECIPAZIONE IN RTI O CONSORZIO. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, i requisiti di idoneità di cui al paragrafo 11.2.1 devono essere posseduti individualmente da ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio siano, R.T.I. o Consorzi costituendi o costituiti. In relazione alla capacità professionale e tecnica, di cui al paragrafo 11.2.2, si precisa quanto segue: • per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, ovvero Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE, si richiede, per il triennio precedente la pubblicazione del Bando di gara che il possesso del requisito di capacità tecnica di cui ai punti a) e b) del suddetto paragrafo 11.2.2 debba essere posseduto perentoriamente almeno dall’impresa mandataria. • Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, ovvero Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili, si richiede che i requisiti di capacità tecnica di cui sopra alle lettere a) e b) debbano essere posseduti: - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.