RENDE NOTO CHE Clausole campione

RENDE NOTO CHE. Con il presente Avviso si intendono raccogliere le adesioni, da parte di soggetti ed operatori economici privati, per la stipula di accordi di collaborazione relativi alla fornitura, anche a titolo non esclusivo, di contenuti redazionali e/o editoriali per il sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o per il portale TDH, a titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT, aventi le caratteristiche di cui al presente Avviso, meglio descritto nel prosieguo.
RENDE NOTO CHE. Con il presente Avviso si intendono raccogliere le adesioni, da parte di soggetti ed operatori economici privati, per la stipula di accordi di collaborazione finalizzati all’ideazione e allo svolgimento di iniziative di co-branding volte a promuovere il portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xx e/o il portale TDH, nonché le eccellenze del Made in Italy, a titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT, al fine di garantire la visibilità su scala internazionale degli stessi.
RENDE NOTO CHE. Con il presente Avviso si intendono raccogliere le adesioni, da parte di soggetti ed operatori economici privati, per la partecipazione al progetto “Tourism Digital Hub”, come meglio descritto e disciplinato nel prosieguo.
RENDE NOTO CHE. Ai sensi delle sopra citate norme e disposizioni l’Agenzia regionale per il lavoro intende acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate alla contrattualizzazione del personale professionalizzato di cui all’articolo 6, comma1, lettera e) della L.R. 3 del 2008 e dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, con contratto a termine sino al 31 dicembre 2013. A tale personale verrà applicato il contratto collettivo del personale non dirigente dell’Amministrazione regionale e degli Enti della Regione autonoma della Sardegna.
RENDE NOTO CHE è indetta una PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36 e 37 del Codice della Navigazione, finalizzata all’assentimento in concessione di n. 5 beni immobili ad uso biglietteria ubicati all’interno del manufatto adibito a stazione marittima insistente, su area demaniale marittima, in località Marina Piccola di Sorrento del Comune di Sorrento, per attività finalizzata alla vendita di titoli di viaggio per servizi di trasporto marittimo di linea minimi, autorizzati, aggiuntivi.
RENDE NOTO CHE. OGGETTO. L’oggetto della procedura di selezione e della conseguente concessione è costituito dall’impianto sportivo “Campi da Tennis” - sito in Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx - così composto: • 2 campi da tennis in terra rossa; • 1 piccola tribuna metallica; • 1 fabbricato - composto da : ingresso, direzione, sala riunioni-ristoro, 4 W.C. ,2 spogliatoi, magazzino, locale pronto soccorso, centrale termica, ecc...
RENDE NOTO CHE. Il Comune di Selargius intende trasferire i diritti edificatori o di cubatura, di proprietà dell’amministrazione Comunale, propri del terreno identificato al Foglio 42 mappale 3260 (ex 373b) di mq. 1.060, insistente in zona omogenea “C1” di espansione residenziale nel P.R.U. “Su Planu” comparto n. 4, da attuarsi previo accordo tra i lottizzanti ex art. 870 Codice Civile. La vendita avverrà mediante procedura aperta con il sistema delle offerte segrete in aumento ovvero in diminuzione da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett.c) e dell’art. 76 del Regolamento della contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto del 23.05.1924 n. 827. Il diritto edificatorio, trovandosi il mappale 3260 (ex 373b) del F. 42, nel Tessuto Urbano consolidato destinazione “C1” con un indice di utilizzazione territoriale di 1,321 mc /mq, risulta essere pari a mc. 1.400,26 (mc. 980,18 Residenziali compresi mc. 98,02 di E.R.P. – mc. 280,05 per Servizi Connessi con la Residenza (SS.CC.R.) – mc. 140,03 per Servizi Pubblici). Il valore a metro cubo è stato stabilito in €/mc 180,00, determinato sulla base dei valori indicati nelle deliberazioni della Giunta Comunale n° 33 del 22.03.2011, n° 67 del 15.06.2011 e n° 54 del 21.05.2012.
RENDE NOTO CHE è indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dell’area posta sul Viale delle Piagge, nella golena destra del fiume Arno, come di seguito indicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di attività di natura commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.
RENDE NOTO CHE per il perseguimento degli obiettivi individuati dal progetto “Centomila Orti in Toscana” e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 29/11/2018 e della Determinazione Dirigenziale n. 7 del 10/01/2019 l'Amministrazione di Scandicci ritiene opportuno procedere all’affidamento a terzi della gestione del Complesso di Orti urbani denominato “Area Orti Urbani Via Masaccio”; - il soggetto gestore è individuato in base a specifici e oggettivi criteri quali-quantitativi di valutazione, al fine di garantire il maggior livello di efficacia ed economicità del progetto gestionale e di attività del Complesso di Orti in termini di interesse pubblico e di ricadute complessive per il territorio; - l’ affidamento avverrà per mezzo di concessione non onerosa con rapporto d’ uso per un periodo di anni 4 (quattro) rinnovabili previa richiesta del gestore almeno 6 mesi prima della scadenza e sarà finalizzato a:

Related to RENDE NOTO CHE

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.